REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE IN
GEMONA DEL FRIULI
Nella persona dell’Avv. Vincenzo Zappalà, ha pronunciato
la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa con ricorso depositato in
Cancelleria il 17.04.200, da:
GIOCONDO GIOVANNI residente a Tarceto, Via Rossa
n°100/B, rappr. e dif. dagli Avv. Giorgetti e Giorgini e domiciliato presso
quest’ultimo, in Udine, Via Giorgetti n° 5
OPPONENTE
Contro:
PREFETTURA DI UDINE
AMMINISTRAZIONE OPPOSTA NON COMPARSA
Avente ad oggetto: opposizione avverso il verbale di
contestazione n° 886848 R del 10.04.2001 notificato il 10.04.2001 decisa con
dispositivo letto all’udienza di discussione del 23.10.2001 sulle seguenti
conclusioni delle parti:
OPPONENTE:
In via preliminare, disporsi la sospensione del provvedimento di ritiro
della patente e la restituzione all’avente diritto.
Nel merito, annullarsi il verbale opposto ed applicarsi
alla fattispecie l’art. 167, 2° comma, C.d.S., e la sanzione nel minimo
edittale ivi previsto.
OPPOSTA:
Confermarsi il verbale impugnato.
FATTO E DIRITTO
Il Sig. Giocondo Giovanni ha proposto opposizione avverso
il verbale in oggetto con cui la Sezione di Polizia Stradale di Udine,
Distaccamento di Tolmezzo, ha rilevato che in data 10.04.2001, il Tratt.
strad. Mercedes targato BJ000BB, con rimorchio Minerva targato XX 33333, di
proprietà della ditta GIOCONDO S.r.l.,classificato "mezzo d’opera",
circolava con un carico di ghiaia per un peso complessivo di q.li 598, e
pertanto, detratta la tolleranza del 5%, superava di q.li 16 il peso massimo
consentito. Nella circostanza veniva redatto verbale n° 886848 R a carico
del conducente Giocondo Giovanni, per violazione dell’art. 10, comma 7°,
lettera A e comma 18° C.d.S. e verbale n° 886849 R a carico della ditta
proprietaria del mezzo, per violazione dell’art. 10, commi 1° e 18°, C.d.S.,
con l’irrogazione delle sanzioni amministrative in misura ridotta di £.
1.165.000 a carico di entrambi e della sanzione accessoria del ritiro della
patente di guida e della carta di circolazione.
MOTIVI DELL’OPPOSIZIONE:
- In primo luogo osserva che la sanzione accessoria del
ritiro della patente rappresenta un gravissimo pregiudizio per la sua
attività lavorativa.
- Quindi osserva che il mezzo in oggetto è stato
autorizzato alla circolazione ai sensi dell’art. 10, n. 7, del C.d.S. ed
allega l’autorizzazione n. 3585 rilasciata il 21.09.2000 dalla Provincia di
Udine.
- Infine osserva che la fattispecie è qualificabile
giuridicamente ai sensi dell’art. 167 C.d.S. (superamento della massa
complessiva indicata sulla carta di circolazione) perché l’autorizzazione
specifica è richiesta per il c.d. "trasporto eccezionale" caratterizzato
dalla indivisibilità della massa trasportata, nel caso di superamento delle
dimensioni consentite dalla legge, mentre per i mezzi d’opera che
trasportino materiali inerti e quindi divisibili, non è richiesta
autorizzazione specifica, ma solo l’obbligo di corrispondere la c.d."tassa
d’usura". Allega giurisprudenza favorevole che in analoga fattispecie ha
applicato l’art. 167, 9° comma, C.d.S. Conclude pertanto come in epigrafe.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO:
La Prefettura si è costituita depositando gli atti
relativi all’accertamento, fra cui il decreto prot. n° 51503/83752/1° Sett.
emesso il 17.04.2001, che dispone la sospensione della patente per 15 gg.
dal 10.04.2001.
L’avv. di parte opponente deposita note illustrative
autorizzate in cui insiste sull’applicabilità delle sanzioni previste
nell’art. 167 C.d.S. anche ai trasporti e veicoli eccezionali, definiti
dall’art. 10, quando venga superata la massa complessiva massima indicata
nell’autorizzazione. Deposita inoltre la nota spese.
Questo G. di P., ritenuta la causa matura per la
decisione, pronuncia sentenza mediante lettura del dispositivo in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’opposizione è infondata in fatto ed in diritto e va
respinta. Questo Giudicante non condivide la giurisprudenza allegata
dall’opponente per i seguenti motivi:
La fattispecie è regolata dagli artt. 10, 54, 61 e 62
C.d.S.
In particolare l’art. 54, 1° comma, lettera n),
stabilisce che i mezzi d’opera sono "veicoli o complessi di veicoli dotati
di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di
impiego o di risulta dell’attività edilizia, stradale, di escavazione
mineraria e materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia,
il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia; tali
veicoli o complessi di veicoli possono essere adibiti a trasporti in
eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell’art. 62 e non superiori a quelli
di cui all’art. 10, comma 8, e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali
fissati nell’art. 61".
E’ quindi applicabile la lettera b) del comma 8°
dell’art. 10, che stabilisce che la massa complessiva a pieno carico dei
mezzi d’opera composti da veicoli complessi con cinque o più assi non può
eccedere 56 t., cioè 560 q. Tale limite massimo si riscontra
nell’autorizzazione n° 3585 rilasciata dalla Provincia di Udine il
21.09.2000 allegata agli atti (doc. 5) ed è anche riportato sulla carta di
circolazione del mezzo d’opera.
Il 3° comma , lettera f), dell’art. 10 stabilisce inoltre
che il trasporto effettuato con mezzi d’opera che superi tale limite di
massa è considerato "trasporto in condizioni di eccezionalità". Tale ultima
norma non fa distinzione fra materiali divisibili e materiali indivisibili,
anche perché i mezzi d’opera, come abbiamo visto sopra, sono adibiti al
trasporto di materiali divisibili (art. 54 citato).
Il 6° comma dello stesso art. 10 stabilisce che: "I
trasporti ed i veicoli eccezionali sono soggetti a specifica autorizzazione
alla circolazione, rilasciata dall’ente proprietario o concessionario per le
autostrade, strade statali e militari e dalle Regioni per la rimanente rete
viaria". Vale a dire che, qualora il mezzo d’opera superi i limiti di massa
autorizzati ex art. 10, comma 8, lettera b), diventa un "trasporto
eccezionale" ovvero un "trasporto in condizioni di eccezionalità" come
definito dal 3° comma, lettera f) e necessita, di volta in volta, di una
ulteriore "autorizzazione specifica", come previsto dal citato 6° comma.
Per chiarire ulteriormente la portata del 6° comma, il
7° comma dell’art. 10 opera una equiparazione fra tali "trasporti in
condizioni di eccezionalità" ed i "trasporti eccezionali", richiedendo anche
per i mezzi d’opera l’autorizzazione prevista dal predetto 6° comma, qualora
vengano superati i limiti di massa di cui al comma 8:
"I veicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettera n)
classificati mezzi d’opera e che eccedono i limiti di massa stabiliti
nell’articolo 62, non sono soggetti ad autorizzazione alla circolazione a
condizione che:
a) non superino i limiti di massa indicati nel comma 8 e
comunque i limiti dimensionali dell’articolo 61;
b) circolino nelle strade o in tratti di strade che
nell’archivio di cui all’articolo 226 risultino transitabili per detti
mezzi, fermo restando quanto stabilito al comma 4 dello stesso articolo 226;
c) da parte di chi esegue il trasporto sia verificato che
lungo il percorso non esistano limitazioni di massa totale a pieno carico o
per asse segnalate dai prescritti cartelli;
d) per essi sia stato corrisposto l’indennizzo di usura
di cui all’articolo 34.
Qualora non siano rispettate le condizioni di cui alle
lettere a), b) e c) i suddetti mezzi devono richiedere l’apposita
autorizzazione prevista per tutti gli altri trasporti eccezionali."
Come si vede l’indennizzo di usura è un ulteriore
adempimento rispetto all’autorizzazione.
Nella fattispecie è stato accertato e non contestato che
il mezzo d’opera aveva un peso complessivo a pieno carico di q. 598 e quindi
superava di q. 16 il peso massimo consentito (q. 582), calcolato aggiungendo
al limite di massa autorizzato per tale mezzo (q. 560) la tolleranza del 5%
calcolata sul limite di 440 q. previsto dal 4° comma dell’art. 62 (q. 22).
Tale tolleranza è prevista dal comma 24 dell’art. 10 e non dal 2° comma
dell’art. 167, che non è applicabile alla fattispecie in esame.
E’ quindi applicabile il comma 18 dell’art. 10:
"Chiunque, senza aver ottenuto l’autorizzazione, ovvero violando anche una
sola delle condizioni stabilite nell’autorizzazione relativamente ai
percorsi prestabiliti, fatta esclusione di brevi tratte non prevedibili e
funzionali alla consegna delle merci, su o tra percorsi già autorizzati, ai
periodi temporali, all’obbligo di scorta della Polizia stradale o tecnica,
nonché superando anche uno solo dei limiti massimi dimensionali o di massa
indicati nell’autorizzazione medesima, esegua uno dei trasporti eccezionali
di cui ai commi 2, 3 o 7, ovvero circoli con uno dei veicoli eccezionali di
cui al comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire 1.165.000 a lire 4.700.000".
Le spese vengono compensate in ragione della particolare
difficoltà interpretativa della materia in esame.
P. Q. M.
Il Giudice di Pace di Gemona del Friuli, definitivamente
decidendo, così provvede:
Respinge l’opposizione e per l’effetto
convalida il verbale n° 886848 R, contestato il 10.04.2001 dalla Sezione di
Polizia Stradale di Udine - Distaccamento di Tolmezzo, confermando la
sanzione amministrativa pecuniaria ivi comminata e la sanzione accessoria
della sospensione della patente disposta con decreto prefettizio n°
51503/83752/1° Sett., emesso il 17.04.2001.
Spese compensate.
- Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
Così deciso in Gemona del Friuli il 23.10.2001
IL CANCELLIERE B3
IL GIUDICE DI PACE
Avv. Vincenzo Zappalà
Depositata in Cancelleria il….
IL CANCELLIERE B3
_______________
N.B.: Per ragioni di
privacy i nomi dei protagonisti sono di pura fantasia.
|