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Corte di Cassazione 04/11/2005

Giurisprudenza di legittimità - Autotrasporto – Obbligo di cronotachigrafo – Inserimento del foglio di registrazione con data non esatta – Violazione del regolamento CEE n. 3821 del 1985, sanzionata dall’art. 19 L. n. 727/1978 – Configurabilità – Violazione dell’art. 179 c.s. – Esclusione

Cassazione Civile Sez. I, 7 ottobre 2004, n. 19998
Giurisprudenza di legittimità
Corte di Cassazione Civile

Sez. I, 7 ottobre 2004, n. 19998


Autotrasporto – Obbligo di cronotachigrafo – Inserimento del foglio di registrazione con data non esatta – Violazione del regolamento CEE n. 3821 del 1985, sanzionata dall’art. 19 L. n. 727/1978 – Configurabilità – Violazione dell’art. 179 c.s. – Esclusione.

L’indicazione, nel foglio di registrazione inserito nel cronotachigrafo, di una data di inizio dell’utilizzazione diversa da quella effettiva integra violazione della disposizione di cui all’art. 15, comma quinto, lett. b), del regolamento CEE n. 3821, del 1985, sanzionata con norma interna ex art. 19 della legge 727 del 1978, non essendo, all’uopo, applicabile la sanzione di cui all’art. 179 del codice della strada, che si riferisce alle diverse ipotesi ivi specificamente indicate (e in particolare, nella lettera C del comma secondo, al mancato inserimento, nel cronotachigrafo, del foglio di registrazione). (L. 13 novembre 1978, n. 727, art. 19; Reg. CE 28 agosto 1985, n. 3821, art. 15).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – Con ricorso, depositato in data 19 novembre 1999, diretto al Tribunale di Bologna, P.E. proponeva opposizione avverso il verbale del 12 novembre 1999, con cui la Polizia Municipale del Comune di Bentivoglio gli aveva contestato la violazione degli artt. 181, comma 1.15, comma 1, lett. b), 179, comma 2, del codice della strada, perché percorrendo alla guida del proprio autocarro tg. SA581618 via Saliceto, nel Comune di Bentivoglio, aveva danneggiato la segnaletica stradale; non aveva esposto il tagliando di assicurazione ed aveva inserito il foglio di registrazione con data non esatta, essendovi indicata la data del 12 dicembre 1999, anziché quella del 12 novembre 1999.
Il ricorrente contestava esclusivamente la violazione dell’art. 179, comma 2, c.s., sostenendo che non corrispondeva al vero il fatto che la data indicata nel foglio di registrazione non fosse esatta e che, comunque, l’errata indicazione della data iscritta nel foglio di registrazione del cronotachigrafo non rientrava tra le fattispecie di illecito di cui all’art. 179, comma 2, del c.s..
Con sentenza in data 5 maggio 2000, depositata in cancelleria il 25 maggio 2000, il giudice adito rigettava il ricorso, ritenendo infondati entrambi i motivi dedotti dal ricorrente.
Avverso detta sentenza P.E. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, illustrato con memoria. Gli intimati Comune di Bentivoglio e Prefettura della Provincia di Bologna non si sono costituiti in giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE - Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 179 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e dell’art. 1 della L. 24 novembre 1981, n. 689.
Secondo il ricorrente il fatto contestato della errata indicazione della data sul foglio di registrazione non rientrerebbe tra le violazioni previste dall’art. 179 del c.s., trattandosi di fattispecie prevista e sanzionata dagli artt. 15, quinto comma, del regolamento CEE n. 3821/85 e 19 della legge 13 novembre 1978, n. 727.
Inoltre l’aver assimilato il fatto summenzionato all’omesso inserimento del foglio di registrazione – fatto questo espressamente previsto dall’art. 179 c.s. – comporterebbe violazione dell’art. 1, secondo comma, della legge n. 689 del 24 novembre 1981, avendo il giudice a quo, così decidendo, fatto indebito ricorso al criterio ermeneutica dell’analogia legis espressamente vietato dalla citata disposizione.
Il ricorso è fondato.
L’art. 179, comma 2, del codice della strada, assoggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire quattro milioni:
a) chiunque circola con un autoveicolo non munito di cronotachigrafo, nei casi in cui esso è previsto;
b) chiunque circola con un autoveicolo munito di un cronotachigrafo avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate nel regolamento o non funzionante;
c) chiunque circola senza avere inserito nel cronotachigrafo il foglio di registrazione.
Tale disposizione non sanziona, invece, espressamente l’inserimento nel cronotachigrafo di un foglio di registrazione con data non corrispondente a quella del suo inserimento in detto dispositivo.
Il giudice a quo ha ritenuto che anche tale fatto sia sanzionato dall’art. 179, secondo comma, del codice della strada, dovendosi lo stesso assimilare «in ragione della possibilità di utilizzazione del foglio in altra data» all’«omesso inserimento del foglio di registrazione».
Così decidendo il tribunale di Bologna è incorso nella denunciata violazione di legge, avendo esteso l’ambito di applicazione della norma in esame in virtù di una non consentita interpretazione analogica della stessa.
Dispone, infatti, l’art. 1, secondo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689 che le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati.
A ciò si aggiunga che, come rettamente osservato dal ricorrente, il fatto in questione dell’inserimento nel cronotachigrafo del foglio di registrazione con data inesatta integra violazione di una diversa specifica disposizione e precisamente dell’art. 15, comma 5, lett. b) del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985 relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, sanzionata dall’art. 19 della legge 13 novembre 1978 n. 727.
L’art. 15, comma 5, lett. b) del Regolamento CEE n. 3821/85 dispone che il conducente deve indicare sul foglio di registrazione «data e luogo all’inizio e alla fine dell’utilizzazione del foglio».
L’art. 19 della legge n. 727/78 dispone che «chiunque contravvenga alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1463/70 e successive modificazioni e integrazioni…è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 15.000 a lire 30.000» (quadruplicata in virtù dell’art. 8, comma 1, del D.L. 6 febbraio 1987 n. 16, convertito in legge 30 marzo 1987 n. 132).
L’art. 11, comma 3, del D.L. 6 febbraio 1987 n. 16, convertito in legge 30 marzo 1987 n. 132 dispone che «i riferimenti al regolamento CEE n. 1463/70 contenuti nella legge 13 novembre 1978 n. 727, devono intendersi come riferimenti fatti al regolamento CEE n. 3821/85».
La prescrizione, di cui al citato art. 15, comma 5, lett. b) del regolamento CEE n. 3821/85, dell’obbligo di indicare sul foglio di registrazione la data all’inizio ed alla fine di utilizzazione del foglio, implica indubbiamente l’obbligo di indicare la data effettiva dell’inizio e fine della utilizzazione.
Pertanto, la indicazione, come avvenuto nel caso di specie, di una data di inizio della utilizzazione diversa da quella effettiva integra violazione di detta disposizione regolamentare.
Tale violazione, poi, deve ritenersi sanzionata dall’art. 19 della legge n. 727 del 1978, atteso che il riferimento in questa norma al regolamento CEE n. 1463/70 deve ritenersi effettuato, in virtù del disposto dell’art. 11, comma 3, del D.L. n. 16 del 1987, convertito in legge n. 132 del 1987, al regolamento CEE n. 3821/85.
Per quanto precede il ricorso deve essere accolto con conseguente cassazione della impugnata sentenza e rinvio della causa al tribunale di Bologna, in composizione monocratica, in persona di altro magistrato, che provvederà anche alla liquidazione delle specie del giudizio di legittimità.



Venerdì, 04 Novembre 2005
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