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Giudice di Pace di Racconigi

Depenalizzazione - Ordinanza-ingiunzione - Opposizione - Omessa indicazione nel verbale di contestazione o nella cartella esattoriale del termine per proporla. Opposizione proposta oltre il termine previsto ex legge. Ammissibilità. Obblighi di comportamento verso la polizia - Richiesta di esibizione dei documenti - Ordine di esibirli successivamente - Omissione da parte di conducente di ciclomotore non proprietario - Responsabilità in solido del proprietario del ciclomotore al pagamento della sanzione - Esclusione. Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione - Immediata - Notificazione del verbale al proprietario risultante dai pubblici registri - Indicazione del proprietario da parte del conducente trasgressore - Sufficienza - Esclusione.

CASSETTO: Giuridico
File:             2002-03MAR-A1
Web/004

Giudice di Pace di Racconigi


Depenalizzazione - Ordinanza-ingiunzione - Opposizione - Omessa indicazione nel verbale di contestazione o nella cartella esattoriale del termine per proporla. Opposizione proposta oltre il termine previsto ex legge. Ammissibilità. Obblighi di comportamento verso la polizia - Richiesta di esibizione dei documenti - Ordine di esibirli successivamente - Omissione da parte di conducente di ciclomotore non proprietario - Responsabilità in solido del proprietario del ciclomotore al pagamento della sanzione - Esclusione. Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione - Immediata - Notificazione del verbale al proprietario risultante dai pubblici registri - Indicazione del proprietario da parte del conducente trasgressore - Sufficienza - Esclusione.

La mancata indicazione, nel verbale di contestazione e/o nella successiva cartella esattoriale, in violazione dell’art. 3 comma 4 L. 241/90, del termine e dell’autorità cui proporre ex adverso ricorso, comporta l’ammissibilità dell’opposizione ai sensi dell’art. 22 L. 689/81, anche ove questa venga proposta oltre il previsto termine di 30 giorni. Il proprietario di un ciclomotore alla guida del quale il conducente venga trovato sprovvisto di un documento di identità, non può essere sanzionato per il fatto esclusivo del conducente che, in un tempo successivo, ometta di ottemperare all’ordine di esibire tale documento ai sensi dell’art. 180 comma 8 c.s.; non potendo, in tal caso, trovare applicazione il principio di solidarietà di cui all’art. 196 c.s.. Se una violazione viene immediatamente contestata al conducente di un ciclomotore, l’organo di polizia stradale deve poi notificare il verbale all’intestatario del contrassegno di identificazione risultante dai pubblici registri e non al soggetto che il conducente, sprovvisto dei relativi documenti, abbia dichiarato essere il proprietario. Pertanto i verbali opposti vengono annullati. 
Martedì, 05 Novembre 2002
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