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Corte di Cassazione 26/09/2005

La Cassazione conferma: niente multe "anti-lucciole"

da Giornal.it
La Cassazione conferma: niente multe "anti-lucciole"

La Cassazione ha deciso: il Comune di Alessandria non aveva il diritto di multare il cliente di una "lucciola" fermatosi in auto per contrattare con la ragazza, al solo scopo di "punirlo" per il gesto immorale che stava compiendo.

Per evitare che le strade del vizio diventino troppo affollate, basterebbe che gli Amministratori devono appongano cartelli e segnaletica verticale adatta, in mancanza di un segnale stradale di divieto della prostituzione. Per la Cassazione è sufficiente utilizzare un comunissimo "divieto di fermata" per far scattare la multa e dissuadere gli automobilisti da contrattazioni "on the road".

Nei giorni scorsi la Suprema Corte ha respinto definitivamente il ricorso del Comune di Alessandria - fino all’ultimo ha sostenuto la legittimità
del provvedimento - che conferma la sentenza del 2001 del giudice di pace che aveva annullato una multa all’automobilista reo di aver violato "l’ordinanza comunale "antilucciola" n.232 del 1998".

La sentenza spiega che "se lo scopo dell’ordinanza fosse stato la tutela della morale e del pubblico decoro, allora l’attività censurata avrebbe dovuto essere la contrattazione delle prestazioni e non l’arresto anche temporaneo dei veicoli necessari per la trattativa del meretricio, punendo le fermate degli automobilisti ai sensi dell’articolo 158 del codice della strada che persegue gli intralci alla circolazione".

Il Comune è stato quindi condannato al pagamento di 250 euro di spese processuali oltre a quelle generali.



Lunedì, 26 Settembre 2005
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