Giurisprudenza di legittimità - La notifica è nulla se manca l’indicazione dell’avvenuto deposito nella casa comunale
L’omesso avviso del deposito del verbale in Comune invalida la multa
Cassazione Civile,sez Prima,17 ottobre 2005,n.20104
La
notifica è nulla se manca l’indicazione dell’avvenuto deposito
nella casa comunale
L’omesso avviso del deposito del verbale in Comune invalida la
multa
(Cassazione
20104/2005)
La
Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso di un automobilista,
ha annullato una sentenza del Giudice di Pace di Roma che aveva
ritenuto valida la notifica di un verbale di contravvenzione
non notificato all’obbligato in solido per assenza del
destinatario e depositato nella casa comunale sulla base della
compiuta giacenza risultante dalla raccomandata postale. Il
principio sancito dal G.d.p. non è stato però
condiviso dalla Suprema Corte perché il codice di procedura
civile prevede espressamente che l’avvenuto deposito in Comune
deve essere comunicato al destinatario tramite avviso, a pena
di nullità della notifica. (17 novembre 2005)
SUPREMA
CORTE DI CASSAZIONE
Sezione
Prima Civile, sentenza n. 20104 del 17 ottobre 2005
La
Corte
CONSIDERATO
che
M. R. C., con atto depositato il 16 gennaio 2001, ha proposto
dinanzi al Giudice di pace di Roma opposizione avverso una cartella
esattoriale inerente al pagamento in favore del Comune di Roma
della somma di £ 930.000, per sanzioni amministrative inflitte
in dipendenza di infrazioni stradali accertate nel 1995; che la
C. ha dedotto di non aver avuto notizia dei verbali di accertamento
redatti dalla polizia municipale, la cui notificazione era stata
invalidamente eseguita, con deposito presso la casa comunale,
ai sensi dell’art. 140 cod.proc. civ., senza gli adempimenti
attinenti all’avviso del deposito stesso (affissione alla
porta d’abitazione e comunicazione mediante raccomandata);
che il Giudice di pace, con sentenza del 19-21 aprile 2001, pronunciando
in contumacia del Comune di Roma, ha respinto l’opposizione,
osservando che la mancata menzione della relata di notifica di
detti adempimenti non implicava che gli stessi non fossero stati
effettuati, ed aggiungendo che la comunicazione di ufficio postale,
circa la compiuta giacenza della raccomandata spedita per dare
l’indicato avviso, provava la regolarità di tale giacenza
(altrimenti si sarebbe configurato un reato di omissione di atti
di ufficio, non denunciato dall’opponente); che la C., con
ricorso notificato il 28 maggio 2002, ha chiesto la cassazione
della sentenza del Giudice di pace, addebitandogli di non aver
rilevato che l’omessa menzione nella relata ex art. 140 cod.
proc. civ. dell’affissione dell’avviso di deposito alla
porta dell’abitazione di per se comporta la nullità
della notificazione; che il Comune non ha presentato controdeduzioni;
che la notificazione disciplinata dall’art. 140 cod. proc.
civ., per il caso di irripetibilità, incapacità
o rifiuto di ricevere la copia dell’atto da parte delle persone
all’uopo abilitate (norma applicabile alle violazioni in
questione ai sensi dell’art. 201 terzo comma del codice della
strada), si perfeziona con il concorso di tutti gli adempimenti
previsti, incluso quello dell’affissione dell’avviso
del deposito, e, pertanto, è affetta da nullità,
ove manchi tale affissione (v., da ultimo, Cass. S.U. 13 gennaio
2005 n. 458);
che il Giudice di pace, senza mettere in discussione detto principio,
e dando atto che la relazione della notificazione non recava notizia
dell’affissione, ha supposto la sua effettuazione, implicitamente
ritenendo presumibile il conformarsi dell’ufficiale giudiziario
alle disposizioni di legge; che tale supposizione incorre nell’inosservanza
dell’art. 148 cod. proc. civ., in quanto le operazioni compiute
dall’ufficiale giudiziario sono quelle evidenziate dal testo
della relazione di notificazione non possono essere desunte da
altri elementi, ne ipotizzate sotto il mero profilo del verosimile
rispetto delle prescritte formalità; che, pertanto, il
ricorso è fondato; che l’accoglimento del ricorso
comporta, con la cassazione della sentenza impugnata, una conforme
pronuncia nel merito, ai sensi dell’art. 384 primo comma
cod. proc. civ.; che le spese dell’intero giudizio vanno
poste a carico del soccombente Comune.
P.Q.M.
Accoglie
il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e, decidendo nel merito,
annulla la cartella impugnata da M. R.C. delle spese processuali,
liquidandole, per il giudizio davanti al Giudice di pace, nella
complessiva misura di Euro 800,00, di cui Euro 200 per diritti
di procuratore ed Euro 500,00 per onorari, e, per il giudizio
di cassazione, nella complessiva misura di Euro 900,00 di cui
Euro 800,00 per onorari, oltre alle spese generali ed accessori
di legge.
La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso di un automobilista, ha annullato una sentenza del Giudice di Pace di Roma che aveva ritenuto valida la notifica di un verbale di contravvenzione non notificato all’obbligato in solido per assenza del destinatario e depositato nella casa comunale sulla base della compiuta giacenza risultante dalla raccomandata postale. Il principio sancito dal G.d.p. non è stato però condiviso dalla Suprema Corte perché il codice di procedura civile prevede espressamente che l’avvenuto deposito in Comune deve essere comunicato al destinatario tramite avviso, a pena di nullità della notifica. (17 novembre 2005)
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
Sezione Prima Civile, sentenza n. 20104 del 17 ottobre 2005
La Corte
CONSIDERATO
che M. R. C., con atto depositato il 16 gennaio 2001, ha proposto dinanzi al Giudice di pace di Roma opposizione avverso una cartella esattoriale inerente al pagamento in favore del Comune di Roma della somma di £ 930.000, per sanzioni amministrative inflitte in dipendenza di infrazioni stradali accertate nel 1995; che la C. ha dedotto di non aver avuto notizia dei verbali di accertamento redatti dalla polizia municipale, la cui notificazione era stata invalidamente eseguita, con deposito presso la casa comunale, ai sensi dell’art. 140 cod.proc. civ., senza gli adempimenti attinenti all’avviso del deposito stesso (affissione alla porta d’abitazione e comunicazione mediante raccomandata); che il Giudice di pace, con sentenza del 19-21 aprile 2001, pronunciando in contumacia del Comune di Roma, ha respinto l’opposizione, osservando che la mancata menzione della relata di notifica di detti adempimenti non implicava che gli stessi non fossero stati effettuati, ed aggiungendo che la comunicazione di ufficio postale, circa la compiuta giacenza della raccomandata spedita per dare l’indicato avviso, provava la regolarità di tale giacenza (altrimenti si sarebbe configurato un reato di omissione di atti di ufficio, non denunciato dall’opponente); che la C., con ricorso notificato il 28 maggio 2002, ha chiesto la cassazione della sentenza del Giudice di pace, addebitandogli di non aver rilevato che l’omessa menzione nella relata ex art. 140 cod. proc. civ. dell’affissione dell’avviso di deposito alla porta dell’abitazione di per se comporta la nullità della notificazione; che il Comune non ha presentato controdeduzioni; che la notificazione disciplinata dall’art. 140 cod. proc. civ., per il caso di irripetibilità, incapacità o rifiuto di ricevere la copia dell’atto da parte delle persone all’uopo abilitate (norma applicabile alle violazioni in questione ai sensi dell’art. 201 terzo comma del codice della strada), si perfeziona con il concorso di tutti gli adempimenti previsti, incluso quello dell’affissione dell’avviso del deposito, e, pertanto, è affetta da nullità, ove manchi tale affissione (v., da ultimo, Cass. S.U. 13 gennaio 2005 n. 458);
che il Giudice di pace, senza mettere in discussione detto principio, e dando atto che la relazione della notificazione non recava notizia dell’affissione, ha supposto la sua effettuazione, implicitamente ritenendo presumibile il conformarsi dell’ufficiale giudiziario alle disposizioni di legge; che tale supposizione incorre nell’inosservanza dell’art. 148 cod. proc. civ., in quanto le operazioni compiute dall’ufficiale giudiziario sono quelle evidenziate dal testo della relazione di notificazione non possono essere desunte da altri elementi, ne ipotizzate sotto il mero profilo del verosimile rispetto delle prescritte formalità; che, pertanto, il ricorso è fondato; che l’accoglimento del ricorso comporta, con la cassazione della sentenza impugnata, una conforme pronuncia nel merito, ai sensi dell’art. 384 primo comma cod. proc. civ.; che le spese dell’intero giudizio vanno poste a carico del soccombente Comune.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e, decidendo nel merito, annulla la cartella impugnata da M. R.C. delle spese processuali, liquidandole, per il giudizio davanti al Giudice di pace, nella complessiva misura di Euro 800,00, di cui Euro 200 per diritti di procuratore ed Euro 500,00 per onorari, e, per il giudizio di cassazione, nella complessiva misura di Euro 900,00 di cui Euro 800,00 per onorari, oltre alle spese generali ed accessori di legge.
Roma, 26 settembre 2005.
Depositata in Cancelleria il 17 ottobre 2005.