Giudice
di Pace di Racconigi
Depenalizzazione - Ordinanza-ingiunzione - Opposizione - Omessa indicazione
nel verbale di contestazione o nella cartella esattoriale del termine
per proporla. Opposizione proposta oltre il termine previsto ex legge.
Ammissibilità. Obblighi di comportamento verso la polizia - Richiesta
di esibizione dei documenti - Ordine di esibirli successivamente - Omissione
da parte di conducente di ciclomotore non proprietario - Responsabilità
in solido del proprietario del ciclomotore al pagamento della sanzione
- Esclusione. Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative
- Contestazione - Immediata - Notificazione del verbale al proprietario
risultante dai pubblici registri - Indicazione del proprietario da parte
del conducente trasgressore - Sufficienza - Esclusione.
La mancata
indicazione, nel verbale di contestazione e/o nella successiva cartella
esattoriale, in violazione dell’art. 3 comma 4 L. 241/90, del termine
e dell’autorità cui proporre ex adverso ricorso, comporta l’ammissibilità
dell’opposizione ai sensi dell’art. 22 L. 689/81, anche ove questa venga
proposta oltre il previsto termine di 30 giorni. Il proprietario di un
ciclomotore alla guida del quale il conducente venga trovato sprovvisto
di un documento di identità, non può essere sanzionato per il fatto esclusivo
del conducente che, in un tempo successivo, ometta di ottemperare all’ordine
di esibire tale documento ai sensi dell’art. 180 comma 8 c.s.; non potendo,
in tal caso, trovare applicazione il principio di solidarietà di cui all’art.
196 c.s.. Se una violazione viene immediatamente contestata al conducente
di un ciclomotore, l’organo di polizia stradale deve poi notificare il
verbale all’intestatario del contrassegno di identificazione risultante
dai pubblici registri e non al soggetto che il conducente, sprovvisto
dei relativi documenti, abbia dichiarato essere il proprietario. Pertanto
i verbali opposti vengono annullati.
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