La
Cassazione ha deciso: il Comune di Alessandria non aveva il diritto
di multare il cliente di una "lucciola" fermatosi in auto per contrattare
con la ragazza, al solo scopo di "punirlo" per il gesto immorale
che stava compiendo.
Per evitare che le strade del vizio diventino troppo affollate,
basterebbe che gli Amministratori devono appongano cartelli e segnaletica
verticale adatta, in mancanza di un segnale stradale di divieto
della prostituzione. Per la Cassazione è sufficiente utilizzare
un comunissimo "divieto di fermata" per far scattare la multa e
dissuadere gli automobilisti da contrattazioni "on the road".
Nei giorni scorsi la Suprema Corte ha respinto definitivamente il
ricorso del Comune di Alessandria - fino all’ultimo ha sostenuto
la legittimità del
provvedimento - che conferma la sentenza del 2001 del giudice di
pace che aveva annullato una multa all’automobilista reo di aver
violato "l’ordinanza comunale "antilucciola" n.232 del
1998".
La sentenza spiega che "se lo scopo dell’ordinanza fosse stato la
tutela della morale e del pubblico decoro, allora l’attività censurata
avrebbe dovuto essere la contrattazione delle prestazioni e non
l’arresto anche temporaneo dei veicoli necessari per la trattativa
del meretricio, punendo le fermate degli automobilisti ai sensi
dell’articolo 158 del codice della strada che persegue gli intralci
alla circolazione".
Il Comune è stato quindi condannato al pagamento di 250 euro di
spese processuali oltre a quelle generali.