Autotrasporto – Obbligo di cronotachigrafo – Inserimento
del foglio di registrazione con data non esatta – Violazione
del regolamento CEE n. 3821 del 1985, sanzionata dall’art. 19
L. n. 727/1978 – Configurabilità – Violazione dell’art.
179 c.s. – Esclusione.
L’indicazione,
nel foglio di registrazione inserito nel cronotachigrafo, di una data
di inizio dell’utilizzazione diversa da quella effettiva integra
violazione della disposizione di cui all’art. 15, comma quinto,
lett. b), del regolamento CEE n. 3821, del 1985, sanzionata con norma
interna ex art. 19 della legge 727 del 1978, non essendo, all’uopo,
applicabile la sanzione di cui all’art. 179 del codice della
strada, che si riferisce alle diverse ipotesi ivi specificamente indicate
(e in particolare, nella lettera C del comma secondo, al mancato inserimento,
nel cronotachigrafo, del foglio di registrazione). (L. 13 novembre
1978, n. 727, art. 19; Reg. CE 28 agosto 1985, n. 3821, art. 15).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – Con ricorso, depositato in
data 19 novembre 1999, diretto al Tribunale di Bologna, P.E. proponeva
opposizione avverso il verbale del 12 novembre 1999, con cui la Polizia
Municipale del Comune di Bentivoglio gli aveva contestato la violazione
degli artt. 181, comma 1.15, comma 1, lett. b), 179, comma 2, del
codice della strada, perché percorrendo alla guida del proprio
autocarro tg. SA581618 via Saliceto, nel Comune di Bentivoglio, aveva
danneggiato la segnaletica stradale; non aveva esposto il tagliando
di assicurazione ed aveva inserito il foglio di registrazione con
data non esatta, essendovi indicata la data del 12 dicembre 1999,
anziché quella del 12 novembre 1999.
Il ricorrente contestava esclusivamente la violazione dell’art.
179, comma 2, c.s., sostenendo che non corrispondeva al vero il fatto
che la data indicata nel foglio di registrazione non fosse esatta
e che, comunque, l’errata indicazione della data iscritta nel
foglio di registrazione del cronotachigrafo non rientrava tra le fattispecie
di illecito di cui all’art. 179, comma 2, del c.s..
Con sentenza in data 5 maggio 2000, depositata in cancelleria il 25
maggio 2000, il giudice adito rigettava il ricorso, ritenendo infondati
entrambi i motivi dedotti dal ricorrente.
Avverso detta sentenza P.E. ha proposto ricorso per cassazione sulla
base di un unico motivo, illustrato con memoria. Gli intimati Comune
di Bentivoglio e Prefettura della Provincia di Bologna non si sono
costituiti in giudizio.
MOTIVI
DELLA DECISIONE - Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente
denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 179 del
D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e dell’art. 1 della L. 24 novembre
1981, n. 689.
Secondo il ricorrente il fatto contestato della errata indicazione
della data sul foglio di registrazione non rientrerebbe tra le violazioni
previste dall’art. 179 del c.s., trattandosi di fattispecie prevista
e sanzionata dagli artt. 15, quinto comma, del regolamento CEE n.
3821/85 e 19 della legge 13 novembre 1978, n. 727.
Inoltre l’aver assimilato il fatto summenzionato all’omesso
inserimento del foglio di registrazione – fatto questo espressamente
previsto dall’art. 179 c.s. – comporterebbe violazione dell’art.
1, secondo comma, della legge n. 689 del 24 novembre 1981, avendo
il giudice a quo, così decidendo, fatto indebito ricorso al
criterio ermeneutica dell’analogia legis espressamente vietato
dalla citata disposizione.
Il ricorso è fondato.
L’art. 179, comma 2, del codice della strada, assoggetta alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione
a lire quattro milioni:
a) chiunque circola con un autoveicolo non munito di cronotachigrafo,
nei casi in cui esso è previsto;
b) chiunque circola con un autoveicolo munito di un cronotachigrafo
avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate nel regolamento
o non funzionante;
c) chiunque circola senza avere inserito nel cronotachigrafo il foglio
di registrazione.
Tale disposizione non sanziona, invece, espressamente l’inserimento
nel cronotachigrafo di un foglio di registrazione con data non corrispondente
a quella del suo inserimento in detto dispositivo.
Il giudice a quo ha ritenuto che anche tale fatto sia sanzionato dall’art.
179, secondo comma, del codice della strada, dovendosi lo stesso assimilare
«in ragione della possibilità di utilizzazione del foglio
in altra data» all’«omesso inserimento del foglio
di registrazione».
Così decidendo il tribunale di Bologna è incorso nella
denunciata violazione di legge, avendo esteso l’ambito di applicazione
della norma in esame in virtù di una non consentita interpretazione
analogica della stessa.
Dispone, infatti, l’art. 1, secondo comma, della legge 24 novembre
1981 n. 689 che le leggi che prevedono sanzioni amministrative si
applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati.
A ciò si aggiunga che, come rettamente osservato dal ricorrente,
il fatto in questione dell’inserimento nel cronotachigrafo del
foglio di registrazione con data inesatta integra violazione di una
diversa specifica disposizione e precisamente dell’art. 15, comma
5, lett. b) del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio del 20
dicembre 1985 relativo all’apparecchio di controllo nel settore
dei trasporti su strada, sanzionata dall’art. 19 della legge
13 novembre 1978 n. 727.
L’art. 15, comma 5, lett. b) del Regolamento CEE n. 3821/85 dispone
che il conducente deve indicare sul foglio di registrazione «data
e luogo all’inizio e alla fine dell’utilizzazione del foglio».
L’art. 19 della legge n. 727/78 dispone che «chiunque contravvenga
alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1463/70 e successive modificazioni
e integrazioni…è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 15.000 a lire 30.000» (quadruplicata
in virtù dell’art. 8, comma 1, del D.L. 6 febbraio 1987
n. 16, convertito in legge 30 marzo 1987 n. 132).
L’art. 11, comma 3, del D.L. 6 febbraio 1987 n. 16, convertito
in legge 30 marzo 1987 n. 132 dispone che «i riferimenti al
regolamento CEE n. 1463/70 contenuti nella legge 13 novembre 1978
n. 727, devono intendersi come riferimenti fatti al regolamento CEE
n. 3821/85».
La prescrizione, di cui al citato art. 15, comma 5, lett. b) del regolamento
CEE n. 3821/85, dell’obbligo di indicare sul foglio di registrazione
la data all’inizio ed alla fine di utilizzazione del foglio,
implica indubbiamente l’obbligo di indicare la data effettiva
dell’inizio e fine della utilizzazione.
Pertanto, la indicazione, come avvenuto nel caso di specie, di una
data di inizio della utilizzazione diversa da quella effettiva integra
violazione di detta disposizione regolamentare.
Tale violazione, poi, deve ritenersi sanzionata dall’art. 19
della legge n. 727 del 1978, atteso che il riferimento in questa norma
al regolamento CEE n. 1463/70 deve ritenersi effettuato, in virtù
del disposto dell’art. 11, comma 3, del D.L. n. 16 del 1987,
convertito in legge n. 132 del 1987, al regolamento CEE n. 3821/85.
Per quanto precede il ricorso deve essere accolto con conseguente
cassazione della impugnata sentenza e rinvio della causa al tribunale
di Bologna, in composizione monocratica, in persona di altro magistrato,
che provvederà anche alla liquidazione delle specie del giudizio
di legittimità.