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ROSSI GIOVANNI contro PREFETTURA DI UDINE

Articolo 94 del C.d.S.

WEB:0001

La campagna portata avanti dall’Asaps sulle posizioni assunte da una gran parte dei Giudici di pace, ha indotto alcuni di essi  a farci conoscere il loro pensiero, in qualche caso difforme dal "coro" generale.

 

Per circostanze legate alla "privacy" sono stati omessi o utilizzati nomi di fantasia con riferimento ai ricorrenti


CASSETTO: GIURIDICO/ZAPPALA’
FILE: LEASING
 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE IN GEMONA DEL FRIULI 

Nella persona dell’Avv. Vincenzo Zappalà, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa promossa con ricorso depositato in Cancelleria il 11.05.2001 ,

da:  

ROSSI Verdi   res. in Via Della Montagna n° 13/A, 20036 Meda (MI)   

OPPONENTE     

Contro:

PREFETTURA DI UDINE       

AMMINISTRAZIONE OPPOSTA NON COMPARSA

Avente ad oggetto: opposizione avverso verbale di contestazion 595284 Z emesso il 11.05.2001 . da Polizia Stradale di Udine-Dist. di Tolmezzo e notificato il 11.05.2001

decisa con dispositivo letto all’udienza di discussione del 27.09.2001 ,

sulle seguenti conclusioni delle parti: 

OPPONENTE:

Annullarsi il verbale opposto e, nelle more del giudizio, disporsi la sospensione dell’esecuzione la restituzione immediata della carta di circolazione.

OPPOSTA:

Confermarsi il verbale.

FATTO E DIRITTO

Il Sig. A.S. ha proposto opposizione avverso il verbale in oggetto con cui la P.S. gli ha contestato la violazione dell’art. 94, c.3 e 4, C.d.S. perché, in data 11.05.2001 "circolava in località Gemona del Friuli alla guida dell’autovettura  FIAT 525  targata AA 000 AA e in qualità di legale rappresentante della "S.A.S. SIMPOSIO" non provvedeva a richiedere nei termini prescritti l’aggiornamento della carta di circolazione relativa al trasferimento di proprietà per scadenza leasing il 09.02.01 con la "LEASING" di Milano. Nell’occasione gli Agenti applicavano le sanzioni amministrative di Lire 500.000 (Euro 258,23) più Lire 1.000.000 (Euro 516,46) e la sanzione accessoria del ritiro della carta di circolazione. Il trasgressore faceva inserire a verbale la seguente dichiarazione: "la cosa è stata fatta in ritardo a causa della mancata presentazione dei bolli presso la società di leasing".

MOTIVI DELL’OPPOSIZIONE:

Gli Agenti sono incorsi in una errata interpretazione dell’art. 94, in quanto il mezzo è ancora di proprietà della società di leasing e solo la prossima settimana (e cioè dal 14 al 19 maggio 2001) verrà stipulato davanti al notaio il contratto di c.v. e solo da quella data decorreranno i 60 gg. per l’aggiornamento della carta di circolazione, mentre il contratto c.d. di noleggio o leasing è un contratto commerciale fra privati.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO: 

Questo G. di P., con decreto dd. 15.05.2001, fissa l’udienza di comparizione del 27.09.2001, senza concedere la sospensione richiesta, non ravvisando i gravi motivi previsti dall’art. 22, u.c., L.689/1981. La Prefettura si costituisce in data 27.08.2001 mediante deposito degli atti del procedimento. All’udienza di comparizione, assente la Prefettura, il ricorrente insiste nelle proprie conclusioni ed allega i segg. documenti in fotocopia: 

- carta di circolazione da cui risulta l’iscrizione della data 09.02.2001 quale "data di scadenza del contratto di locazione" e la variazione dd. 22.05.2001 indicante il trasferimento di proprietà a favore di "S.A.S. SIMPOSIO di Rossi Verdi & C". 

- Certificato di proprietà rilasciato dal P.R.A. in data 01.04.98 da cui risulta l’utilizzazione in leasing con scadenza al 09.02.2001. 

- Certificato di proprietà rilasciato dal P.R.A. in data 21.05.2001 da cui risulta che l’atto di compra-vendita è stato stipulato il 09.05.2001. 

- Altro certificato ACI-PRA da cui risulta che l’atto di c.v., repertorio n. 47463, notaio Dr. M.N.Iannacone di Milano, è stato sottoscritto il 09.05.2001. 

Questo G. di P., ritenendo la causa matura per la decisione, pronuncia sentenza mediante lettura del dispositivo in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE 

Il ricorso è infondato. Il primo comma dell’art. 94 C.d.S. recita: "In caso di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi o nel caso di costituzione dell’usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, il competente ufficio del P.R.A, su richiesta avanzata dall’acquirente entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell’atto è stata autenticata o giudizialmente accertata, provvede alla trascrizione del trasferimento o degli altri mutamenti indicati, nonché all’emissione e al rilascio del nuovo certificato di proprietà". Come si vede la norma si riferisce alla trascrizione dei "mutamenti" presso il P.R.A. e si occupa del trasferimento di proprietà e degli altri mutamenti. La stessa norma elenca fra gli "altri mutamenti" la "stipulazione di locazione con facoltà di acquisto" ed infatti essa risulta iscritta nel certificato di proprietà rilasciato dal P.R.A. il 01.04.98 ed allegato al ricorso, dove si legge: "annotata denuncia di utilizzazione in leasing con scadenza al 09.02.2001".

Il secondo comma dello stesso art. 94 recita: "L’ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., su richiesta avanzata dall’acquirente entro il termine di cui al comma 1, provvede al rinnovo o all’aggiornamento della carta di circolazione che tenga conto dei mutamenti di cui al medesimo comma. Analogamente procede per i trasferimenti di residenza". Qui, come si vede, l’adempimento richiesto è un altro e cioè l’aggiornamento della carta di circolazione, diverso è l’ufficio competente (la M.C.T.C.) e la richiesta dev’essere avanzata dall’acquirente "entro il termine di cui al comma 1" e cioè entro 60 gg. dalla variazione. Orbene la variazione che deriva dalla scadenza del contratto di leasing può essere non solo il trasferimento della proprietà, ma anche la proroga del contratto per rate non pagate, la sua estinzione anticipata, ect. ect.

Per il coordinato disposto dei due commi succitati tutte le variazioni che comportano una diversa iscrizione nella carta di circolazione debbono essere richieste entro 60 gg. dalla data iscritta nella carta stessa. Nella fattispecie il leasing scadeva il 09.02.2001 e la richiesta di variazione della carta di circolazione è stata inoltrata il 22.05.2001, mentre doveva essere inoltrata entro 60 gg. e cioè entro il 10.04.2001, in data anteriore al verbale opposto.

Dal coordinamento fra le due norme si evince la “ratio legis”: alla scadenza del contratto di leasing l’acquirente si deve attivare affinché la sottoscrizione dell’atto di trasferimento della proprietà avvenga in un termine ristretto, tale che gli permetta di richiedere nei termini prescritti sia la trascrizione della proprietà al P.R.A. che la variazione della carta di circolazione alla Direzione generale della M.C.T.C. Nella fattispecie la sottoscrizione è avvenuta in data 09.05.2001 e cioè tre mesi dopo la scadenza del leasing. D’altra parte è anche logico che il legislatore non poteva lasciare all’acquirente la facoltà di rinviare “ad libitum” la variazione della carta di circolazione. Pertanto il ricorrente è incorso nella violazione del 4° comma, in qualità di conducente e nella violazione del 3° comma, in qualità di persona interessata alla variazione della carta di circolazione.

Per quanto riguarda l’entità della sanzione, questo G. di P. ritiene di confermarla nel minimo edittale, tenuto conto degli elementi indicati nell’art. 195, 2° c., C. d. S. e della difficoltà interpretativa delle norme sanzionatorie.

P. Q. M. 

Il Giudice di Pace di Gemona del Friuli, definitivamente decidendo, così provvede:

Respinge l’opposizione e per l’effetto convalida il verbale di contestazione n° 595284 Z elevato dalla P.S. di Udine – distaccamento di Tolmezzo in data 11.05.2001.

Spese compensate.

Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.

Così deciso in Gemona del Friuli il 27 settembre 2001.

IL CANCELLIERE B3 IL GIUDICE DI PACE 

 Avv. Vincenzo Zappalà

  

Depositata in Cancelleria il      .

IL CANCELLIERE B3

_______________  

Martedì, 09 Ottobre 2001
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