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TRIBUNALE CIVILE DI ROVIGO 19 ottobre 2001, n. 876

Velocità – Apparecchi rilevatori – Telelaser – Attendibilità – Significato del termine “accertabile” di cui all’art. 345 reg. nuovo c.s. – Indicazione

CASSETTO: Giuridico
File:             2002-03MAR-A1
Web/004


TRIBUNALE CIVILE DI ROVIGO

19 ottobre 2001, n. 876

 


 

Velocità – Apparecchi rilevatori – Telelaser – Attendibilità – Significato del termine  “accertabile” di cui all’art. 345 reg. nuovo c.s. – Indicazione

 

In tema di attendibilità del controllo strumentale della velocità attuato a mezzo di telelaser, il termine “accertabile” di cui all’art. 345 reg. nuovo c.s. (a tenore del quale «le apparecchiature destinate a controllare l’osservanza dei limiti di velocità devono essere costruite in modo da raggiungere detto scopo fissando la velocità di un veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accertabile, tutelando la riservatezza dell’utente») deve interpretarsi non nel senso che l’apparecchio rilevatore debba, oltrechè render visibile il dato, anche documentarlo obiettivamente onde evitare eventuali errori soggettivi degli agenti, quanto piuttosto nel senso di consentire agli operatori di accertare la velocità dei veicoli in maniera chiara, cosa che si ottiene attraverso la fissazione della velocità che permane sul display dell’apparecchio sino a nuovo puntamento.

 


 

Svolgimento del processo – Con ricorso depositato il 23 luglio 1999 Zampirollo Giovanni proponeva opposizione avverso il S.P.V. n. 1590/2/00 elevato in suo danno in data 25 maggio 1999 dalla Polizia municipale di Rovigo per l’infrazione amministrativa dell’art. 142 comma 8 del c.d.s. (eccesso di velocità) accertata a mezzo apparecchio telelaser ed immediatamente contestata ed in particolare perché percorreva la SS 16 tangenziale Est Km 39+900 alla velocità di 120 chilometri orari superando, tenuto conto della tolleranza legale di 24 chilometri il limite di velocità prescritto (90 Km orari).

Addiceva a sostegno della domanda che:

- mancherebbe la prova della partecipazione attiva degli accertatori riguardo la misurazione della velocità a mezzo del telelaser installato sull’auto;

- l’apparecchio ha un margine di errore troppo elevato per ritenersi attendibile;

- l’Ufficio non avrebbe la documentazione per l’uso e la manutenzione del telelaser;

- gli accertatori non avrebbero competenze tecniche specifiche per l’uso e il collaudo come previsto dall’art. 345 del regolamento per l’esecuzione del codice della strada;

- il telelaser non riportava gli estremi del decreto di approvazione il marchio del fabbricante e l’indicazione della tolleranza;

- non erano state descritte nel S.P.V. le modalità del collaudo prima dell’uso.

Ciò dedotto il ricorrente chiedeva l’annullamento del S.P.V. predetto.

Il comune di Rovigo costituitosi in giudizio eccepiva: l’incompetenza del giudice adito,

indicando come competente il giudice di pace; l’inammissibilità del ricorso in quanto notificato oltre il termine di 30 giorni previsto dall’art. 205 c.d.s.; l’improcedibilità dello stesso in quanto l’opposizione era stata proposta quando il verbale non era ancora titolo esecutivo ed era ancora possibile il ricorso al prefetto.

Negava l’assunto in ordine all’inattendibilità dell’apparecchio misuratore della velocità sostenendo la validità della misurazione e comunque contestava ogni osservazione del ricorrente chiedendo il rigetto del ricorso.

Con memoria aggiunta il ricorrente poneva l’accento sull’illegittimità della misurazione a mezzo del telelaser ritenuto strumento non in grado di fornire la prova documentale dell’accertamento stesso.

Acquista la documentazione offerta dalle parti la causa sulle epigrafate conclusioni veniva discussa all’udienza del 3 ottobre 2001 ed il giudice proponeva sentenza.

 

Motivi della decisione – Esaminiamo le varie questioni proposte nell’ordine logico in cui potrebbero risultare preclusive di quelle successive.

E’ per questo infondata l’eccezione di incompetenza sollevata dal comune convenuto.

Al momento dell’accertamento 25 maggio 1999 non era ancora entrata in vigore la normativa che ha trasferito al giudice di pace la competenza a decidere le opposizioni a provvedimenti irrogativi di sanzioni amministrative.

Con il D.L. 18 ottobre 1995 n. 432 convertito dalla legge 20 dicembre 1995 n. 534 è stato abrogato il terzo comma dell’art. 7 c.p.c. che attribuiva al giudice di pace la competenza, con limite di valore, per le cause di opposizione alle ingiunzioni di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689 cui sono assimilabili le opposizioni a S.P.V. ed a cartelle esattoriali.

Dall’entrata in vigore della legge 534/95 e fino all’entrata in vigore della nuova legge (D.L.vo 30 dicembre 1999 n. 507) tutte le opposizioni basate sulla L. 689/81 sono ritornate nella competenza del pretore e quindi oggi del tribunale.

L’art. 7 c.p.c. ha portata generale e trova quindi applicazione anche alle violazioni al c.d.s. dovendosi dallo stesso ritenere implicitamente superato ed assorbito anche il disposto dell’art. 205 c.d.s.. L’intenzione del legislatore è stata quella di riportare nella competenza del tribunale tutte le opposizioni e nulla lascia intendere che la omessa modifica di detto art. 205 significhi che dovesse permanere una diversa competenza (giudice di pace) per le violazioni al c.d.s..

Infondata è anche l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività della notifica oltre il termine di giorni 30 dalla contestazione.

A parte il fatto che simile eccezione si pone in palese contrasto con l’altra che esamineremo relativa alla improbabilità del ricorso per non essere ancora divenuto il verbale titolo esecutivo va ricordato che la pendenza della lite, per pacifica giurisprudenza è determinata non già dalla notifica del ricorso introduttivo ma soltanto dal deposito.

Nel caso la contestazione è avvenuta il 25 maggio 1999 ed il ricorso è stato depositato il 23 giugno 1999 nel termine di trenta giorni. Comunque va rilevato che la Corte di cassazione (22 gennaio 1999 n. 74) ha affermato che non essendo specificamente prevista alcuna disciplina il verbale di contestazione di violazione amministrativa è immediatamente impugnabile dal momento della notifica e fino alla emissione della cartella esattoriale.

Detta sentenza ed altre consentono anche di superare l’altra eccezione di improponibilità del ricorso.

Secondo la tesi del comune, suffragata anche da certa giurisprudenza non però particolarmente recente, per potersi proporre ricorso avverso il verbale di contestazione si dovrebbe attendere che tale verbale diventi titolo esecutivo e che quindi siano trascorsi i 60 giorni previsti per il pagamento in misura ridotta e per il ricorso al prefetto senza che a tanto si sia provveduto.

Simile impostazione è stata oramai superata alla luce dei principi espressi dalla Corte costituzionale con le note sentenze 255 del 1994, 311 del 1994 e 437 del 1995.

La stessa Corte di cassazione con diverse sentenze (3 febbraio 1999 n. 898, 21 agosto 1998 n. 8310) ha ritenuto la non obbligatorietà del preventivo rimedio al ricorso amministrativo al prefetto, l’alternatività tra l’azione amministrativa e quella giudiziaria e la non necessità per la proposizione del ricorso direttamente al giudice della esecutività del verbale di accertamento.

Ha ribadito tale principio più di recente con la sentenza n. 2494/2001 decisa il 14 dicembre 2000 e depositata il 21 febbraio 2001 con cui ha appunto respinto il motivo di ricorso del Comune di Correggio il quale sosteneva che il verbale di accertamento era impugnabile in sede giudiziaria solo ove divenuto esecutivo ai sensi dell’art. 206 c.d.s..

In definitiva appare indiscutibile che il verbale di accertamento della sanzione amministrativa è immediatamente e direttamente impugnabile dinanzi l’autorità giudiziaria e fino alla emissione della cartella esattoriale.

Passando al merito ritiene il giudicante di non poter far proprie le argomentazioni del ricorrente.

Il problema dell’accertamento della velocità a mezzo dello strumento telelaser appare per certo delicato e non a caso ha già dato luogo ad opposte interpretazioni giurisprudenziali.

Già l’uso dell’autovelox ha creato contrasti in ordine alle modalità dell’accertamento nelle varie fasi procedurali; con l’avvento del telelaser, che, contrariamente al primo apparecchio, non scatta la fotografia del veicolo, le proteste degli utenti e quindi i ricorsi sono aumentati di numero.

Il telelaser è un apparecchio che viene dagli agenti accertatori puntato sul veicolo oggetto del controllo che nel display interno appare ingrandito, pare di due volte. Trattasi sostanzialmente di un cannocchiale sul cui display appare la velocità del veicolo che compare contemporaneamente anche sul display esterno ove resta memorizzata fino a quando non viene compiuto un successivo puntamento.

Il numero di targa viene rilevato visivamente di norma dall’agente che assiste quello che punta il telelaser.

L’art. 142 c.d.s., facendo evidentemente proprie le conclusioni già raggiunte dalla giurisprudenza di legittimità ha definitivamente sancito che per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate ponendo così fine d ogni dubbio sulla astratta idoneità dei citati macchinari e sulla legittimità della loro utilizzazione.

L’art. 345 Reg. c.d.s. ha chiarito che le apparecchiature destinate a controllare l’osservanza dei limiti di velocità devono essere costruite in modo da raggiungere detto scopo fissando la velocità di un veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accertabile, tutelando la riservatezza dell’utente.

Le norme quindi ipotizzano l’uso di diversi apparecchi destinati al controllo della velocità e nella loro portata generale non hanno stabilito che necessariamente il fatto costituente violazione debba essere riportato in documenti fotografici, filmati e simili.

Si è reso conto il legislatore che lo sviluppo della tecnica avrebbe ben presto posto a disposizione delle amministrazioni apparecchiature diverse e di più semplice utilizzazione rispetto all’autovelox onde ha solo preteso che simili macchinari fossero tali da garantire la fissazione della velocità del veicolo in modo chiaro ed accertabile.

Il telelaser risponde a simili requisiti. Come detto la velocità viene fissata su due display e su quello principale permane fino a quando non viene eseguito un ulteriore puntamento. Ciò consente agli agenti di averne chiara e precisa lettura e di prenderne nota per la redazione del relativo verbale.

Non pare condivisibile la giurisprudenza secondo cui per “accertabile” deve intendersi che il risultato della misurazione sia tale da consentire anche la verifica oggettiva da parte dell’utente per la costituzione di una sorta di contraddittorio e quindi sostanzialmente che l’apparecchio debba oltre che rendere visibile il dato anche documentarlo onde evitare eventuali errori soggettivi e da ciò deduce la illegittimità della misurazione a mezzo telelaser che tecnicamente non consente simile documentazione obiettiva.

Il termine”accertabile” non significa documentabile e si riferisce esclusivamente alle modalità attraverso cui gli agenti operatori accertano la velocità del veicolo. L’apparecchio deve essere solo tale da consentire agli operatori di accertare la velocità in maniera chiara e ciò si ottiene attraverso la fissazione della velocità che permane sul display dell’apparecchiatura.

Nulla impone la documentazione che viene integrata attraverso la redazione del verbale in cui gli agenti riportano quanto direttamente e personalmente verificato attraverso la macchina.

Nulla consente di differenziare l’accertamento a mezzo autovelox o telelaser da tanti altri accertamenti compiuti visivamente dalle forze dell’ordine e di cui danno atto nel verbale che, come è noto, è assistito da presunzione di legittimità circa la provenienza e tutto quanto verificatosi in presenza del pubblico ufficiale.

«Il processo verbale – costituente la necessaria forma di esternazione di un atto di accertamento dotato di effetti costitutivi sostanziali e compiuto sulla base dell’attribuzione normativa di specifici poteri di documentazione – fa piena prova sino a querela di falso dei fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti od avvenuti in sua presenza, alla stregua della disciplina generale sancita dall’art. 2700 c.c., nonché della sua provenienza dal medesimo, rappresentando l’ineliminabile fondamento del successivo procedimento volto alla repressione dell’infrazione» (Cass., sez. un., 25 novembre 1992 n. 12545 e numerosissime altre simili).

Pertanto una volta che il pubblico ufficiale abbia attestato, nel verbale, di aver verificato, come nel caso, direttamente la velocità sul display e non abbia riscontrato la presenza di situazioni che possano aver influito sulla chiarezza della lettura restata fissata sul display null’altro è richiesto per ritenere dimostrata l’infrazione.

Sul punto l’opposizione va quindi respinta.

Del pari sono infondate le altre doglianze del ricorrente. In ordine alla inattendibilità degli apparecchi misuratori della velocità la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che per porla in dubbio non basta una generica ed asettica affermazione di presunta inefficienza.

«Le misurazioni effettuate tramite autovelox sono per certo legittime e affidabili in quanto le risultanze di tale strumento costituiscono fonte di prova fino a quando non risulti accertato un difetto di costruzione o funzionamento sulla base delle concrete circostanze di fatto fornite dall’opponente» (Cass. 11 luglio 1995 n. 7565; 18 agosto 1997 n. 9076).

Nel caso di specie assolutamente nulla di concreto consente di far ritenere che l’apparecchio fosse guasto. Peraltro dubbi sulla misurazione possono sorgere quando vi sia un modestissimo superamento della velocità e non già quando, come nel caso, il superamento è consistente; comunque l’eliminazione della tolleranza del 5% già di per sé tiene conto del modesto margine di errore in cui può incorrere l’apparecchio stesso e costituisce idonea garanzia di sufficiente precisione.

Peraltro nel verbale si dà atto della funzionalità dell’apparecchio preventivamente verificata.

Si osserva infine come nessuna norma impone di indicare nel verbale le modalità di collaudo dell’apparecchio e gli estremi del decreto di omologazione ovvero del nome della ditta fabbricante.

Comunque nel caso nel verbale è con estrema precisione indicato il tipo di apparecchio (telelaser LTI 20-20) il suo numero di matricola (011907) e gli estremi del decreto di omologazione (DD.MM. n. 4188/97 e n. 4353/97 Min. LL.PP.). Nulla fa dubitare  della competenza tecnica dei verbalizzanti solo posta in dubbio e non suffragata da elementi certi di riferimento. Valgono in merito le stesse argomentazioni relative alla efficienza del telelaser.

Comunque riguardata l’opposizione va respinta.

Non spetta la rivalutazione monetaria richiesta dal comune. Il debito non è di valore e per i debiti di valuta spetta a chi pretende la rivalutazione dare la prova concreta della sofferenza del danno, nel caso no  fornita.

Per quanto attiene al raddoppio della somma ed agli interessi legali non vi è necessità di pronuncia in quanto ciò che è dovuto automaticamente per legge potrà essere richiesto con la emissione della cartella esattoriale.

Non risulta depositata specifica nota spese per cui si omette ogni pronuncia in merito. [RV0302]

Mercoledì, 26 Giugno 2002
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