Omicidio – Colposo – Evento lesivo determinato da
negligenza – Fattispecie in tema di omessa installazione sostituzione
di barriere protettive metalliche ai lati della strada (c.d. "guard-rail")
– Mancata attivazione della prevista procedura d’urgenza
– Responsabilità per colpa – Imputabilità
al capo-centro di manutenzione dell’Anas.
Nel
caso di eventi lesivi dovuti all’assenza di efficaci barriere
protettive metalliche (c.d. guard-rails), in tratto stradale nel quale
esse sarebbero obbligatorie, sussiste responsabilità per colpa
a carico del competente capo-centro di manutenzione dell’Anas
il quale, avvertito del fatto che dette barriere erano state danneggiate
e rese inservibili da un precedente incidente, non abbia attivato
la procedura d’urgenza per la loro sostituzione, come previsto
dagli artt. 1 e 2 del Regolamento per la disciplina dei servizi in
economia dell’Anas approvato con D.P.R. n. 423 del 1980. (1)
(1)
La pronuncia in esame ha rigettato la contestazione della difesa,
che sosteneva l’erronea applicazione del D.P.R. 14 marzo 1980,
n. 423, ritenendo corretta l’applicazione della norma alla fattispecie,
così come aveva deciso la corte d’appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE –
Con sentenza in data 28 giugno 2002 la Corte di appello di Lecce confermava
quella resa dal tribunale della stessa città, sezione di Gallipoli,
con la quale -----, previo riconoscimento delle attenuanti generiche,
era stato condannato alla pena sospesa di mesi cinque di reclusione,
oltre al pagamento delle spese processuali, al risarcimento dei danni
ed alla rifusione delle spese del giudizio in favore della costituita
parte civile perché ritenuto responsabile di omicidio colposo
nelle persone del M. C. e C. S. L’accusa formulata nei confronti
del ----- consisteva nell’"avere, in qualità di capo
centro di manutenzione della sezione Anas di ----, ente incaricato
della gestione e manutenzione della SS 274, per negligenza, imprudenza,
imperizia ed inosservanza del regolamento per la disciplina dei servizi
in economia dell’Anas approvato con D.P.R. 423/1980, in particolare
per avere omesso di adottare le procedure d’urgenza previste
nel sopraddetto regolamento per la realizzazione di opere di sicurezza
stradale – nella specie costituite nella installazione di nuove
barriere metalliche obbligatorie atte a contenere i veicoli in carreggiata
in caso d’urto, in sostituzione delle precedenti danneggiate
ed inservibili sul tratto della SS 274 in prossimità dello
svincolo in località Sala Verde – cagionato la morte di
M. C. e C. S., i quali a bordo di un’autovettura Fiat 128 tg….,
condotta dal primo, all’altezza del suddetto svincolo decedevano
a seguito del politraumatismo conseguente al ribaltamento dell’auto
nella scarpata sottostante la sede stradale, in assenza di barriere
metalliche efficienti che in quel punto, curva pericolosa a sinistra,
erano obbligatorie. In ----- il 6 ottobre 1996".
Ricorre per cassazione il ----- chiedendo la cassazione della sentenza
impugnata per i seguenti motivi: 1) erronea applicazione della legge
penale in ordine al regolamento emanato don D.P.R. 423/80 per aver
ritenuto che il ------ avrebbe dovuto ricorrere alla procedura di
urgenza dal medesimo prevista senza tenere conto che i casi in cui
il ricorso a tale procedura è possibile sono individuati dal
regolamento 350/1985, e tra essi non rientra quello di cui al presente
procedimento; la necessità del ricorso alla procedura di urgenza
era comunque da escludersi per la circostanza che i lavori di rifacimento
delle barriere metalliche erano già stati affidati ad una ditta
specializzata; 2) erronea applicazione della legge penale a difetto
di motivazione per aver trascurato che il ---- era funzionario di
un ente pubblico con la conseguente necessità di adottare più
lunghe procedure per tali enti previste; per la ricostruzione dei
fatti basata su dati non certi quanto all’epoca in cui il ----
venne a conoscenza del primo incidente stradale (a seguito del quale
erano state divelte le barriere di protezione); quanto alla errata
valutazione dello stato della procedura di gara ordinaria, che non
era "in corso", come stabilito in sentenza, ma bensì
già ultimata con la consegna dei lavori avvenuta in data 18
settembre 1996; quanto alla errata ricostruzione del sinistro che
nel ricorso si afferma avvenuto per un evento eccezionale e atipico
come dimostrato dal fatto che la vettura fuoriuscì dal lato
sinistro di una curva sinistrorsa e trascurando altresì che
le barriere, anche se presenti, non sarebbero state comunque idonee
a contenere veicoli; 3) carenza di motivazione in ordine alla pena
inflitta.
Il ricorso deve essere rigettato in quanto su motivi infondati.
Quanto al primo, il ricorrente sostiene che il ricorso alla procedura
d’urgenza, in economia, prevista dal D.P.R. 423/80 non sarebbe
stato possibile dal momento che le disposizioni di tale D.P.R. si
applicano in aggiunta a quelle del precedente regolamento 350/1985
che all’art. 66 prevede in modo tassativo i casi in cui le pubbliche
amministrazioni possono procedere all’esecuzione di lavori in
economia, limitandoli a quelli di "riparazioni urgenti di guasti
avvenuti in seguito a frane, scoscendimenti, corrosioni o rovina di
manufatti, inondazioni, danni di guerra e somiglianti, nei limiti
di quanto è necessario per stabilire il transito"; il
caso in esame non rientra invece tra alcuna delle ipotesi così
individuate.
Al riguardo deve osservarsi che non avendo la questione dell’applicabilità
del regolamento 350/1985 alla fattispecie in esame fatto oggetto dei
motivi di appello, la stessa non potrebbe essere presa in esame in
questa sede in quanto si configura come novum, che rende il ricorso
medesimo inammissibile a norma dell’art. 606, comma terzo, c.p.p.
(v. sez. un., 24 novembre 1999, Spina).
Peraltro, conformemente a quanto osservato dal procuratore generale
presso questa Corte, non può non sottolinearsi il carattere
aggiuntivo – e pertanto ampliativo – del Regolamento dettato
nel 1980, che all’art. 1, in cui ne è delineata la "sfera
di applicazione", prevede espressamente che per l’espletamento
dei servizi in economia le disposizioni del regolamento stesso si
applicano in aggiunta a quanto stabilito dal regolamento 25 maggio
1985, n. 350 concernente la direzione, contabilità e collaudazione
di lavori dello Stato, e all’art. 2 elenca i lavori relativi
a strade ed autostrade che possono essere eseguiti in economia, tra
di essi comprendendo, per quanto qui interessa, le riparazioni ordinarie
e straordinarie le cui opere siano urgenti e indispensabili nell’interesse
della sicurezza delle strade, concernenti (n.4) opere di presidio
o di difesa e (n.7) ovvero opere di sicurezza stradale.
Non può dunque dubitarsi che nella presente fattispecie, in
cui a seguito del precedente incidente la sede stradale risultava
priva di guard-rail in un punto estremamente pericoloso, fosse possibile
da parte del funzionario dell’Anas il ricorso alla procedura
d’urgenza.
Le ulteriori argomentazioni prospettate dal ricorrente si limitano
poi a riproporre al Collegio quanto già prospettato in sede
di appello. Vale allora al riguardo il principio stabilito da questa
Corte (sez. IV, 18 settembre 1997, Ahmetovic m.u. 210.517) secondo
cui "è inammissibile il ricorso per cassazione fondato
su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e
ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare
non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero,
dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità,
come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra
le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a
fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le
esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità
conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. C), all’inammissibilità>>.
Ed invero, seguendo l’ordine cronologico degli avvenimenti, la
corte di appello ha precisato che il ------- per sua stessa ammissione
aveva avuto conoscenza del sinistro verificatosi nel settembre del
1996 a distanza di circa una settimana, dieci giorni dallo stesso
e pertanto a metà del mese di settembre, e cioè ben
prima del 30 settembre 1996 (tale dovendosi ritenere la data dell’avvenuta
consegna dei lavori come riconosciuto dallo stesso imputato con i
motivi di appello) quando avvenne la consegna dei lavori alla ditta
aggiudicatrice secondo l’ordinaria procedura di gara. Vi è
stato dunque un ritardo di 15 giorni nell’intervento, senza contare
che, come la Corte ha ben messo in risalto, la gara ordinaria faceva
riferimento alla manutenzione di numerose strade della provincia di
-------, senza che fossero state date indicazioni per l’esecuzione
prioritaria delle barriere di cui si tratta. Così pure la corte
di appello ha già messo in luce come del tutto fuor di luogo
fosse profilare un possibile prolungamento dei tempi collegati all’utilizzo
della procedura speciale, laddove quella ordinaria era già
in corso e a buon punto, rilevando che la possibilità, prevista
dall’art. 5, comma 6, del reg. 423/89, di prendere accordi diretti
con la ditta di fiducia, stante l’urgenza dell’intervento
in esame, escludeva che fosse preferibile dare corso alla procedura
ordinaria già in corso.
Quanto al nesso di causalità, contestato sotto il profilo che
non si sarebbero approfondite le cause del sinistro ed in particolare
il fatto che l’incidente si era verificato per un evento del
tutto anomalo quale la fuoriuscita di strada della vettura (probabilmente
dovuta alla foratura di un pneumatico, è sufficiente osservare
che correttamente la corte di appello ha rilevato che la morte degli
occupanti dell’autovettura stessa non è avvenuta per lo
sbandamento, ma a seguito del ribaltamento della stessa nella scarpata,
evento reso possibile dall’assenza in quel tratto di strada del
guard-rail.
Dunque il fatto colposo addebitato all’imputato si è palesemente
posto quale concausa dell’evento del tutto logicamente avendo
motivato la corte di appello sul fatto che la presenza di un guard-rail
del tipo di quelli che erano previsti nel cottimo fiduciario commissionato
alla ditta --------avrebbe evitato la fuoriuscita del veicolo, tenuto
conto della moderata velocità a cui lo stesso procedeva e del
basso angolo di incidenza.
Da ultimo, la sentenza impugnata risulta correttamente motivata anche
in ordine alla misura della pena, avendo il giudice di appello rilevato
che la stessa risultava determinata in misura non lontana dal minimo
edittale e senza tenere conto del terzo comma dell’art. 589 c.p.
[RIV-1104].