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Corte di Cassazione 04/10/2005

Giurisprudenza di legittimità - Omicidio – Colposo – Evento lesivo determinato da negligenza – Fattispecie in tema di omessa installazione sostituzione di barriere protettive metalliche ai lati della strada (c.d. "guard-rail") – Mancata attivazione della prevista procedura d’urgenza – Responsabilità per colpa – Imputabilità al capo-centro di manutenzione dell’Anas.

Cassazione Civile Sez. IV, 28 novembre 2003, n. 46011
Giurisprudenza di legittimità
Corte di Cassazione Civile

Sez. IV, 28 novembre 2003, n. 46011


Omicidio – Colposo – Evento lesivo determinato da negligenza – Fattispecie in tema di omessa installazione sostituzione di barriere protettive metalliche ai lati della strada (c.d. "guard-rail") – Mancata attivazione della prevista procedura d’urgenza – Responsabilità per colpa – Imputabilità al capo-centro di manutenzione dell’Anas.

Nel caso di eventi lesivi dovuti all’assenza di efficaci barriere protettive metalliche (c.d. guard-rails), in tratto stradale nel quale esse sarebbero obbligatorie, sussiste responsabilità per colpa a carico del competente capo-centro di manutenzione dell’Anas il quale, avvertito del fatto che dette barriere erano state danneggiate e rese inservibili da un precedente incidente, non abbia attivato la procedura d’urgenza per la loro sostituzione, come previsto dagli artt. 1 e 2 del Regolamento per la disciplina dei servizi in economia dell’Anas approvato con D.P.R. n. 423 del 1980. (1)

(1) La pronuncia in esame ha rigettato la contestazione della difesa, che sosteneva l’erronea applicazione del D.P.R. 14 marzo 1980, n. 423, ritenendo corretta l’applicazione della norma alla fattispecie, così come aveva deciso la corte d’appello.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE – Con sentenza in data 28 giugno 2002 la Corte di appello di Lecce confermava quella resa dal tribunale della stessa città, sezione di Gallipoli, con la quale -----, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, era stato condannato alla pena sospesa di mesi cinque di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, al risarcimento dei danni ed alla rifusione delle spese del giudizio in favore della costituita parte civile perché ritenuto responsabile di omicidio colposo nelle persone del M. C. e C. S. L’accusa formulata nei confronti del ----- consisteva nell’"avere, in qualità di capo centro di manutenzione della sezione Anas di ----, ente incaricato della gestione e manutenzione della SS 274, per negligenza, imprudenza, imperizia ed inosservanza del regolamento per la disciplina dei servizi in economia dell’Anas approvato con D.P.R. 423/1980, in particolare per avere omesso di adottare le procedure d’urgenza previste nel sopraddetto regolamento per la realizzazione di opere di sicurezza stradale – nella specie costituite nella installazione di nuove barriere metalliche obbligatorie atte a contenere i veicoli in carreggiata in caso d’urto, in sostituzione delle precedenti danneggiate ed inservibili sul tratto della SS 274 in prossimità dello svincolo in località Sala Verde – cagionato la morte di M. C. e C. S., i quali a bordo di un’autovettura Fiat 128 tg…., condotta dal primo, all’altezza del suddetto svincolo decedevano a seguito del politraumatismo conseguente al ribaltamento dell’auto nella scarpata sottostante la sede stradale, in assenza di barriere metalliche efficienti che in quel punto, curva pericolosa a sinistra, erano obbligatorie. In ----- il 6 ottobre 1996".
Ricorre per cassazione il ----- chiedendo la cassazione della sentenza impugnata per i seguenti motivi: 1) erronea applicazione della legge penale in ordine al regolamento emanato don D.P.R. 423/80 per aver ritenuto che il ------ avrebbe dovuto ricorrere alla procedura di urgenza dal medesimo prevista senza tenere conto che i casi in cui il ricorso a tale procedura è possibile sono individuati dal regolamento 350/1985, e tra essi non rientra quello di cui al presente procedimento; la necessità del ricorso alla procedura di urgenza era comunque da escludersi per la circostanza che i lavori di rifacimento delle barriere metalliche erano già stati affidati ad una ditta specializzata; 2) erronea applicazione della legge penale a difetto di motivazione per aver trascurato che il ---- era funzionario di un ente pubblico con la conseguente necessità di adottare più lunghe procedure per tali enti previste; per la ricostruzione dei fatti basata su dati non certi quanto all’epoca in cui il ---- venne a conoscenza del primo incidente stradale (a seguito del quale erano state divelte le barriere di protezione); quanto alla errata valutazione dello stato della procedura di gara ordinaria, che non era "in corso", come stabilito in sentenza, ma bensì già ultimata con la consegna dei lavori avvenuta in data 18 settembre 1996; quanto alla errata ricostruzione del sinistro che nel ricorso si afferma avvenuto per un evento eccezionale e atipico come dimostrato dal fatto che la vettura fuoriuscì dal lato sinistro di una curva sinistrorsa e trascurando altresì che le barriere, anche se presenti, non sarebbero state comunque idonee a contenere veicoli; 3) carenza di motivazione in ordine alla pena inflitta.
Il ricorso deve essere rigettato in quanto su motivi infondati.
Quanto al primo, il ricorrente sostiene che il ricorso alla procedura d’urgenza, in economia, prevista dal D.P.R. 423/80 non sarebbe stato possibile dal momento che le disposizioni di tale D.P.R. si applicano in aggiunta a quelle del precedente regolamento 350/1985 che all’art. 66 prevede in modo tassativo i casi in cui le pubbliche amministrazioni possono procedere all’esecuzione di lavori in economia, limitandoli a quelli di "riparazioni urgenti di guasti avvenuti in seguito a frane, scoscendimenti, corrosioni o rovina di manufatti, inondazioni, danni di guerra e somiglianti, nei limiti di quanto è necessario per stabilire il transito"; il caso in esame non rientra invece tra alcuna delle ipotesi così individuate.
Al riguardo deve osservarsi che non avendo la questione dell’applicabilità del regolamento 350/1985 alla fattispecie in esame fatto oggetto dei motivi di appello, la stessa non potrebbe essere presa in esame in questa sede in quanto si configura come novum, che rende il ricorso medesimo inammissibile a norma dell’art. 606, comma terzo, c.p.p. (v. sez. un., 24 novembre 1999, Spina).
Peraltro, conformemente a quanto osservato dal procuratore generale presso questa Corte, non può non sottolinearsi il carattere aggiuntivo – e pertanto ampliativo – del Regolamento dettato nel 1980, che all’art. 1, in cui ne è delineata la "sfera di applicazione", prevede espressamente che per l’espletamento dei servizi in economia le disposizioni del regolamento stesso si applicano in aggiunta a quanto stabilito dal regolamento 25 maggio 1985, n. 350 concernente la direzione, contabilità e collaudazione di lavori dello Stato, e all’art. 2 elenca i lavori relativi a strade ed autostrade che possono essere eseguiti in economia, tra di essi comprendendo, per quanto qui interessa, le riparazioni ordinarie e straordinarie le cui opere siano urgenti e indispensabili nell’interesse della sicurezza delle strade, concernenti (n.4) opere di presidio o di difesa e (n.7) ovvero opere di sicurezza stradale.
Non può dunque dubitarsi che nella presente fattispecie, in cui a seguito del precedente incidente la sede stradale risultava priva di guard-rail in un punto estremamente pericoloso, fosse possibile da parte del funzionario dell’Anas il ricorso alla procedura d’urgenza.
Le ulteriori argomentazioni prospettate dal ricorrente si limitano poi a riproporre al Collegio quanto già prospettato in sede di appello. Vale allora al riguardo il principio stabilito da questa Corte (sez. IV, 18 settembre 1997, Ahmetovic m.u. 210.517) secondo cui "è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. C), all’inammissibilità>>.
Ed invero, seguendo l’ordine cronologico degli avvenimenti, la corte di appello ha precisato che il ------- per sua stessa ammissione aveva avuto conoscenza del sinistro verificatosi nel settembre del 1996 a distanza di circa una settimana, dieci giorni dallo stesso e pertanto a metà del mese di settembre, e cioè ben prima del 30 settembre 1996 (tale dovendosi ritenere la data dell’avvenuta consegna dei lavori come riconosciuto dallo stesso imputato con i motivi di appello) quando avvenne la consegna dei lavori alla ditta aggiudicatrice secondo l’ordinaria procedura di gara. Vi è stato dunque un ritardo di 15 giorni nell’intervento, senza contare che, come la Corte ha ben messo in risalto, la gara ordinaria faceva riferimento alla manutenzione di numerose strade della provincia di -------, senza che fossero state date indicazioni per l’esecuzione prioritaria delle barriere di cui si tratta. Così pure la corte di appello ha già messo in luce come del tutto fuor di luogo fosse profilare un possibile prolungamento dei tempi collegati all’utilizzo della procedura speciale, laddove quella ordinaria era già in corso e a buon punto, rilevando che la possibilità, prevista dall’art. 5, comma 6, del reg. 423/89, di prendere accordi diretti con la ditta di fiducia, stante l’urgenza dell’intervento in esame, escludeva che fosse preferibile dare corso alla procedura ordinaria già in corso.
Quanto al nesso di causalità, contestato sotto il profilo che non si sarebbero approfondite le cause del sinistro ed in particolare il fatto che l’incidente si era verificato per un evento del tutto anomalo quale la fuoriuscita di strada della vettura (probabilmente dovuta alla foratura di un pneumatico, è sufficiente osservare che correttamente la corte di appello ha rilevato che la morte degli occupanti dell’autovettura stessa non è avvenuta per lo sbandamento, ma a seguito del ribaltamento della stessa nella scarpata, evento reso possibile dall’assenza in quel tratto di strada del guard-rail.
Dunque il fatto colposo addebitato all’imputato si è palesemente posto quale concausa dell’evento del tutto logicamente avendo motivato la corte di appello sul fatto che la presenza di un guard-rail del tipo di quelli che erano previsti nel cottimo fiduciario commissionato alla ditta --------avrebbe evitato la fuoriuscita del veicolo, tenuto conto della moderata velocità a cui lo stesso procedeva e del basso angolo di incidenza.
Da ultimo, la sentenza impugnata risulta correttamente motivata anche in ordine alla misura della pena, avendo il giudice di appello rilevato che la stessa risultava determinata in misura non lontana dal minimo edittale e senza tenere conto del terzo comma dell’art. 589 c.p. [RIV-1104].



Martedì, 04 Ottobre 2005
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