Giudice di pace - ordinanza notificata
oltre i termini gg 90 previsti dall’art.204 - nella condanna al pagamento delle
spese occorre tenere conto anche dello stress - Giudice di Pace Viterbo - 16
luglio 2002
Sentenza n. 1282/02 del 16.7.02
del Giudice di pace di Viterbo concernente un ricorso avverso una sanzione amministrativa
per infrazione al codice della strada.
R.G. 1019/02
Cron. 4495/02
REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI VITERBO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Viterbo avv. Andrea Stefano Marini Balestra
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella speciale procedura ex lege n. 689/81 iscritta al n. 1019
del R.G.A.C. per l‚anno 2002, discussa all0udienza del 11.7.02 al cui termine
è stato letto il Dispositivo su foglio separato
TRA
B.M. (Avv.ti Carlo Rienzi, Bruna Cannoletta e Antonio Tamburano)
E
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI VITERBO
E
COMUNE DI TARQUINIA
OGGETTO: Impugnativa ad Ordinanza à Ingiunzione n. 3453/01CT
emessa dal Prefetto di Viterbo del 28.11.01, notificata in data 25.3.02
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso depositato in data 24.4.02 il sig. M. B.,
rapp.to e difeso come in epigrafe, ha formalmente contestato l‚ordinanza
à Ingiunzione emessa dal Prefetto di Viterbo notificatagli in data 25.3.02,
mediante la quale, in rigetto di un suo tempestivo ricorso ex art. 203 D.L.vo
n. 285/92 proposto in data 25.8.81 avverso il Verbale di Contestazione violazione
alle norme sulla circolazione stradale eretto dal Comando Polizia Municipale
di Tarquinia in data 10.8.01 e notificato in data 18.8.01.
Il ricorrente deduceva: a) violazione dell‚art. 201 D/L.vo
285/92, art. 141 stessa legge; b) decorrenza termini ex art. 204 D.lvo n. 285/92;
c) mancata comunicazione ex art. 9 legge n. 241/90; d) difetto istruttoria e
travisamento fatti; e) illogicità e pertanto chiedeva l‚annullamento
dell‚impugnata Ordinanza-Ingiunzione, in subordine, la riduzione della
sanzione amministrativa comminata, nonché il risarcimento dei danni patrimoniali
e non nella misura di euro 1.500, o la minor somma ritenuta equa.
Ha resistito in Giudizio la Prefettura di Viterbo mediante Note
depositate in Cancelleria in data 10.7.02 chiedendo il rigetto del Ricorso ed,
in subordine, in ipotesi di accoglimento del ricorso, la compensazione delle
spese di giudizio.
In Udienza è intervenuto il difensore del ricorrente.
Nessuno per gli Uffici resistenti.
Nel corso della discussione orale il ricorrente ha illustrato il suo punto di
vista circa l‚inesistenza di ogni sua responsabilità per l‚infrazione
contestata ex art. 158, comma lettera C) e 5 del D.l.vo 285/92.
Il ricorrente ha fatto osservare che l‚importo della sanzione, nella misura
prevista dal Prefetto, era stata immediatamente pretesa dal Comune di Tarquinia
sin dal momento della notifica (25.3.02) e pertanto pagato.
Al termine della istruttoria si è data lettura del dispositivo.
MOTIVO DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Assorbente di ogni motivo di ricorso è l‚accertato ritardo da parte
dell‚Ufficio Territoriale del Governo di Viterbo per la emissione dell‚Ordinanza-Ingiunzione
del 28.11.01, notificata in data 25.3.02, ben oltre, quindi, il termine di gg.
90 previsti dall‚art. 204.
E‚ risultato per tabulas che il ricorso al Prefetto è pervenuto
al Comando Polizia Urbana di Tarquinia sin dal 25.8.01 e da quella data è
iniziato a decorrere il termine assegnato al Prefetto per la emissione del Provvedimento
sanzionatorio, non essendo applicabile al procedimento ex lege 689/81 la sospensione
dei termini feriali ex lege n. 742/69 siccome ipotesi non prevista dall‚art.
5.
Pertanto il termine andava a scadere il 24.11.01, in quanto il 90^ giorno dal
25.8.01, tenendo conto dei mesi di agosto ed ottobre che contano gg. 31. L‚Ordinanza
ingiunzione, data 28.11.01 è stata emessa oltre il termine, comunque
notificata dopo circa tre mesi (5.3.02) quindi ben oltre ogni previsto termine.
Va in questa sede ribadito che a parere di questo Giudice soltanto la data di
notifica di un atto può costituire certezza di un termine, non essendo
possibile riconoscere alcuna validità all‚indicazione di date „interne‰
agli atti, benché provenienti dalla P.A.
Il procedimento regolato dalla legge n. 689/81 pone tutte le parti sullo stesso
piano, per cui non è possibile ad una di esse, la P.A., per es., avere
vantaggio di alcun tipo.
Ai soli fini della richiesta liquidazione di risarcimento danno patrimoniale
e non, questo Giudice osserva che il primo ricorso al prefetto, benché
puntualmente motivato e doviziosamente illustrato dal ricorrente, non è
stato tenuto in considerazione dagli Uffici della Prefettura, che hanno solo
emesso uno stereotipo provvedimento facente chiaramente intendere un‚assoluta
mancanza di lettura degli atti.
Quindi, poiché vi è pieno difetto di motivazione per l‚emessa
ingiunzione la stessa non può costituire un efficace e valido atto amministrativo
di carattere sanzionatorio.
L‚atto amministrativo emesso in difetto di requisiti di legge può
dalla AGO essere disapplicato, però, nella ipotesi prevista dalla legge
689/81, annullato dall‚Autorità Giudiziaria Ordinaria ogni qualvolta
l‚atto sia viziato sotto il profilo formale e sostanziale.
Nella fattispecie, le doglianze espresse dal Cittadino con il suo primo ricorso,
non solo non sono state prese in considerazione, ma anche nei suoi confronti
è stato applicato un Provvedimento sanzionatorio intempestivo che ha
pure determinato, anche nel termine concesso per l‚eventuale impugnativa,
un irrituale incasso di somme da parte del Comune di Tarquinia.
Il comportamento tenuto dalla P.A. è apparso chiaramente dannoso alle
ragioni ed alle aspettative del Cittadino che per sua colpa ed inerzia ha dovuto
sobbarcarsi, prima al pagamento di una sanzione amministrativa e poi di tutte
le spese del Giudizio.
Il danno va pertanto contenuto, rispetto alla richiesta, in euro 1000,00 ritenendo
questo Giudice questa somma compensativa dello stress subito dal ricorrente
per aver subito, prima un ingiusto avvio di un procedimento sanzionatorio, e
poi addirittura un esborso di denaro in base ad un provvedimento amministrativo
viziato.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Viterbo, così definitivamente pronunciando, decide:
1) in accoglimento del ricorso proposto annulla l‚ordinanza-ingiunzione
emessa dal Prefetto di Viterbo in data 28.11.01 nei confronti di M. B. con ogni
conseguenza di legge,
2) condanna il Comune di Tarquinia in solido con l‚Ufficio Territoriale
del Governo di Viterbo al rimborso in favore del sig. M. B. della somma di euro
132,49 con interessi legali del 25.3.02 al saldo;
3) condanna in solido l‚Ufficio Territoriale del Governo di Viterbo ed
il Comune di Tarquinia al pagamento in favore del sig. M. B. della somma di
euro 1.000,00 a titolo risarcimento danni e spese di giudizio.
Così deciso in Viterbo il 16.7.02
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