da Altalex - Sulla sanzione accessoria del ritiro della patente decide il Giudice di Pace
Cassazione , sez. II civile, sentenza 14.07.2005 n° 14932
da Altalex
Sulla
sanzione accessoria del ritiro della patente decide il Giudice di Pace
Cassazione
, sez. II civile, sentenza 14.07.2005 n° 14932
La
competenza del giudice di pace per le sanzioni in materia di
circolazione stradale è di natura funzionale, e come
tale non è limitata alle sole sanzioni pecuniarie, ma
è estesa anche alle sanzioni di natura diversa, tra le
quali rientra la sanzione accessoria del ritiro della patente.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14932
del 14 luglio 2005, richiamando il principio espresso dalle
Sezioni Unite con la sentenza n. 3332/2004.
(Altalex, 15 novembre 2005)
SUPREMA
CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE
SECONDA CIVILE
ORDINANZA 14-07-2005, n. 14932
La
Corte
RILEVATO
che
a seguito di opposizione, a norma dell’art. 204 bis DPR n 285
del 1992, proposta da C.B. avverso l’ordinanza ingiunzione con
cui gli era stata sospesa per sessanta giorni la patente di guida
per aver guidato in stato di ebbrezza, l’adito Giudice di pace
di Cesena, con sentenza in data 15.3.2004, dichiarava la propria
incompetenza per materia per essere la guida in stato di ebbrezza
stata attribuita alla cognizione del tribunale, in base alla legge
1.8.2003, n. 214;
che
il procedimento veniva riassunto dall’opponente di fronte al tribunale
di Forlì (sezione distaccata di Cesena);
che
il giudice di detto tribunale con provvedimento del 4.10.2004
promuoveva, ex art. 45 c.p.c., regolamento di competenza di ufficio,
sospendendo il procedimento in corso;
RITENUTO
che
il proposto regolamento appare fondato, atteso per un verso che
la competenza del giudice di pace per violazione alle norme sulla
circolazione stradale risulta essere stata ripristinata, in forza
dell’art. 98 del DPR 30.12.1999, n 507, e, per altro verso, che
trattasi di competenza funzionale, non limitata alle sanzioni
di carattere pecuniario, ma estesa anche alle sanzioni di natura
diversa, fra cui deve ritenersi compresa quella accessoria del
ritiro della patente (cfr. Cass. SS. UU. 19.2.2004, n 3332);
che detta competenza funzionale del giudice di pace risulta successivamente
confermata con il primo comma septies dell’art. 4 della legge
1.8.2003, n. 214, che ha introdotto l’art. 204 bis del DPR n.
285 del 1992, secondo cui l’opposizione all’ordinanza ingiunzione
debba essere presentata al Giudice di pace;
che pertanto il proposto regolamento deve essere accolto, con
declaratoria della competenza del Giudice di pace di Cesena, con
assegnazione dei termini di legge per la prosecuzione della causa;
che non v’ha luogo a provvedere sulle spese;
P.Q.M.
dichiara
la competenza del Giudice di pace di Cesena.
Roma, 26 maggio 2005.
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2005.
La competenza del giudice di pace per le sanzioni in materia di circolazione stradale è di natura funzionale, e come tale non è limitata alle sole sanzioni pecuniarie, ma è estesa anche alle sanzioni di natura diversa, tra le quali rientra la sanzione accessoria del ritiro della patente.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14932 del 14 luglio 2005, richiamando il principio espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 3332/2004.
(Altalex, 15 novembre 2005)
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
ORDINANZA 14-07-2005, n. 14932
La Corte
RILEVATO
che a seguito di opposizione, a norma dell’art. 204 bis DPR n 285 del 1992, proposta da C.B. avverso l’ordinanza ingiunzione con cui gli era stata sospesa per sessanta giorni la patente di guida per aver guidato in stato di ebbrezza, l’adito Giudice di pace di Cesena, con sentenza in data 15.3.2004, dichiarava la propria incompetenza per materia per essere la guida in stato di ebbrezza stata attribuita alla cognizione del tribunale, in base alla legge 1.8.2003, n. 214;
che il procedimento veniva riassunto dall’opponente di fronte al tribunale di Forlì (sezione distaccata di Cesena);
che il giudice di detto tribunale con provvedimento del 4.10.2004 promuoveva, ex art. 45 c.p.c., regolamento di competenza di ufficio, sospendendo il procedimento in corso;
RITENUTO
che il proposto regolamento appare fondato, atteso per un verso che la competenza del giudice di pace per violazione alle norme sulla circolazione stradale risulta essere stata ripristinata, in forza dell’art. 98 del DPR 30.12.1999, n 507, e, per altro verso, che trattasi di competenza funzionale, non limitata alle sanzioni di carattere pecuniario, ma estesa anche alle sanzioni di natura diversa, fra cui deve ritenersi compresa quella accessoria del ritiro della patente (cfr. Cass. SS. UU. 19.2.2004, n 3332);
che detta competenza funzionale del giudice di pace risulta successivamente confermata con il primo comma septies dell’art. 4 della legge 1.8.2003, n. 214, che ha introdotto l’art. 204 bis del DPR n. 285 del 1992, secondo cui l’opposizione all’ordinanza ingiunzione debba essere presentata al Giudice di pace;
che pertanto il proposto regolamento deve essere accolto, con declaratoria della competenza del Giudice di pace di Cesena, con assegnazione dei termini di legge per la prosecuzione della causa;
che non v’ha luogo a provvedere sulle spese;
P.Q.M.
dichiara la competenza del Giudice di pace di Cesena.
Roma, 26 maggio 2005.
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2005.