da Altalex - Presentare la fotocopia alterata di un documento non sempre costituisce reato
Cassazione , sez. V penale, sentenza 11.07.2005 nƒ 35165
da Altalex
Presentare
la fotocopia alterata di un documento non sempre costituisce reato
Cassazione
, sez. V penale, sentenza 11.07.2005 nƒ 35165
La
fotocopia alterata di un documento integra il reato di falsitý
materiale cui agli artt. 477-482 c.p., quando sia presentata
non come tale, ma con l’apparenza di un documento originale,
atto a trarre in inganno i terzi di buona fede.
Lo
ha stabilito la Sezione V penale della Corte di Cassazione,
con la sentenza n. 35165 dell’11 luglio 2005, ricordando che
al contrario il reato non sussiste quando la fotocopia sia presentata
come tale, dal momento che essa produce effetti giuridici solo
se autenticata o non espressamente disconosciuta.
(Altalex,
8 novembre 2005)
SUPREMA
CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE
QUINTA PENALE
SENTENZA
11-07-2005 / 30-09-2005, N. 35165
Svolgimento
del processo - Motivi della decisione
D.
Loris Ë stato condannato dal Tribunale dell’Aquila alla pena di
m. 6 di reclusione per il delitto di cui agli artt. 477-482 c.p.,
avendo alterato la fotocopia di un certificato del servizio veterinario
dell’USL n. 1 di Agnone, inserendovi un capo bovino e modificando
la data. La corte d’appello confermava.
Ricorre
il difensore, deducendo il vizio di motivazione e la violazione
di legge:
il
fatto non sussiste, poichË il falso cade su una semplice fotocopia;
Non
v’Ë prova della commissione del fatto, onde puÚ al pi˜ configurarsi,
nella specie, il reato di cui allo art. 489 c.p.;
erroneamente
non Ë stata applicata l’attenuante di cui all’art. 482 c.p.
e sono state negate le generiche, nonchË la sospensione condizionale
della pena.
Le
doglianze sono prive di fondamento.
E’
versata in fatto quella che nega la commissione dell’addebito,
in spregio alla ricostruzione storica del fatto, cosÏ come operata
dai giudici di merito. Infondate sono tutte le altre. Fuorviante
e fallace Ë la tesi secondo cui il reato di falso si configura
se abbia ad oggetto una copia fotostatica.
Tanto
puÚ, infatti, affermarsi solo se la copia predetta sia presentata
come tale, dal momento che essa produce effetti giuridici solo
se autenticata o non espressamente disconosciuta (sez. 5^ 5.5.98,
n. 11185, Detti).
Al
contrario, la fotocopia integra il reato di falsitý materiale
quando sia presentata non come tale, ma con l’apparenza di un
documento originale, atto a trarre in inganno i terzi di buona
fede (sez. 5^, 17.6.96, n. 7717, Jacobacci; 15.4.99, n. 7566,
Domenici).
Il
giudice si Ë attestato su un livello di pena assai prossimo al
minimo edittale, onde appare evidente che ha tenuto conto della
fattispecie delineata dagli artt. 477 e 482 c.p. (che non configura
un’attenuante, come sembra ritenere il ricorrente), ascritta al
D..
I
precedenti penali sono stati ritenuti ostativi esplicitamente
alla sospensione condizionale della pena, implicitamente alle
richieste generiche, per il cui riconoscimento non Ë stato individuato
alcun elemento di meritevolezza.
Il
ricorso va rigettato, con la condanna del ricorrente alle spese
del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta
il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento.
La fotocopia alterata di un documento integra il reato di falsitý materiale cui agli artt. 477-482 c.p., quando sia presentata non come tale, ma con l’apparenza di un documento originale, atto a trarre in inganno i terzi di buona fede.
Lo ha stabilito la Sezione V penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 35165 dell’11 luglio 2005, ricordando che al contrario il reato non sussiste quando la fotocopia sia presentata come tale, dal momento che essa produce effetti giuridici solo se autenticata o non espressamente disconosciuta.
(Altalex, 8 novembre 2005)
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
SENTENZA 11-07-2005 / 30-09-2005, N. 35165
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
D. Loris Ë stato condannato dal Tribunale dell’Aquila alla pena di m. 6 di reclusione per il delitto di cui agli artt. 477-482 c.p., avendo alterato la fotocopia di un certificato del servizio veterinario dell’USL n. 1 di Agnone, inserendovi un capo bovino e modificando la data. La corte d’appello confermava.
Ricorre il difensore, deducendo il vizio di motivazione e la violazione di legge:
Le doglianze sono prive di fondamento.
E’ versata in fatto quella che nega la commissione dell’addebito, in spregio alla ricostruzione storica del fatto, cosÏ come operata dai giudici di merito. Infondate sono tutte le altre. Fuorviante e fallace Ë la tesi secondo cui il reato di falso si configura se abbia ad oggetto una copia fotostatica.
Tanto puÚ, infatti, affermarsi solo se la copia predetta sia presentata come tale, dal momento che essa produce effetti giuridici solo se autenticata o non espressamente disconosciuta (sez. 5^ 5.5.98, n. 11185, Detti).
Al contrario, la fotocopia integra il reato di falsitý materiale quando sia presentata non come tale, ma con l’apparenza di un documento originale, atto a trarre in inganno i terzi di buona fede (sez. 5^, 17.6.96, n. 7717, Jacobacci; 15.4.99, n. 7566, Domenici).
Il giudice si Ë attestato su un livello di pena assai prossimo al minimo edittale, onde appare evidente che ha tenuto conto della fattispecie delineata dagli artt. 477 e 482 c.p. (che non configura un’attenuante, come sembra ritenere il ricorrente), ascritta al D..
I precedenti penali sono stati ritenuti ostativi esplicitamente alla sospensione condizionale della pena, implicitamente alle richieste generiche, per il cui riconoscimento non Ë stato individuato alcun elemento di meritevolezza.
Il ricorso va rigettato, con la condanna del ricorrente alle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
CosÏ deciso in Roma, il 11 luglio 2005.
Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2005.