Danno
biologico: per il calcolo il giudice può utilizzare le tabelle
di altri tribunali
Cassazione , sez. III civile, sentenza 20.10.2005 n° 20323 |
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE
TERZA CIVILE (Presidente Vittoria – Relatore Segreto)
Il
Tribunale di Pesaro, con sentenza depositata il 16 ottobre 1998,
condannava M.O., L.D., B.R. e la Spa Aurora Assicurazioni al pagamento
della somma di £. 264.065.306, oltre interessi dalla data
di pubblicazione della sentenza al saldo, in favore di T. M. (minore
rappresentato dai genitori) a titolo di risarcimento dei danni da
questi subiti a seguito di incidente stradale. Avverso
questa sentenza proponeva appello il T. M., assumendo che, avendo
riportato un’invalidità permanente del 22% doveva essergli
riconosciuto anche il risarcimento del danno patrimoniale. I convenuti
proponevano a loro volta appello incidentale. La
Corte di appello di Ancona, con sentenza del 4 dicembre 2001, condannava
i convenuti al pagamento della somma di £. 172.149.125, oltre
rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat dall’evento
al saldo per £. 132 milioni e dal 18° anno di età
del T. al saldo per la restante somma, oltre agli interessi legali,
calcolati annualmente, detratti gli acconti corrisposti. Riteneva
la Corte di merito che il fatto che il minore all’epoca dei
fatti non prestasse ancora attività lavorativa non escludeva
che lo stesso potesse subire un danno patrimoniale dall’invalidità
permanente del 22% al momento del raggiungimento dell’età
lavorativa; che, in presenza di tale rilevante lesione della salute,
come accertato dal Ctu, si doveva presumere l’esistenza di
una lesione alla futura capacità di guadagno del minore;
che, in mancanza di altri elementi, detto danno andava calcolato
sulla base dell’applicazione delle tabelle di cui al Rd 1403/22,
e del triplo della pensione sociale, giungendosi alla somma di £.
40.149.125. Quindi
la Corte, applicando il valore del punto di invalidità di
£. 4.500.000, di cui alle “tabelle del Tribunale di Milano”
liquidava, per 22% punti di invalidità, la somma di £.
99 milioni e, tenuto conto dell’accertamento in concreto della
colpa dei convenuti, liquidava il risarcimento per danno morale
in £. 33 milioni. Avverso
questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Spa Meie Aurora. Non hanno svolto attività difensiva gli intimati.
Motivi della decisione
1.
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione
degli articoli 1223, 1226, 2056 e 2043 Cc e dei criteri relativi
al risarcimento del danno da colpa aquiliana, in relazione all’articolo
360 n. 3 Cpc. 2.
Ritiene questa Corte che il motivo è infondato e che lo stesso
va rigettato. 3.
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione
dell’articolo 2059 Cc e dell’articolo 185 Cp, in relazione
all’articolo 360 n. 3 Cpc. 4.
Ritiene questa Corte che il motivo è infondato e che lo stesso
va rigettato. 5.
Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione
degli articoli 1223, 2043, 2056 Cc, in relazione all’articolo
360 n. 3 Cpc, nonché il difetto assoluto di motivazione. 5.1.
Ritiene questa Corte che il motivo è infondato e che lo stesso
va rigettato. 6.
Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione
delle norme disciplinanti il risarcimento dei danni extracontrattuali
e la mancanza di motivazione in relazione all’articolo 360
n. 3 e 5 Cpc. 7.
Quanto alla seconda censura, essa è infondata per i motivi
già detti per il rigetto del primo motivo di ricorso. 9.
Sennonché nella fattispecie la ricorrente non assume che
presso il Tribunale di Ancona esistessero e fossero adottate delle
tabelle proprie di quel Tribunale, in luogo di quelle del Tribunale
Milano. 10.
Il ricorso va, pertanto, rigettato. Nulla per le spese del giudizio di Cassazione, non avendo svolto attività difensiva gli intimati.
P.Q.M. Rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma il 27 settembre 2005. DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 20 ottobre 2005 |
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L’adozione da parte del Tribunale delle cosiddette “tabelle” di liquidazione del danno biologico costituisce di per sé espressione del potere equitativo del giudice, per cui questi non è vincolato all’adozione della tabella adottata presso il proprio ufficio giudiziario e ben può adottare “tabelle” in uso presso altri uffici. Peraltro, poiché il fondamento della “tabella” è la media dei precedenti giudiziari in un dato ambito territoriale e la finalità è quella di uniformare i criteri di liquidazione del danno, il giudice deve congruamente motivare le ragioni della sua scelta.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20323 del 20 ottobre 2005, ritenendo legittima nella specie la quantificazione del danno biologico effettuato dalla Corte di appello di Ancona in base alle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano.
I giudici di Piazza Cavour ricordano inoltre che la liquidazione del danno biologico può essere effettuata dal giudice con ricorso al metodo equitativo tenendo conto delle circostanze del caso concreto e specificamente, quali elementi di riferimento della gravità delle lesioni, degli eventuali postumi permanenti, dell’età, dell’attività espletata, delle condizioni sociali e familiari del danneggiato.
(Altalex, 3 novembre 2005)