Deve
essere ritenuta nulla - per sostanziale ed assoluta carenza di motivazione
- una sentenza di rigetto di una domanda di risarcimento del danno
(derivante da insidia stradale), ove detto provvedimento giurisdizionale,
per un verso, difetti totalmente di ogni specifica analisi delle
risultanze probatorie acquisite al processo, alla cui disamina il
giudice non può sottrarsi allorché ritenga che esse
non valgano a giustificare la pretesa fatta valere in giudizio,
e, per l’altro, sia fondato solamente su assunto immotivato
e su convinzione apodittica. In tal caso, infatti, la motivazione
della sentenza deve considerarsi soltanto apparente, e, quindi,
non idonea ad effettuare successivamente il controllo logico della
decisione stessa.
In virtù dell’affermato principio è stata ritenuta
nulla, per sostanziale ed assoluta carenza di motivazione - e, quindi,
cassata, con rinvio ad altro Giudice di Pace - una sentenza del
Giudice di Pace di Fasano (Brindisi), con cui era stata rigettata
una domanda di risarcimento del danno derivante da c.d. insidia
stradale, con la motivazione appresso indicata:
“Dalla prova testimoniale è emerso che il teste ha rilevato
la vicinanza dell’autovettura dell’attrice a una grossa
buca nel centro cittadino. L’esistenza di una buca in centro
cittadino ed in ora diurna non pregiudica, proprio perché
di dimensioni notevoli, la visibilità di detta, considerata
la velocità particolarmente moderata nel centro cittadino.
Pertanto non sussiste l’insidia stante la avvistabilità
della stessa.”
La Suprema Corte ha osservato, in dettaglio, che, nel caso sindacato,
la motivazione della sentenza doveva ritenersi apparente, in quanto
fondata sull’immotivato assunto che ogni ora diurna sia anche
luminosa (il che non è affatto scontato nei mesi invernali)
e sull’apodittica convinzione che nel centro cittadino la velocità
particolarmente moderata (ma potrebbe essere anche “solo”
moderata) consenta comunque l’avvistamento di una buca (sulla
cui assenza l’utente potrebbe fare affidamento proprio in ragione
del fatto di trovarsi nel centro cittadino e non anche in un luogo
dove risulti disagevole o impossibile il costante controllo sullo
stato della strada da parte dell’ente proprietario).
In sostanza, il Supremo Collegio è stato dell’avviso
secondo cui, in materia di risarcimento dei danni derivante da c.d.
insidie stradali, è necessario – al fine di ritenere
sussistente ovverosia insussistente la responsabilità dell’ente
proprietario della strada – fare riferimento e valutare le
concrete risultanze probatorie acquisite al giudizio, non essendo
legittimo escludere a priori la colpa della Pubblica Amministrazione
soltanto sulla base di una ritenuta agevole avvistabilità
dell’”insidia”, “trabocchetto” o “tranello”.
(Altalex, 5 novembre 2004. Nota dell’avv. Ottavio Carparelli)
CASSAZIONE
CIVILE, SEZ. III - sentenza 30 giugno 2005 n.13974
(Pres. Nicastro, Est. Amatucci. Cassa con rinvio sentenza Giudice
di Pace di Fasano -Br- 10 marzo 2003 n. n.164)
Oggetto:
Danno da insidia stradale
N° 15157/03 R.G.N.
N° 13974 Cron.
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE
TERZA CIVILE
Composta
daGLI Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano NICASTRO - Presidente -
Dott. Ernesto LUPO - Consigliere -
Dott. Michele VARRONE - Consigliere -
Dott. Italo PURCARO - Consigliere -
Dott. Alfonso AMATUCCI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S
E N T E N Z A
Sul
ricorso proposto da:
P. ANGELA, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA GIOVANNI RANDACCIO
1, presso lo studio dell’avvocato LEONARDO MUSA, difeso dall’avvocato
SAPONARO ARTURO, giusta delega in atti;
-
ricorrente -
C
O N T R O
COMPAGNIA
DI ASSICURAZIONI UNIPOL SPA, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GIOVANNI SALVIUCCI
1, presso lo studio dell’avvocato CARMEN CAIULO, difesa dall’avvocato
ANTONIO Caiulo, giusta delega in atti;
-
controricorrente-
COMUNE
DI FASANO, in persona del suo Sindaco, ing. VITO AMMIRABILE, legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
FABIO MASSIMO 107, presso lo studio dell’Avvocato GIANFRANCO
TORINO, difeso dall’avvocato OTTAVIO CARPARELLI, giusta delega
in atti;
-
controricorrente-
nonché
contro
EDILMAR
DITTA DI M. GIAMPIERO, LA PIEMONTESE ASSIC SPA;
*
intimati-
avverso
la sentenza n.164/03 del Giudice di P. di Fasano, emessa il 10 marzo
2003, depositata il 22/03/03; R.G. 586/00.
udita la relazione della causa nella camera di consiglio il 24/05/05
dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito l’Avvocato GIANFRANCO TORINO (per delega dell’Avvocato
OTTAVIO CARPARELLI);
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale
Dott. Ignazio PATRONE che ha concluso si riporta alla conclusioni
scritte che sono di accoglimento per manifesta fondatezza.
Rilevato che è proposto ricorso per cassazione avverso la
sentenza del giudice di P. di Fasano, recettiva della domanda di
Angela P. volta al risarcimento del danno (indicato in £.
439.000) derivato dai guasti riportati dalla propria autovettura
a causa di una buca nel manto stradale del centro cittadino, nella
quale l’automezzo era incappato alle ore 17 del 10.2.2000;
che con i due motivi di ricorso la sentenza viene censurata per
essere la motivazione, per un verso, in contrasto con le risultanze
di causa e, per altro verso, meramente apparente;
ritenuto che la motivazione della sentenza consiste nelle seguenti
esclusive asserzioni: “Dalla prova testimoniale è emerso
che il teste Vitti ha rilevato la vicinanza dell’autovettura
dell’attrice a una grossa buca nel centro cittadino. L’esistenza
di una buca in centro cittadino ed in ora diurna non pregiudica,
proprio perché di dimensioni notevoli, la visibilità
di detta, considerata la velocità particolarmente moderata
nel centro cittadino. Pertanto non sussiste l’insidia stante
la avvistabilità della stessa.”;
considerato che la motivazione è meramente apparente in quanto
fondata sull’immotivato assunto che ogni ora diurna sia anche
luminosa (il che non è affatto scontato nei mesi invernali)
e sull’apodittica convinzione che nel centro cittadino la velocità
particolarmente moderata (ma potrebbe essere anche “solo”
moderata) consenta comunque l’avvistamento di una buca (sulla
cui assenza l’utente potrebbe fare affidamento proprio in ragione
del fatto di trovarsi nel centro cittadino e non anche in un luogo
dove risulti disagevole o impossibile il costante controllo sullo
stato della strada da parte dell’ente proprietario);
che neppure è chiarito se le “notevoli dimensioni”
della buca fossero da riferire alla larghezza, alla profondità,
o ad entrambe le misure;
che difetta totalmente ogni specifica analisi delle pur acquisite
risultanze probatorie, alla cui disamina il giudice non può
sottrarsi allorché ritenga che essere non valgono a giustificare
l’accoglimento della pretesa fatta valere in giudizio, risultando
altrimenti impossibile il controllo logico della decisione;
che alla nullità della sentenza per sostanziale, assoluta
carenza di motivazione consegue la cassazione della stessa per manifesta
fondatezza del secondo motivo;
che è invece inammissibile il primo motivo (col quale viene
in sostanza prospettato un vizio revocatorio o comunque sollecitato
un diverso apprezzamento delle risultanze processuali);
che il giudice del rinvio – che si designa nel giudizio di
P. di Fasano in persona di diverso giudicante – provvederà
anche a regolare le spese del giudizio di legittimità;
visto l’art. 375 c.p.c.;
P.Q.M.
LA
CORTE DI CASSAZIONE
Accoglie il secondo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il
primo, cassa in relazione e rinvia, anche per le spese del giudizio
di cassazione, ad altro giudice di P. di Fasano.
Roma, 24 maggio 2005
Depositata in Cancelleria il 30 giugno 2005