CONSIDERATO
che,
con ricorso depositato presso il Pretore di Rimini, il signor C.
A. proponeva opposizione avverso l’ordinanza, con la quale il Prefetto
di ForlÏ-Cesena gli aveva ingiunto il pagamento della somma di L.
1.000.000 a titolo di sanzione amministrativa per aver violato l’art.
142, nono comma, d.lgs. 30 aprile 1992, 285 circolando ad una velocità
superiore di oltre quaranta km. a quella consentita;
che l’opponente deduceva, in via preliminare, che il provvedimento
impugnato era nullo, in quanto l’infrazione non gli era stata immediatamente
contestata, ed assumeva, nel merito, che la contestazione era comunque
infondata; che il giudice adito accoglieva il ricorso, osservando
che la documentazione fotografica dell’accertamento, effettuato
con l’ausilio di apparecchiatura "autovelox" non recava l’indicazione
dell’anno in cui erano state scattate le fotografie e che tale lacuna
determinava una "oggettiva ed assoluta incertezza in ordine al giorno
di commissione della violazione contestata", nonchè "in ordine alla
tempestività dell’intervenuta notifica ... del provvedimento" all’opponente;
che i ricorrenti chiedono la cassazione della sentenza con un unico
motivo di ricorso;
che l’intimato resiste e propone, a sua volta, ricorso incidentale
condizionato.
che deve essere preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi,
ai sensi dell’art. 335 c.p.c;
che il Procuratore Generale ha chiesto, in udienza, che il ricorso
sia dichiarato inammissibile, osservando:
a) che l’art. 23 l. 24 novembre 1981 n. 689 identifica nell’autorità
che ha emesso l’ordinanza la parte legittimata nel giudizio di opposizione;
b) che tale legittimazione rimane ferma nel corso dell’intero giudizio
e, quindi, anche in caso di impugnazione;
c) che, conseguentemente, quando oggetto dell’opposizione sia, come
nel caso di specie, un’ordinanza prefettizia, la legittimazione
alla proposizione del ricorso per Cassazione avverso la sentenza
con la quale il pretore abbia provveduto sull’opposizione spetta
al Prefetto, anzichè all’organo di vertice (il Ministro dell’interno);
che, come si ricava dalle premesse del ricorso, l’impugnazione è
stata proposta dall’Avvocatura (anche) in nome dell’organo specificamente
competente, vale a dire la Prefettura - Ufficio territoriale del
Governo di ForlÏ-Cesena;
che tale rilievo muove, pertanto, da inesatte premesse di fatto
e non può, quindi, essere condiviso;
che l’Avvocatura - denunziando violazione e falsa applicazione dell’art.
142, d.lgs. 285/92 e degli artt. 2699 e 2704 c.c. - censura la sentenza
impugnata per aver ritenuto illegittimo l’accertamento in base alla
considerazione che l’omessa indicazione, nella fotografia allegata
al verbale, dell’anno cui l’immagine ritratta doveva essere riferita
rendeva assolutamente incerta la data di commissione della violazione
contestata"; che la data del fatto contestato è attestata dal verbale,
il quale "deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e della
località nei quali la violazione è avvenuta" (art.384, d.p.r. 16
dicembre 1992, n. 495) e, secondo il consolidato orientamento di
questa Corte, fa piena prova, fino a querela di falso, delle circostanze
di fatto direttamente rilevate e descritte, senza margini di apprezzamento,
dal verbalizzante (Cass. 5 dicembre 1995, n. 12846; 18 agosto 1997,
n. 7667; 9 maggio 2002, n. 6634); che l’efficacia probatoria (fino
a prova contraria) dei rilievi delle apparecchiature previste dall’art.
142, sesto comma, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, è finalizzata esclusivamente
al controllo dell’osservanza dei limiti di velocità e rimane pertanto
estranea all’accertamento delle circostanze di tempo e di luogo
della violazione contestata, le quali debbono essere invece desunte,
per quanto si è detto, dal verbale di accertamento; che è evidente,
pertanto, che nessuna incertezza, in ordine alla data della violazione
contestata, può derivare dalla mancata indicazione di tale dato
sulla riproduzione fotografica dei rilievi effettuati con tali apparecchiature,
la cui esecuzione, contestualmente alla violazione accertata sia
attestata dal verbale di accertamento;
che il ricorso principale deve quindi essere accolto, mentre il
ricorso incidentale, con il quale è stata dedotta l’illegittimità
della contestazione non immediata della contestazione, va dichiarato
inammissibile, avendo ad oggetto una questione non affrontata dalla
sentenza impugnata, che potrà tuttavia essere riproposta in sede
di rinvio (Cass. 23 novembre 1998, n. 11861; 30 marzo 2000, n. 3908;
30 ottobre 2002, n. 15344);
che la sentenza impugnata deve essere pertanto cassata entro i limiti
precisati nel precedente alinea, con conseguente rinvio della causa
al giudice di pace di Rimini, in persona di altro giudicante,cui
viene rimessa anche la liquidazione delle spese della presente fase.
P.Q.M.
La
Corte di Cassazione, riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale
e dichiara inammissibile l’incidentale; cassa, entro tali limiti,
la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, al
giudice di pace di Rimini, in persona di altro giudicante.