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Confermata la disposizione dell’Ufficio provinciale della motorizzazione di Como

Giusto revisionare la patente a chi causa incidenti (Tar Lazio 7715/2002)

CASSETTO: Giuridico
File: 2002-03MAR-A1
Web/004


Confermata la disposizione dell’Ufficio provinciale della motorizzazione di Como
Giusto revisionare la patente a chi causa incidenti
(Tar Lazio 7715/2002)

 


è lecito disporre la revisione della patente nei confronti dell’automobilista che, a causa della sua guida imprudente, faccia sorgere dubbi sulla sua idoneità al volante. Lo ha stabilito il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio respingendo il ricorso di un uomo contro un decreto del Ministero dei Trasporti, che, respingendo un ricorso gerarchico dell’automobilista, aveva confermato la revisione della patente di guida disposta dall’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile di Como. Il ricorrente si era difeso sostenendo che gli organi accertatori avevano travisato i fatti, infliggendogli una pena eccessiva in relazione all’infrazione commessa (l’uomo, non rispettando la distanza di sicurezza, aveva causato una serie di tamponamenti con feriti). Il Tar ha invece rilevato che - come del resto previsto dallo stesso Codice della Strada - è possibile disporre la revisione della patente di guida del conducente ogni qualvolta, a causa del suo comportamento irregolare di guida, tale da comportare l’incidente stradale, sussistano dubbi sulla sua idoneità psico - fisica e tecnica alla guida; infatti, i Giudici Amministrativi hanno sottolineato che la revisione della patente di guida costituisce un provvedimento discrezionale, adottato per ragioni di sicurezza nella circolazione stradale, avente funzione cautelativa e non sanzionatoria, in quanto mira soltanto ad accertare se il conducente sia ancora idoneo alla guida degli autoveicoli.
(16 settembre 2002)

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza Ter, sentenza n. 7715/2002
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

- Sezione Terza Ter -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
sul ricorso n. 1371/97, proposto da N. P., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gianantonio Testa e Giovanni Marrapese ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo sito in Roma, Via Balduina n. 114.

contro

il MINISTERO DEI TRASPORTI in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici di Roma, Via dei Portoghesi n. 12 è domiciliato per legge

per l’annullamento

del decreto del 16/10/96 n. 7234/128/95 - R 21/1281G, notificato in data 4/11/96, con cui il Ministero adito ha respinto il ricorso gerarchico presentato dal ricorrente avverso il provvedimento n. 1657/IV del 14/4/95 dell’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile, con il quale si disponeva che il Sig. N. P., venisse sottoposto ad esame di idoneità per la revisione della sua patente di guida in conseguenza di un incidente stradale avvenuto il 4/4/95.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente;

Visti tutti gli atti di causa;

Relatore alla pubblica udienza del 20/6/2002 la Dott.ssa Stefania Santoleri, e udita, altresì, l’Avv. dello Stato Melillo per l’Amministrazione resistente.

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

ESPOSIZIONE IN FATTO. Con provvedimento del 19/4/95 n. 1657/IV, l’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione di Como, ha disposto la revisione della patente di guida del ricorrente, a seguito dell’incidente da lui provocato in data 4/4/95.

Dal verbale della Polizia Municipale intervenuta al momento dell’incidente, risultava, infatti, che il ricorrente, non mantenendo un’idonea distanza di sicurezza, tamponava il veicolo che lo precedeva e che quest’ultimo, a causa dell’urto, tamponava a sua volta un altro veicolo.

A seguito dell’incidente, il conducente di uno degli autoveicoli, riportava lesioni personali.

Al ricorrente veniva contestata la violazione dell’art.149, commi 1 e 4 del Codice della Strada [1] Avverso il provvedimento di revisione della patente il ricorrente ha proposto ricorso gerarchico, respinto dall’Amministrazione con il provvedimento impugnato.

Avverso detto atto il ricorrente deduce il seguente motivo di gravame:

1) Indeterminatezza ed illogicità della motivazione - Violazione di legge.

Sostiene il ricorrente che vi sarebbe contraddittorietà tra il verbale della Polizia Municipale di Como del 7/4/95 ed il provvedimento impugnato in sede gerarchica, perché non corrisponderebbe la descrizione dell’incidente.

Secondo la Polizia Municipale il veicolo che precedeva quello del ricorrente era in movimento, mentre secondo l’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile di Como, il veicolo era fermo.

Inoltre il numero del verbale di cui si fa cenno nel provvedimento della Motorizzazione Civile sarebbe diverso da quello del verbale della Polizia Municipale.

Inoltre il ricorrente sarebbe stato sanzionato per la violazione dell’art. 149 commi 1 e 4 e non del comma 5 per il quale sarebbe prevista la revisione della patente.

Sostiene quindi il ricorrente che il provvedimento sarebbe frutto di un travisamento dei fatti, essendo stato adottato sulla base di un verbale diverso da quello redatto al momento dell’incidente.

Il provvedimento impugnato sarebbe inoltre carente nella motivazione.

Insiste quindi per l’accoglimento del ricorso.

L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.

All’udienza pubblica del 20 giugno 2002, su richiesta di parte resistente, il ricorso è trattenuto in decisione.
DIRITTO
Con il presente ricorso il ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale, l’Amministrazione dei Trasporti, ha respinto il suo ricorso gerarchico proposto avverso il provvedimento di revisione della patente di guida.

Sostiene il ricorrente che il provvedimento sarebbe illegittimo perché adottato in carenza di motivazione e viziato per travisamento dei fatti.

La descrizione dell’incidente sarebbe infatti diversa nel rapporto della Polizia Municipale di Como rispetto a quella descritta nel provvedimento dell’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile di Como; non sarebbero neppure corrispondenti i numeri di protocollo.

Ciò farebbe supporre, secondo il ricorrente, uno scambio tra i verbali.

La censura è infondata.

Dagli atti prodotti in giudizio da parte dell’Amministrazione risulta chiaramente che non vi è stato alcuno scambio tra i verbali, trattandosi della descrizione del medesimo incidente.

Il rapporto inviato dalla Polizia Municipale di Como all’Ufficio della Motorizzazione Civile di Como che ha adottato il provvedimento di revisione, porta il numero di protocollo 126/95, e detto rapporto risulta richiamato nel provvedimento impugnato.

Il diverso numero di protocollo cui fa riferimento il ricorrente, e cioè il n. 135176/95, si riferisce al verbale di contravvenzione, e non al rapporto di incidente stradale.

Non sussiste quindi alcuno scambio di rapporti e di travisamento dei fatti.

D’altronde la descrizione dell’incidente è sostanzialmente la medesima, essendo in ogni caso evidente che il tamponamento da parte del ricorrente del veicolo che lo procedeva, era imputabile al mancato rispetto della distanza di sicurezza.

Per ciò che concerne invece il dedotto vizio di difetto di motivazione, è sufficiente rilevare che ai sensi dell’art. 128 del codice della strada, è possibile disporre la revisione della patente di guida del conducente ogni qualvolta, a causa del suo comportamento irregolare di guida, tale da comportare l’incidente stradale, sussistono dubbi sulla sua idoneità psico fisica e tecnica alla guida (T.A.R. Liguria Sez. II 18/8/93 n. 322; T.A.R. Sicilia Sez. Catania 23/2/95 n. 335; ecc.).

La revisione della patente di guida costituisce infatti provvedimento discrezionale adottato per ragioni di sicurezza nella circolazione stradale, avente funzione cautelativa e non sanzionatoria, in quanto mira soltanto ad accertare se il conducente sia ancora idoneo alla guida degli autoveicoli (Cass. Civ. Sez. I 12/1/2000 n. 276).

Poiché l’incidente occorso in data 4/4/95 a Como è imputabile alla irregolare condotta di guida del ricorrente, ed il provvedimento impugnato nel rigettare il ricorso avverso la revisione della patente richiama i principi in precedenza esposti, non sussiste il dedotto difetto di motivazione.

Il ricorso deve essere conseguentemente respinto perché infondato.

Quanto alle spese di lite, sussistono comunque giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio- Sezione Terza Ter-

respinge

il ricorso in epigrafe indicato.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 giugno 2002, con l’intervento dei magistrati:

Francesco Corsaro Presidente;

Carmelo Pellicanò Consigliere

Stefania Santoleri 1° Referendario, estensore

IL PRESIDENTE L’ESTENSORE

Depositata in Segreteria il 9 settembre 2002
Lunedì, 07 Ottobre 2002
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