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Corte di Cassazione 05/10/2005

Assicurazione: esporre il contrassegno illeggibile equivale a non esporlo

Cassazione , sez. I civile, sentenza 12.09.2005 n° 18109
Assicurazione: esporre il contrassegno illeggibile equivale a non esporlo
Cassazione , sez. I civile, sentenza 12.09.2005 n° 18109


L’esposizione di un contrassegno non leggibile dell’assicurazione equivale indubbiamente alla ipotesi della sua mancata esposizione di cui all’art. 181 del Codice della Strada, non potendosi ritenere che tale previsione sia stata rispettata in mancanza delle necessarie indicazioni riguardanti l’identificazione del veicolo ed il giorno di scadenza.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18109 del 12 settembre 2005. La Cassazione ha  precisato  anche che nell’ipotesi della non leggibilità del contrassegno viene disattesa la finalità della norma (art. 181 c.d.s.), costituita dall’esigenza di porre gli organi accertatori nelle condizioni di verificare immediatamente la regolarità del contrassegno esposto e, di conseguenza, della regolarità della posizione assicurativa del proprietario. Né rileva, ai fini della configurabilità della violazione in esame, che il giorno successivo la ricorrente avesse mostrato ai vigili la documentazione comprovante l’esistenza di una valida assicurazione, non essendo in discussione la mancata copertura assicurativa ma la distinta ipotesi della mancata esposizione del relativo contrassegno (cui è assimilabile l’esposizione di un contrassegno illeggibile).

 

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE I CIVILE
SENTENZA 12 SETTEMBRE 2005, n. 18109


Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 12 novembre 1999 A.G. proponeva opposizione avanti al tribunale di Roma avverso il verbale n. 524558 della Polizia municipale di Roma notificato il 18 ottobre 1999 con cui le era stata contestata la violazione dell’art. 181 c.d.s. in quanto, quale comproprietaria dell’auto tg. [omissis], il giorno 17 ottobre 1999 aveva esposto il tagliando assicurativo Assitalia non leggibile.
Il Comune non si costituiva.
All’esito del giudizio il giudice unico con sentenza del 21 maggio-23 giugno 2001 rigettava la opposizione, compensando le spese. Osservava che l’art. 181 c.d.s., imponendo l’obbligo di esporre sugli autoveicoli il contrassegno attestante il pagamento relativo all’assicurazione obbligatoria e dovendo la "ratio" individuarsi nell’esigenza di consentire ai vigili accertatori di verificare la regolarità del contrassegno, trovava applicazione anche nell’ipotesi, come quella in esame, di illeggibilità del contrassegno. Rilevava inoltre che non assumeva rilievo la circostanza che l’autovettura si trovasse in una strada privata e non poteva ritenersi quindi in circolazione ai sensi dell’art. 122 c.d.s., attesa la genericità della deduzione e considerato che la norma non autorizza una tale interpretazione.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione A.G., deducendo un unico motivo di censura.
La controparte non ha svolto alcuna attività difensiva
.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso A.G. denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 181 c.d.s. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Sostiene che il giudice non ha considerato adeguatamente che il contrassegno era regolarmente esposto sul parabrezza e che l’accertamento era avvenuto nella oscurità della sera (17 ottobre alle ore 20.40) ed inoltre che erroneamente ha ritenuto applicabile la norma contestata (art. 181 c.d.s.) anche in una ipotesi come quella in esame di scarsa leggibilità per l’esposizione del contrassegno ai raggi solari.
Lamenta altresì che non abbia considerato che il giorno successivo aveva fornito la prova della validità dell’assicurazione.
La censura è infondata.
L’esposizione di un contrassegno non leggibile dell’assicurazione equivale indubbiamente alla ipotesi della sua mancata esposizione, non potendosi ritenere che tale previsione sia stata rispettata in mancanza delle necessarie indicazioni riguardanti l’identificazione del veicolo ed il giorno di scadenza.
Correttamente pertanto il giudice di merito ha rigettato l’opposizione sul rilievo che anche in tale ipotesi, al pari di quella della mancata esposizione, viene disattesa la finalità della norma (art. 181 c.d.s.), costituita dall’esigenza di porre gli organi accertatori nelle condizioni di verificare immediatamente la regolarità del contrassegno esposto e, di conseguenza, della posizione assicurativa del proprietario.
Del pari infondata è l’ulteriore deduzione, espressa sotto il profilo del difetto di motivazione, con cui viene lamentata la mancata valutazione da parte del tribunale della circostanza, evidenziata in quella sede, relativa alla scarsa visibilità esistente all’atto dell’accertamento in considerazione dell’ora in cui esso è avvenuto (alle 20,40 del 17 ottobre).
L’omesso esame di un fatto è riconducibile nell’ambito del difetto di motivazione di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. e comporta la cassazione della sentenza solo allorché tale omissione possa essere decisiva e cioè tale da determinare con certezza, e non già solo in termini di probabilità, una diversa decisione.
Ma la censura, così come esposta, è a tal fine tutt’altro che puntuale, non essendo stato precisato se avanti al tribunale fosse stato dedotto e richiesto di provare che la zona non fosse artificialmente illuminata in modo sufficiente. Precisazione questa certamente necessaria per valutare la decisività della circostanza relativa all’ora dell’accertamento che da sola, vale a dire senza gli ulteriori elementi idonei a chiarire l’effettiva situazione di fatto, non può ritenersi esaustiva per pervenire ad una decisione diversa da quella adottata.
Né rileva, ai fini della configurabilità della violazione in esame, che il giorno successivo la ricorrente avesse mostrato ai vigili la documentazione comprovante l’esistenza di una valida assicurazione, non essendo in discussione la mancata copertura assicurativa ma la distinta ipotesi della mancata esposizione del relativo contrassegno (cui è assimilabile come si è già sottolineato l’esposizione di un contrassegno illeggibile) che può ovviamente ravvisarsi anche in presenza di una tale copertura.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Nulla è dovuto in ordine alle spese, non essendosi la controparte costituita.

P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso.



Mercoledì, 05 Ottobre 2005
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