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Corte di Cassazione 20/09/2005

Giurisprudenza di legittimità - Depenalizzazione – Ordinanza - Ingiunzione – Emissione – Termine – Ordinanza prefettizia ex art. 204 c.s. – Termine di novanta giorni ex L. n. 340/2000 – Applicazione – Fattispecie non esaurite al momento della sua entrata in vigore – Sussistenza

(Cass. Civ., Sez. I, 28 maggio 2004, n. 10722)
Depenalizzazione – Ordinanza - Ingiunzione – Emissione – Termine – Ordinanza prefettizia ex art. 204 c.s. – Termine di novanta giorni ex L. n. 340/2000 – Applicazione – Fattispecie non esaurite al momento della sua entrata in vigore – Sussistenza
(Cass. Civ., Sez. I, 28 maggio 2004, n. 10722)


In tema di applicazione delle sanzioni amministrative per la violazione delle norme del codice della strada, il termine concesso al prefetto per l’emissione dell’ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione pecuniaria, ridotto a novanta giorni dall’art. 18, comma terzo, della legge 24 novembre 2000, n. 340, in luogo dei centottanta giorni fissati dall’art. 68 della legge 27 dicembre 1999, n. 488, rispetto ai sessanta giorni originariamente previsti dall’art. 204 del codice, trova applicazione alle fattispecie non ancora esaurite al momento della legge, ancorché la violazione sia stata accertata precedentemente, dovendosi far riferimento alla disciplina vigente nel momento in cui l’atto viene compiuto, in forza del principio generale, in tema di formazione degli atti amministrativi, secondo cui la nuova normativa, portatrice di un’esigenza di pubblico interesse, trova immediata applicazione allorché la fase in cui si inserisce non sia ancora conclusa (nella specie è stato altresì escluso che a detto termine potesse aggiungersi quello di trenta giorni per l’istruzione della pratica previsto dall’art. 203 cod. strada, in quanto, facendo riferimento tanto la sentenza impugnata che il ricorso per cassazione dell’amministrazione alla data in cui il ricorso amministrativo era <>, non poteva ritenersi che ci si fosse riferiti in realtà al giorno in cui esso era giunto presso l’organo accertatore, dovendosi operare uno specifico riferimento a quest’ultimo, qualora se ne vogliano trarre delle distinte conseguenze giuridiche). (Nuovo c.s., art. 203; nuovo c.s., art. 204; L. 24 novembre 2000, n. 340, art. 18; L. 23 dicembre 1999, n. 488, art. 68.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – Con ricorso depositato in data 18 giugno 2001 Ala Domenica Francesca Paola proponeva opposizione avanti al Giudice di pace di Chiaromonte avverso l’ordinanza-ingiunzione del 9 aprile 2001, notificata il 23 maggio 2001, con cui il Prefetto di Potenza le aveva ingiunto il pagamento della somma di lire 400.400 per violazione dell’art. 142 comma 8 del c.d.s. (D.L.vo 285/92). Ne chiedeva l’annullamento, deducendo la violazione del termine concesso al prefetto dall’art. 204 c.d.s. per l’emissione dell’ordinanza-ingiunzione, l’omessa contestazione immediata della violazione e la mancata indicazione nel verbale delle ragioni che non l’avevano resa possibile.
Si costituiva il prefetto, chiedendo il rigetto del ricorso.
All’estinto del giudizio il giudice di pace con sentenza del 24-28 novembre 2001 accoglieva l’opposizione, annullando l’ordinanza-ingiunzione e condannando il prefetto al pagamento delle spese processuali.
Rilevava in primo luogo il giudice di pace la mancata osservanza da parte del prefetto del termine di novanta giorni previsto dall’art. 204 c.d.s., essendo stato il ricorso ricevuto dal prefetto il 29 dicembre 2000 e l’ordinanza-ingiunzione notificata alla ricorrente soltanto il 23 maggio 2001 e non potendosi condividere la tesi della Prefettura secondo cui, ai fini della decorrenza del termine, devesi far riferimento alla data di emissione e non già a quella della notifica del provvedimento.
Riteneva del pari fondato l’ulteriore motivo relativo alla mancata contestazione immediata, non potendo questa essere omessa, trattandosi di una regola generale che trova applicazione ogni qual volta sia possibile e non essendo convincente la giustificazione fornita a verbale dai vigili accertatori i quali, richiamando l’art. 384 lett. e) del Regol. al c.d.s., avevano dichiarato che non era stata possibile la contestazione immediata in quanto l’apparecchio di rilevazione consentiva l’accertamento dell’illecito solo dopo che il veicolo era già a distanza dal posto di osservazione e comunque nell’impossibilità di essere fermato.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la Prefettura di Potenza, deducendo due motivi di censura.

MOTIVI DELLA DECISIONE – Con il primo motivo di ricorso la Prefettura di Potenza denuncia violazione dell’art. 204 c.d.s.. Sostiene che, nel ritenere tardivamente emesso il provvedimento del prefetto, il giudice di pace non ha considerato la necessità di computare, oltre il termine di 90 giorni introdotto dall’art. 18 comma 3 della legge 24 novembre 2000 n. 340, l’ulteriore termine di trenta giorni previsto dall’art. 203 comma 2 c.d.s. per l’istruzione della pratica da parte dell’organo accertatore. Deduce inoltre che devesi far riferimento alla data di emissione e non già a quella della notifica del provvedimento del prefetto e che un tale termine non può comunque considerarsi perentorio né la sua inosservanza motivo di nullità del provvedimento.
La censura, così come prospettata, è infondata.
Risulta dall’impugnata sentenza che il ricorso è stato ricevuto dal prefetto in data 29 dicembre 2000, quando cioè era entrata già in vigore la legge 24 novembre 2000, n. 340, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale lo stesso giorno, la quale all’art. 18 comma 3 ha ridotto in 90 giorni il termine concesso al prefetto per l’emissione dell’ordinanza-ingiunzione dall’art. 204 c.d.s., termine che era stato aumentato in un primo tempo in 180 giorni dall’art. 68 della legge 27 dicembre 1999 n. 488 rispetto agli originari 60 giorni.
Orbene, tale termine di 90 giorni trova certamente applicazione in relazione a fattispecie, come quella in esame, non ancora esaurite al momento di entrata in vigore della legge che lo ha previsto, ancorché la violazione sia stata accertata precedentemente, dovendosi far riferimento alla disciplina vigente nel momento in cui l’atto viene compiuto (Cass. 1735/02).
Tale conclusione deve ritenersi espressione di un principio generale in tema di formazione degli atti amministrativi in base al quale la nuova normativa portatrice di un’esigenza di pubblico interesse, trova immediata applicazione allorché la fase in cui si inserisce non sia ancora conclusa.
Nell’ipotesi in esame, essendo il ricorso pervenuto al prefetto, come già si è evidenziato, il 29 dicembre 2000, l’ordinanza-ingiunzione deve ritenersi intempestiva anche se si tenga conto della data di emissione (9 aprile 2001) e non di quella successiva della notifica (23 maggio 2001), risultante anch’essa dalla sentenza impugnata.
E’ pur vero che a detto termine di 90 giorni debba aggiungersi quello previsto dall’art. 203 c.d.s. per l’istruzione della pratica, ma il ricorso non contiene alcuna precisazione in ordine alla data in cui l’opposizione è pervenuta all’Ufficio accertatore.
Né potrebbe ritenersi che sia la sentenza che il ricorrente, nell’affermare che il ricorso era pervenuto al prefetto il 29 dicembre 2000, si siano riferiti in realtà al giorno in cui era giunto presso l’Ufficio dell’organo accertatore, distinguendo le due norme (artt. 203 e 204 c.d.s.) altrettante fasi del procedimento amministrativo di opposizione e non potendosi quindi assimilare la ricezione dell’atto di opposizione da parte del prefetto con la presentazione a detto Ufficio, ma dovendosi eventualmente operare uno specifico riferimento a quest’ultimo qualora se ne vogliano trarre delle distinte conseguenze giuridiche.
L’infondatezza del presente motivo di ricorso comporta l’assorbimento del secondo in quanto, pur riguardando l’ulteriore ed autonoma ratio decidendi (la necessità della contestazione immediata da parte dei verbalizzanti), il suo eventuale accoglimento sarebbe privo di effetti pratici, dovendosi in ogni caso confermare la decisione impugnata per effetto del rigetto del primo motivo.
Nulla va disposto in ordine alle spese, non essendosi la controparte costituita. [RIV-1104].



Martedì, 20 Settembre 2005
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