Guida in stato di ebbrezza – Oblazione – Estinzione
del reato – Sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente – Applicazione – Esclusione.
Nel
caso in cui il giudice penale abbia dichiarato l’estinzione del
reato di guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186, comma
secondo, del codice della strada per intervenuta oblazione, non è
applicabile la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida, rimessa, ai sensi dell’art. 224 comma
terzo del codice della strada, al prefetto, che procede all’accertamento
della sussistenza delle condizioni di legge per l’applicazione
della predetta sanzione, richiamandosi agli artt. 218 e 219 dello
stesso Codice, nelle parti compatibili.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE –
Con atto del 9 novembre 2002 il Procuratore Generale presso la Corte
d’Appello di Trento ha proposto ricorso avverso la sentenza in
data 28 ottobre 2002 del Giudice di pace di Riva del Garda che ha
dichiarato non doversi procedere nei confronti di L.M. in ordine al
reato di cui all’art. 186, comma 2, c.s. (guida in stato di ebbrezza
dell’autovettura -----, in Arco il 7 aprile 2002), per essere
il reato estinto per oblazione, lamentando l’omessa applicazione
della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
di guida, sul rilievo che l’applicazione di tale sanzione consegue
non già alla pronuncia di condanna, ma all’accertamento
del reato.
Osserva questa Corte che il ricorso è infondato, in quanto
il ricorrente omette di prendere in considerazione l’art. 224
c.s., che regola specificamente la situazione e che al terzo comma
prevede che la declaratoria di estinzione del reato per morte dell’imputato
importa per l’estinzione della sanzione amministrativa accessoria,
mentre nel caso di estinzione del reato per altra causa, e quindi
anche per oblazione, il prefetto procede all’accertamento della
sussistenza o meno delle condizioni di legge per l’applicabilità
della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli
articolo 218 e 219 nelle parti compatibili (cfr. Cass. Pen. Sez. IV,
28 marzo 2003, Cavaciuti; id. 8 aprile 2003, Balestri; id. 21 ottobre
2003, Previato).
Il ricorso va dunque rigettato. [RIV-070805].