Priorità
allo smantellamento dei laboratori clandestini e delle reti di distribuzione
L’Europa
produce da sola quasi tutte le droghe chimiche che si trovano in circolazione.
Partendo da questa realtà, i ministri della giustizia e degli affari interni
dei Quindici formulano una nuova strategia nella lotta contro la diffusione
delle droghe sintetiche. E in futuro, le azioni dell’Ue saranno dirette
non solo contro la distribuzione ma anche e soprattutto contro la produzione.
Gli Stati membri dovranno concentrarsi nell’individuazione e nello smantellamento
dei laboratori clandestini che vantano un primato mondiale nella produzione
ed esportazione illegali di questo tipo di droghe. Quindi il Consiglio
propone alcune possibili soluzioni da intraprendere. In particolare, si
cercherà di individuare i canali di distribuzione dei composti chimici
per impedire ai laboratori clandestini di entrarne in possesso. A tal
fine la strategia più efficace sarebbe quella di risalire, partendo dall’analisi
della droga sequestrata, ai produttori dei composti legali, in modo da
identificare il punto della rete di distribuzione in cui tali prodotti
chimici sono stati sviati in modo illecito. Quindi è necessario applicare
un approccio sistematico per la rintracciabilità istituendo una banca
dati europea dei composti, nonché un meccanismo di segnalazione obbligatoria
delle caratteristiche chimiche delle sostanze sequestrate. Inoltre, sembra
che dietro le strutture di grosse dimensioni ci siano professionisti estremamente
competenti, mentre nelle strutture più piccole la fabbricazione delle
droghe è nelle mani di persone prive di una formazione professionale nel
settore chimico, persone che operano spesso sulla base di conoscenze acquisite
via Internet o dai libri. Ma l’Ue deve conoscere meglio questa realtà
e invita Europol a fare uno studio approfondito e sistematico per valutare
e tracciare i legami tra esperti chimici dediti ad attività illegali,
analizzare i loro metodi e le droghe prodotte, valutare il loro ruolo,
le loro competenze ed i finanziamenti di cui dispongono. (25 ottobre
2002)
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Consiglio
dell’Unione europea, Documento sull’attuazione di un’azione comune contro
le droghe sintetiche, Bruxelles, 10 ottobre 2002
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1.
Introduzione
Nel dicembre 1999 il Consiglio europeo adottò una strategia dell’Unione europea in materia di droga (2000 - 2004) che tracciava gli orientamenti e gli obiettivi generali dello sforzo europeo nel settore della droga. Il piano d’azione dell’UE in materia di droga, che traduce la strategia in azioni concrete, è stato adottato dal Consiglio europeo nel giugno 2000. Il piano d’azione [1] si è dimostrato uno strumento utile ai fini della definizione di un’ampia gamma di azioni considerate opportune in relazione a ciascuno degli obiettivi indicati nella strategia. Tuttavia, il fatto che la definizione delle priorità delle azioni sia stata lasciata alle singole Presidenze ed al Consiglio caso per caso, può indurre a sostenere che il piano d’azione non sia stato sufficientemente efficace in quanto strumento per garantire la coerenza e la continuità degli sforzi dell’Unione nella lotta alla droga. Nella riunione del 13 - 14 settembre 2002 a Copenaghen i ministri delle giustizia e degli affari interni hanno discusso la futura azione dell’Unione contro la droga. In tale occasione è emerso un ampio consenso sul fatto che gli sforzi dell’Unione nel settore della droga sarebbero più efficaci se si definissero talune aree specifiche su cui concentrare l’attenzione per i restanti due anni di applicazione del piano d’azione dell’UE in materia di droga. è stata inoltre espressa l’opinione generale che le droghe sintetiche potrebbero costituire una scelta ovvia in tal senso. Contrariamente ad altre droghe che pongono una minaccia grave ed immediata alla popolazione ed alla società dell’Unione europea, la gran maggioranza delle droghe sintetiche che circolano nelle strade delle città europee sono prodotte illegalmente all’interno dell’Unione stessa. Ciò significa che l’Unione è responsabile per i suoi stessi problemi in materia di droghe sintetiche e che deve ricercare da sola delle soluzioni. Inoltre, in quanto esportatore di droghe sintetiche, essa ha una pesante responsabilità riguardo all’abuso di tali droghe anche in altre parti del mondo. Tuttavia, il fatto che la produzione di droghe sintetiche abbia luogo prevalentemente all’interno dell’Unione europea non soltanto attribuisce una grave responsabilità all’Unione stessa, ma le offre anche la possibilità di intraprendere un’ampia gamma di azioni, dirette agli aspetti sia di produzione che di distribuzione, aspetti su cui l’Unione ha invece un controllo nullo o scarsissimo nel caso di sostanze prodotte al di fuori delle sue frontiere. Conformemente alle indicazioni formulate dalla riunione informale dei ministri della giustizia e degli affari interni del 13 - 14 settembre a Copenaghen, il presente documento illustra le possibili azioni da intraprendere riguardo alla produzione e distribuzione delle droghe sintetiche. Il documento propone iniziative da intraprendere nell’immediato futuro riguardo alla diversione illegale dei precursori chimici, che costituisce il presupposto per la produzione di droghe sintetiche, agli esperti chimici coinvolti nella produzione di droghe sintetiche, alle strutture nelle quali le droghe sono prodotte, alla rete di distribuzione dal luogo di produzione ai luoghi di vendita, ed al loro spaccio. Il documento indica inoltre tra gli obiettivi l’espansione di azioni ed iniziative alle regioni attorno all’Unione, in particolare i paesi candidati. Le azioni definite si fondano sul titolo VI del trattato UE e sono finalizzate all’attuazione dei seguenti punti del piano d’azione in materia di droga (2000-2004): 3.1.1.4 Gli Stati membri e la Commissione continuano a elaborare approcci innovativi per la prevenzione dell’abuso di droghe sintetiche, tenendo conto delle specificità dei consumatori di questo tipo di droghe. 4.1.1.4 Gli Stati membri, assistiti dall’Europol, esaminano ulteriormente le possibilità di combinare le informazioni di scienza forense e di applicazione della legge al fine di individuare la produzione e il traffico di droghe sintetiche, la loro composizione e le persone coinvolte in tali produzioni e traffico. A tal fine i lavoratori forensi degli Stati membri dovrebbero scambiarsi informazioni sulle analisi dei campioni prelevati da droghe sintetiche sequestrate. Se del caso, i risultati dovrebbero essere messi a disposizione delle autorità sanitarie competenti degli Stati membri. 5.1.1 La Commissione e il Consiglio si accertano che i paesi candidati adottino l’acquis comunitario e le migliori prassi nel settore degli stupefacenti e che li attuino in maniera soddisfacente. Gli Stati membri e la Commissione elaborano un piano d’azione sulla droga con i paesi candidati, nel quale sono indicati i problemi che essi devono risolvere per soddisfare quanto prima i requisiti dell’acquis. 5.2.1 Nelle iniziative internazionali di lotta alla droga la Commissione e il Consiglio danno priorità ai paesi candidati e a quelle regioni del mondo che producono droga o attraverso le quali transita la droga diretta nell’UE. 2. Azioni relative alla fornitura di precursori ai laboratori clandestini In tutta l’Unione europea sono in corso notevoli sforzi, soprattutto a livello delle autorità doganali, al fine di controllare la distribuzione dei precursori chimici legali, cosÏ da evitare qualsiasi loro diversione illegale verso laboratori clandestini per essere trasformati in droghe sintetiche. Malgrado tali sforzi si deve riconoscere che notevoli quantitativi di precursori chimici finiscono per approdare nelle strutture di produzione di droghe sintetiche. Di conseguenza occorre esaminare come le autorità impegnate nelle indagini e nelle azioni penali relative alla produzione e distribuzione delle droghe sintetiche possano contribuire nel modo più efficace ad identificare i canali della diversione illegale che consentono ai laboratori clandestini di approvvigionarsi in precursori chimici. Al fine di giungere a tale risultato la strategia più efficace consisterebbe nel risalire, partendo da precursori sequestrati da laboratori clandestini, ai produttori dei precursori legali, in maniera da identificare il punto nella rete di distribuzione in cui tali prodotti chimici sono stati sviati in modo illecito. Il presupposto essenziale per il successo di tali operazioni sarebbe l’analisi sistematica delle caratteristiche chimiche di tutti i precursori sequestrati nei laboratori clandestini e la loro classificazione sistematica. L’accesso generale alle informazioni su tali analisi chimiche consentirebbe di stabilire immediatamente dei legami tra i sequestri effettuati in vari laboratori dell’Unione con altri eventuali laboratori che si sono serviti dello stesso fornitore o i cui precursori provenivano dalla medesima partita iniziale e, successivamente, grazie a indagini di tipo tradizionale, di risalire all’azienda chimica produttrice del precursore chimico legale. Al fine di facilitare tale approccio sistematico per la rintracciabilità dei precursori sarebbe auspicabile istituire una banca dati europea dei precursori [2], nonché un meccanismo di segnalazione obbligatoria delle caratteristiche chimiche dei precursori sequestrati. Tale banca dati europea costituirebbe uno degli strumenti a disposizione dell’Unità comune europea per la lotta alle attività criminali gravi nel settore dei precursori chimici, che sarà istituita il 4 novembre, inizialmente sotto forma di gruppo pilota. Nel corso degli anni e con la cooperazione delle autorità doganali e dell’industria chimica tale banca dati potrebbe essere arricchita con le caratteristiche chimiche di tutte le partite più consistenti di precursori che entrano o sono prodotte nell’Unione, al fine di consentire, subito dopo il sequestro di un laboratorio clandestino, l’individuazione della partita di precursori legali da cui provengono le sostanze sequestrate. Come prima fase di tale processo un progetto di decisione del Consiglio che istituisce una banca dati europea sulle caratteristiche chimiche dei precursori sequestrati nel quadro dell’Europol dovrebbe essere presentato entro la fine di febbraio 2003 ed adottato al più presto, e in ogni caso non più tardi del giugno 2003. 3. Azioni relative ai laboratori clandestini Negli ultimi anni sono stati compiuti notevoli progressi nella creazione di norme comuni per la registrazione e la notifica dei sequestri di droga e delle persone coinvolte nel traffico di droga. Tali norme comuni si sono dimostrate degli strumenti utili ai fini dello scambio di informazioni comparabili sul fenomeno della droga e sulle strutture all’interno delle reti criminali di distribuzione. Analogamente alle informazioni utili sulle droghe sequestrate e i trafficanti di droga, informazioni preziose per gli altri Stati membri emergono anche regolarmente dalle indagini penali relative ai laboratori clandestini. Tuttavia, affinché tali informazioni possano essere utilizzate dagli Stati membri e contribuire alle importanti valutazioni attualmente in corso sulla natura e l’entità della produzione di droghe sintetiche nell’Unione europea, occorre convenire norme relative alle segnalazioni sui laboratori clandestini. Tali norme dovrebbero prevedere un sistema ufficiale di segnalazione dei siti di produzione di droghe sintetiche nell’Unione europea, nonché un formato comune per la classificazione di ciascun laboratorio, la sua ubicazione e l’entità della produzione. Il quadro generale risultante da tali segnalazioni standard contribuirebbe enormemente alla pianificazione strategica a livello europeo dei futuri sforzi da intraprendere per combattere la produzione di droghe sintetiche, nonché individuare i legami operativi tra i singoli laboratori. A tale scopo l’Europol è invitata a: elaborare entro il febbraio 2003 un quadro per la diffusione di informazioni strategiche e tattiche alle varie autorità incaricate del rispetto della legge in materia di sequestri di laboratori clandestini nell’Unione europea; definire requisiti comuni in materia di intelligence riguardo ai singoli laboratori clandestini, in modo da facilitare la compilazione di statistiche in tutta Europa e individuare i legami operativi; descrivere le categorie di laboratori in base alle loro funzioni; fissare gli strumenti per la valutazione dell’entità della produzione di droga nei laboratori sequestrati. Il Consiglio deve adottare entro il settembre 2003 gli strumenti necessari per l’attuazione del sistema di strutturazione e scambio di informazioni sui laboratori clandestini elaborato dall’Europol. 4. Azioni relative agli esperti chimici dediti ad attività illecite Un fattore essenziale nella produzione illegale di droghe sintetiche, ossia l’esperto chimico che presiede alle attività del laboratorio clandestino, è spesso trascurato nell’ambito della cooperazione europea nella lotta alle droghe sintetiche. In molte strutture di produzione illegale di minori dimensioni la fabbricazione delle droghe è affidata a persone prive di una formazione professionale nel settore chimico o di qualsiasi competenza professionale degna di nota. Tali produttori minori operano spesso sulla base delle conoscenze acquisite dai libri o dall’Internet. Sembra tuttavia che le strutture e laboratori di produzione di maggiori dimensioni dediti alla fabbricazione di vari tipi di droghe sintetiche e con vaste reti di distribuzione, siano quasi sempre gestiti o controllati da professionisti estremamente competenti, che hanno alle spalle studi o una solida esperienza nel settore chimico. è inoltre emerso che gli stessi esperti chimici sono spesso coinvolti nella gestione di strutture di produzione in diversi Stati membri, nonché in paesi terzi. Questi legami sembrano in particolare esistere tra un certo numero di strutture di produzione di grandi dimensioni negli Stati membri e nei paesi candidati. Non sono tuttavia stati compiuti sforzi strutturati per accertare l’entità del ruolo di tali esperti chimici professionisti nella produzione di droghe sintetiche in Europa, né è stata prestata la debita considerazione alle possibilità di concentrarsi su tali individui nell’ambito delle indagini penali relative ai laboratori clandestini. Al fine di definire ulteriormente la natura ed i metodi di lavoro dei laboratori clandestini in Europa, ed in particolare la possibilità e l’utilità di concentrare gli sforzi di applicazione della legge sugli esperti chimici coinvolti, è necessario condurre uno studio sistematico del ruolo degli operatori chimici professionisti dediti alla fabbricazione illegale di droghe sintetiche. Tale studio sistematico sarebbe finalizzato a valutare e, nella misura del possibile, tracciare i legami tra esperti chimici dediti ad attività illegali, analizzare i loro metodi e le droghe da essi prodotte, valutare il loro ruolo, la portata delle loro competenze e i finanziamenti di cui dispongono, nonché a sviluppare sistemi comuni di scambio di informazioni al loro riguardo al fine di indagare sul loro ruolo nell’ambito di una o più reti di produzione. Il Consiglio dovrebbe invitare l’Europol ad effettuare tale studio entro il luglio 2003. 5. Azioni relative alle reti di distribuzione delle droghe sintetiche Molti sforzi sono attualmente in corso al fine di stabilire connessioni tra i sequestri operati dalle autorità incaricate dell’applicazione della legge in varie parti d’Europa in modo da tracciare un quadro dei canali di distribuzione delle droghe in Europa. Tali sforzi rivestono un’enorme importanza e devono ricevere la massima priorità, e, nella misura in cui continuano a dimostrarsi efficaci, essere ulteriormente sviluppati. A questo proposito il Consiglio deve prestare la massima attenzione alle esperienze accumulate grazie ai progetti condotti a tale proposito in varie sedi a livello europeo, regionale e nazionale e relativi a varie sostanze. Occorre in particolare esaminare e valutare costantemente le esperienze maturate con il progetto CASE, e se necessario estenderne l’applicazione ad altre sostanze rispetto a quelle attualmente contemplate. La Commissione dovrebbe inoltre elaborare una relazione sullo stato dei progetti in corso e sulle esperienze raccolte in questo settore nell’Unione, negli Stati membri e nei paesi candidati. La relazione dovrebbe includere valutazioni sui vantaggi operativi di tali progetti. Sulla base di tale relazione la Commissione dovrebbe avanzare adeguate proposte volte a migliorare ulteriormente la mappa delle reti di distribuzione di droghe sintetiche nell’Unione. 6. Azioni relative allo spaccio Tra le peculiarità della maggior parte delle droghe sintetiche vi è il fatto che esse sono spesso utilizzate a scopi "ricreativi" e generalmente acquistate e consumate nei locali notturni ed in altri luoghi di ritrovo tradizionali e legali. Poiché il principale mercato per le droghe sintetiche si trova probabilmente in strutture legali è opportuno esaminare maggiormente la possibilità di avviare una cooperazione strutturata con tali locali. Dato che la maggior parte delle strutture interessate necessitano di licenze o autorizzazioni analoghe, occorre prendere in considerazione la possibilità di stabilire requisiti speciali relativi a misure che vietino la vendita e il consumo di droghe sintetiche. Tali requisiti potrebbero riguardare l’arredamento interno dei locali, la formazione del personale addetto alla sicurezza o altre misure analoghe. A tale scopo la Commissione, in stretta cooperazione con la rete europea di prevenzione della criminalità dovrebbe elaborare, entro la fine del 2003, una relazione sulle esperienze positive e negative, nonché sulle migliori prassi negli Stati membri e sulla base di tale relazione formulare delle raccomandazioni sulle misure pertinenti da applicare alle strutture interessate. 7. Azioni relative alla produzione e distribuzione al di fuori dell’Unione europea Parallelamente alle iniziative summenzionate, volte a ridurre l’offerta di droghe sintetiche all’interno dell’Unione europea, occorre attribuire la massima priorità anche all’azione relativa agli sviluppi attuali e potenziali al di fuori dell’Unione. Specialmente riguardo ai paesi candidati, è importante stabilire una piattaforma per la valutazione dei futuri cambiamenti del mercato e fornire puntualmente i dati necessari affinché la cooperazione di polizia con i paesi candidati possa essere pienamente integrata nel quadro del titolo VI del trattato sull’Unione europea. La minaccia globale e il suo impatto attuale e potenziale sugli Stati membri dovrebbero essere costantemente valutati ed esaminati. A tale scopo l’Europol dovrebbe tracciare un quadro completo della situazione delle droghe sintetiche nei paesi candidati. Tale quadro dovrebbe includere una valutazione generale della minaccia posta dalle droghe sintetiche in varie regioni, la classificazione dei tipi di droghe interessate ed una valutazione del coinvolgimento attuale e futuro di gruppi della criminalità organizzata e della loro struttura. Occorre inoltre esaminare l’opportunità di definire una piattaforma per la valutazione dei futuri cambiamenti del mercato dei paesi candidati e della minaccia concreta che si pone per l’Unione europea. Tali lavori dovrebbero essere completati entro al fine del 2003. La cooperazione generale tra l’UE ed i paesi candidati in materia di lotta contro le droghe sintetiche deve inoltre essere rafforzata nel corso dei prossimi anni, cosÏ come gli sforzi nello scambio continuo di esperienze in questo settore. Le riunioni sul tema della droga tra i paesi candidati e l’UE devono essere concentrarsi maggiormente sulle droghe sintetiche, specialmente per quanto riguarda le reti di distribuzione. A tale scopo, sin dalla riunione del novembre 2002, le droghe sintetiche dovrebbero essere un tema centrale all’ordine del giorno delle varie riunioni tra il Gruppo orizzontale "Droga" ed i paesi candidati. |