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Il giudice di pace di Gemona del Friuli si pronuncia ancora - L’ECCEDENZA DI CARICO CON I MEZZI D’OPERA RICADE SOTTO LA PREVISIONE DELL’ART.10 CDS E NON DELL’ART.167,STESSO CODICE

CASSETTO: Giuridico/Zappalà
File:             CLOCCHIATTI
Web/005



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE IN GEMONA DEL FRIULI
 


 

Nella persona dell’Avv. Vincenzo Zappalà, ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

Nella causa promossa con ricorso depositato in Cancelleria il 17.04.200, da:

 

GIOCONDO GIOVANNI residente a Tarceto, Via Rossa n°100/B, rappr. e dif. dagli Avv. Giorgetti e Giorgini e domiciliato presso quest’ultimo, in Udine, Via Giorgetti n° 5 

 

OPPONENTE     

Contro:

 

PREFETTURA DI UDINE      

AMMINISTRAZIONE OPPOSTA NON COMPARSA

 

Avente ad oggetto: opposizione avverso il verbale di contestazione n° 886848 R del 10.04.2001 notificato il 10.04.2001 decisa con dispositivo letto all’udienza di discussione del  23.10.2001 sulle seguenti conclusioni delle parti:


OPPONENTE:


In via preliminare, disporsi la sospensione del provvedimento di ritiro della patente e la restituzione all’avente diritto.

Nel merito, annullarsi il verbale opposto ed applicarsi alla fattispecie l’art. 167, 2° comma, C.d.S., e la sanzione nel minimo edittale ivi previsto.

 

OPPOSTA:

 

Confermarsi il verbale impugnato.

 

FATTO E DIRITTO

 

Il Sig. Giocondo Giovanni ha proposto opposizione avverso il verbale in oggetto con cui la Sezione di Polizia Stradale di Udine, Distaccamento di Tolmezzo, ha rilevato che in data 10.04.2001, il Tratt. strad. Mercedes targato BJ000BB, con rimorchio Minerva targato XX 33333, di proprietà della ditta GIOCONDO S.r.l.,classificato "mezzo d’opera", circolava con un carico di ghiaia per un peso complessivo di q.li 598, e pertanto, detratta la tolleranza del 5%, superava di q.li 16 il peso massimo consentito. Nella circostanza veniva redatto verbale n° 886848 R a carico del conducente Giocondo Giovanni, per violazione dell’art. 10, comma 7°, lettera A e comma 18° C.d.S. e verbale n° 886849 R a carico della ditta proprietaria del mezzo, per violazione dell’art. 10, commi 1° e 18°, C.d.S., con l’irrogazione delle sanzioni amministrative in misura ridotta di £. 1.165.000 a carico di entrambi e della sanzione accessoria del ritiro della patente di guida e della carta di circolazione.

 

MOTIVI DELL’OPPOSIZIONE:

 

- In primo luogo osserva che la sanzione accessoria del ritiro della patente rappresenta un gravissimo pregiudizio per la sua attività lavorativa.

- Quindi osserva che il mezzo in oggetto è stato autorizzato alla circolazione ai sensi dell’art. 10, n. 7, del C.d.S. ed allega l’autorizzazione n. 3585 rilasciata il 21.09.2000 dalla Provincia di Udine.

- Infine osserva che la fattispecie è qualificabile giuridicamente ai sensi dell’art. 167 C.d.S. (superamento della massa complessiva indicata sulla carta di circolazione) perché l’autorizzazione specifica è richiesta per il c.d. "trasporto eccezionale" caratterizzato dalla indivisibilità della massa trasportata, nel caso di superamento delle dimensioni consentite dalla legge, mentre per i mezzi d’opera che trasportino materiali inerti e quindi divisibili, non è richiesta autorizzazione specifica, ma solo l’obbligo di corrispondere la c.d."tassa d’usura". Allega giurisprudenza favorevole che in analoga fattispecie ha applicato l’art. 167, 9° comma, C.d.S.  Conclude pertanto come in epigrafe.

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO:

 

La Prefettura si è costituita depositando gli atti relativi all’accertamento, fra cui il decreto prot. n° 51503/83752/1° Sett. emesso il 17.04.2001, che dispone la sospensione della patente per 15 gg. dal 10.04.2001.

L’avv. di parte opponente deposita note illustrative autorizzate in cui insiste sull’applicabilità delle sanzioni previste nell’art. 167 C.d.S. anche ai trasporti e veicoli eccezionali, definiti dall’art. 10, quando venga superata la massa complessiva massima indicata nell’autorizzazione. Deposita inoltre la nota spese.

Questo G. di P., ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia sentenza mediante lettura del dispositivo in udienza.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

L’opposizione è infondata in fatto ed in diritto e va respinta. Questo Giudicante non condivide la giurisprudenza allegata dall’opponente per i seguenti motivi:

La fattispecie è regolata dagli artt. 10, 54, 61 e 62 C.d.S.

In particolare l’art. 54, 1° comma, lettera n), stabilisce che i mezzi d’opera sono "veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell’attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell’art. 62 e non superiori a quelli di cui all’art. 10, comma 8, e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell’art. 61".

E’ quindi applicabile la lettera b) del comma 8° dell’art. 10, che stabilisce che la massa complessiva a pieno carico dei mezzi d’opera composti da veicoli complessi con cinque o più assi non può eccedere 56 t., cioè 560 q.  Tale limite massimo si riscontra nell’autorizzazione n° 3585 rilasciata dalla Provincia di Udine il 21.09.2000 allegata agli atti (doc. 5) ed è anche riportato sulla carta di circolazione del mezzo d’opera.

Il 3° comma , lettera f), dell’art. 10 stabilisce inoltre che il trasporto effettuato con mezzi d’opera che superi tale limite di massa è considerato "trasporto in condizioni di eccezionalità".  Tale ultima norma non fa distinzione fra materiali divisibili e materiali indivisibili, anche perché i mezzi d’opera, come abbiamo visto sopra, sono adibiti al trasporto di materiali divisibili (art. 54 citato).

Il 6° comma dello stesso art. 10 stabilisce che: "I trasporti ed i veicoli eccezionali sono soggetti a specifica autorizzazione alla circolazione, rilasciata dall’ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari e dalle Regioni per la rimanente rete viaria". Vale a dire che, qualora il mezzo d’opera superi i limiti di massa autorizzati ex art. 10, comma 8, lettera b), diventa un "trasporto eccezionale" ovvero un "trasporto in condizioni di eccezionalità" come definito dal 3° comma, lettera f) e necessita, di volta in volta, di una ulteriore "autorizzazione specifica", come previsto dal citato 6° comma.

Per chiarire ulteriormente la portata del 6° comma,  il 7° comma dell’art. 10 opera una equiparazione fra tali "trasporti in condizioni di eccezionalità" ed i "trasporti eccezionali", richiedendo anche per i mezzi d’opera l’autorizzazione prevista dal predetto 6° comma, qualora vengano superati i limiti di massa di cui al comma 8:

"I veicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettera n) classificati mezzi d’opera e che eccedono i limiti di massa stabiliti nell’articolo 62, non sono soggetti ad autorizzazione alla circolazione a condizione che:

a) non superino i limiti di massa indicati nel comma 8 e comunque i limiti dimensionali dell’articolo 61;

b) circolino nelle strade o in tratti di strade che nell’archivio di cui all’articolo 226 risultino transitabili per detti mezzi, fermo restando quanto stabilito al comma 4 dello stesso articolo 226;

c) da parte di chi esegue il trasporto sia verificato che lungo il percorso non esistano limitazioni di massa totale a pieno carico o per asse segnalate dai prescritti cartelli;

d) per essi sia stato corrisposto l’indennizzo di usura di cui all’articolo 34.

Qualora non siano rispettate le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) i suddetti mezzi devono richiedere l’apposita autorizzazione prevista per tutti gli altri trasporti eccezionali."

Come si vede l’indennizzo di usura è un ulteriore adempimento rispetto all’autorizzazione.

Nella fattispecie è stato accertato e non contestato che il mezzo d’opera aveva un peso complessivo a pieno carico di q. 598 e quindi superava di q. 16 il peso massimo consentito (q. 582), calcolato aggiungendo al limite di massa autorizzato per tale mezzo (q. 560) la tolleranza del 5% calcolata sul limite di 440 q. previsto dal 4° comma dell’art. 62 (q. 22). Tale tolleranza è prevista dal comma 24 dell’art. 10 e non dal 2° comma dell’art. 167, che non è applicabile alla fattispecie in esame.

E’ quindi applicabile il comma 18 dell’art. 10: "Chiunque, senza aver ottenuto l’autorizzazione, ovvero violando anche una sola delle condizioni stabilite nell’autorizzazione relativamente ai percorsi prestabiliti, fatta esclusione di brevi tratte non prevedibili e funzionali alla consegna delle merci, su o tra percorsi già autorizzati, ai periodi temporali, all’obbligo di scorta della Polizia stradale o tecnica, nonché superando anche uno solo dei limiti massimi dimensionali o di massa indicati nell’autorizzazione medesima, esegua uno dei trasporti eccezionali di cui ai commi 2, 3 o 7, ovvero circoli con uno dei veicoli eccezionali di cui al comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.165.000 a lire 4.700.000".

Le spese vengono compensate in ragione della particolare difficoltà interpretativa della materia in esame.

 

P. Q. M.

 

Il Giudice di Pace di Gemona del Friuli, definitivamente decidendo, così provvede:

 

            Respinge l’opposizione e per l’effetto convalida il verbale n° 886848 R, contestato il 10.04.2001 dalla Sezione di Polizia Stradale di Udine - Distaccamento di Tolmezzo, confermando la sanzione amministrativa pecuniaria ivi comminata e la sanzione accessoria della sospensione della patente disposta con decreto prefettizio n° 51503/83752/1° Sett., emesso il 17.04.2001.

Spese compensate.

 

- Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.

 

Così deciso in Gemona del Friuli il  23.10.2001

 

IL CANCELLIERE B3                                                                            IL GIUDICE DI PACE

                                                                                                                 Avv. Vincenzo Zappalà

 


Depositata in Cancelleria il….

IL CANCELLIERE B3

_______________

 


N.B.: Per ragioni di privacy i nomi dei protagonisti sono di pura fantasia.

 

Martedì, 11 Giugno 2002
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