Precedenza – Precedenza di fatto – Esercizio –
Esenzione da responsabilità – Esclusione – Archiviazione
del procedimento sanzionatorio da parte del prefetto – Rilevanza
ai fini dell’esclusione di responsabilità – Esclusione.
In
caso di responsabilità da scontro di veicoli, la precedenza
di fatto viene esercitata a rischio e pericolo di chi se ne avvale,
con la conseguenza che lo stesso verificarsi dell’incidente è
fatto idoneo a costituire in colpa il soggetto, né può
spiegare alcuna rilevanza, ai fini della decisione sulla responsabilità,
l’ordinanza prefettizia di archiviazione in ordine all’infrazione
all’art. 145 del codice della strada che disciplina il diritto
di precedenza, in un primo momento contestata al conducente. (Nuovo
c.s., art. 145; c.c., art. 2054.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – Con citazione regolarmente
notificata Salvucci Alessandro conveniva in giudizio, avanti il Giudice
di pace di Pontassieve, Bonciani Fabrizio, e la Nuova Tirrena Ass.ni
spa, per ivi sentirli condannare, nelle rispettive qualità
di proprietario e assicuratore dell’autovettura danneggiante,
al risarcimento dei danni tutti riportati dalla sua autovettura nel
sinistro stradale verificatosi in Cascia di Suggello il 20 febbraio
1995, premettendo che anteriormente al giudizio la predetta Compagnia
di assicurazione gli aveva erogato a titolo risarcitorio la somma
di lire 3.300.000, riconoscendo il concorso di colpa del suo assicurato
nella misura del 30%.
Deduceva l’istante che, contrariamente all’assunto della
predetta Compagnia di assicurazione, la causa del sinistro era da
individuarsi nella velocità eccessiva con cui procedeva l’autovettura
del Bonciani, invece che nel mancato rispetto del diritto do precedenza
da parte sua.
Il giudice adito con sentenza del 30 giugno 1997, in accoglimento
alla domanda attorea, condannava i convenuti in solido al pagamento
in favore dell’attore della somma di lire 7.890.570 e spese.
Il Tribunale di Firenze,con sentenza n. 2762/99, depositata l’1
dicembre 1999, in accoglimento all’appello proposto dalla Nuova
Tirrena spa, in totale riforma della sentenza impugnata, rigettava
la domanda attrice e condannava il Salvucci a restituire all’appellante
la somma ricevuta dalla stessa in esecuzione della sentenza appellata,
pari a lire 13.145.756, oltre a rivalutazione annuale e interessi
sulla somma annualmente rivalutata dalla data del 23 aprile 1998;
condannava il Salvucci alle spese dei due gradi di giudizio.
Per la cassazione della decisione ricorre il Salvucci esponendo due
motivi, fatti seguire da memoria.
Nessuna difesa hanno svolto gli intimati.
MOTIVI
DELLA DECISIONE – Con il primo motivo di ricorso, deducendo
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un
punto decisivo della motivazione, si censura la sentenza impugnata
nella parte in cui ha ritenuto come causa preponderante dell’incidente
l’omesso diritto di precedenza in favore del Bonciani da parte
del Salvucci, sul cui lato di provenienza esisteva il segnale di stop.
Si sostiene al riguardo che le testimonianze rese dai testi Gallorini
e Fagiani e le tracce di frenata lasciate sull’asfalto, non disgiunte
dalla mancata risposta all’interrogatorio formale da parte del
convenuto, avevano chiarito che la responsabilità del sinistro
fosse imputabile esclusivamente all’eccessiva velocità
tenuta dal Bonciani, mentre il giudice d’appello non aveva fornito
spiegazioni sull’inattendibilità degli stessi testi né
aveva tenuto conto della mancata risposta all’interrogatorio
formale da parte del convenuto.
Con il secondo motivo di ricorso, deducendo omesso esame di fatti
e documenti, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., si censura
la sentenza impugnata, per avere omesso di prendere in esame, ai fini
della decisione sulla responsabilità, l’ordinanza prefettizia
del 25 agosto 1998 di archiviazione della denuncia di violazione all’art.
145 c.d.c..
I due motivi, essendo sostanzialmente connessi, possono essere esaminati
congiuntamente e rigettati perché infondati.Ed invero, entrambi
i motivi di ricorso si sostanziano nella censura al giudizio negativo
implicitamente espresso dal giudice di appello in ordine agli elementi
di prova offerti dalla parte istante.
Vale premettere che entrambe le censure non si articolano su dichiarazioni
e fatti specificamente riportati in ricorso, bensì riflettono
l’opinione che degli stessi elementi di prova si è fatta
il ricorrente.
Viceversa, il giudice di appello ha bene spiegato le ragioni per le
quali ha ritenuto che la causa preponderante del sinistro sia stata
la mancata osservanza del segnale di stop da parte dell’attore
ricorrente e, quindi, l’omesso diritto di precedenza da parte
di costui in favore della controparte, a fronte del quale anche la
velocità tenuta dall’auto del Bonciani ha assunto scarso
rilievo ai fini della causazione del sinistro: "l’urto è
avvenuto praticamente all’altezza dello stop di via Pietro Nenni
percorsa dal Salvucci…; la deviazione della vettura del Bonciani
nella corsia del Salvucci, se è certamente imputabile alla
velocità da questi tenuta e documentata dalla traccia di frenata,
è altresì evidentemente imputabile alla improvvisa presenza
sulla sede stradale percorsa dal Bonciani, con diritto di precedenza,
di un’autovettura non prevista e non legittimamente in loco".
Di fronte a tale stato di cose, acclarato ed appurato, è implicito
il giudizio di irrilevanza, ai fini della decisione sulla responsabilità,
del provvedimento prefettizio di archiviazione dell’infrazione
all’art. 145 c.d.s. elevato al Salvucci.
Va, quindi, affermato che il giudice d’appello ha fatto buon
governo del principio di diritto consolidatosi in giurisprudenza,
secondo cui la precedenza di fatto viene esercitata a rischio e pericolo
di chi se ne avvale, con la conseguenza che lo stesso verificarsi
dell’incidente lo costituisce in colpa. (Cass. Civ. 3075/1995).
Ne consegue il rigetto del ricorso, senza obbligo di statuizione sulle
spese del presente giudizio, stante l’assenza degli intimati.
[RIV-1104].