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Corte di Cassazione 15/09/2005

Giurisprudenza di legittimità - Inquinamento - Rifiuti - Abbandono - Divieto - Autovettura priva di targa e parzialmente demolita - Collocazione su area pubblica - Configurabilità dell’infrazione di cui all’art. 14, comma primo, D.L.vo n. 22/97.

Cassazione Civile Sez. I, 27 gennaio 2005, n. 1703

Giurisprudenza di legittimità
Corte di Cassazione Civile

Sez. I, 27 gennaio 2005, n. 1703

 

Inquinamento - Rifiuti - Abbandono - Divieto - Autovettura priva di targa e parzialmente demolita - Collocazione su area pubblica - Configurabilità dell’infrazione di cui all’art. 14, comma primo, D.L.vo n. 22/97.

La collocazione di autovettura parzialmente demolita e priva di targa sul suolo pubblico integra gli estremi dell’infrazione prevista dall’art. 14 e punita dall’art. 50 del D.L.vo 5 febbraio 1997 n. 22 posto che, ai sensi dell’art. 7, comma primo, lett. l) dello stesso decreto, sono considerati rifiuti speciali "i veicoli a motore, i rimorchi e simili fuori uso e loro parti". Più in particolare, l’eventuale scelta nel detentore di mantenere il veicolo per sfruttarlo"  a fini diversi dalla circolazione (nella specie come deposito di attrezzi e parti di ricambio, ecc.) non vale a escludere che egli si sia "disfatto" del bene e, quindi, l’attribuzione a quest’ultimo della qualifica di rifiuto speciale, dacchè la interpretazione autentica della nozione di rifiuto di cui all’art. 6, comma primo, lettera a), del D.L.vo cit., convertito dalla legge 8 agosto 2002 n. 178, ha definito il "disfarsi" come il "comportamento attraverso il quale in modo diretto o indiretto una sostanza, un materiale o un bene sono avviati o sottoposti ad attività di smaltimento o di recupero, secondo gli allegati B) e C) del D.L.vo n. 22/1997", ed ha escluso l’esistenza dell’intenzione di disfarsi solo nell’ipotesi in cui i beni o sostanze e materiali residuali di produzione "possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo senza subire alcun intervento preventivo di trattamento e senza recare pregiudizio all’ambiente", ovvero "dopo aver subito un trattamento preventivo senza che si renda necessaria alcuna operazione di recupero tra quelle individuate nell’allegato C)". (D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22, art. 7; D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22, art. 14; D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22, art. 50; D.L. 8 luglio 2002, n. 138, art. 14).

 

Svolgimento del processo - Con sentenza 19 febbraio 2001 il Giudice di Pace di Cagli rigetto l’opposizione proposta il 12 ottobre 2000 da L.R. avverso l’ordinanza con la quale il Comune di Cagli gli aveva ingiunto il pagamento della somma di lire 100.000 a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell’art. 14, comma primo, della legge 5 febbraio 1997 n. 22. Osservò detto giudice che in base al combinato disposto dagli artt. 7, 14 e 46 della citata legge, integrava gli estremi della contestata fattispecie sanzionatoria la collocazione sul suolo pubblico dell’autovettura di proprietà del R., parzialmente demolita e priva di targa e da questi adoperata come deposito di attrezzi vari e mezzi di ricambio per la riparazione di macchine agricole.
La cassazione di tale sentenza è stata chiesta dal R. con ricorso sostenuto da un unico motivo.
Non resiste l’ente intimato.
 

Motivi della decisione - Con l’unico motivo il R. denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 50 D.L.vo 5 febbraio 1997 n. 22 e deduce che qualsiasi sostanza od oggetto rientrante nelle categorie riportate nell’allegato A della predetta legge può considerarsi "rifiuto" speciale solo se il detentore se ne disfi, abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsene, mentre egli non aveva mai inteso disfarsi dell’autovettura, seppure non circolante e priva di targa, tanto da custodirvi attrezzi e pezzi di ricambio. E’ vero, chiosa, che una autovettura della quale sia stata consegnata la targa al P.R.A. diventa rifiuto speciale, ma ciò solo perché di norma il proprietario non sa più cosa farsene. Al contrario, egli aveva utilizzato la sua autovettura come contenitore.
Il ricorso è infondato.
Correttamente il giudice di pace ha considerato rifiuto l’autovettura in questione, per come è pacifico prova di gomme e di targa e non marciante, posto che, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera l) del D.L.vo n. 22 del 1997, sono considerati rifiuti speciali ""veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti". Altrettanto correttamente il giudice a quo osserva che il proprietario di un veicolo a motore non può autonomamente demolirlo, sia pure parzialmente, dovendolo consegnare a un centro di raccolta, autorizzato ai sensi degli articoli 27 e 28, per la messa in sicurezza, il recupero dei materiali e la rottamazione.
Né appare pertinente la tesi del ricorrente, il quale, pur convenendo sulla qualificazione come rifiuto speciale del veicolo a motore "fuori uso", pretenderebbe di escluderne in concreto tale qualifica sotto il profilo soggettivo, per la mancanza di animus dereliquendi, stante la sua scelta, quale proprietario, di sfruttarlo a fini diversi dalla circolazione, come "contenitore" di attrezzi e parti di ricambio collocato sul suolo pubblico.
A tutt’altre conclusione indice, infatti, in relazione all’oggetto della controversia, la "interpretazione autentica della definizione di rifiuto di cui all’art. 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22", fornita dall’art. 14, D.L. 8 luglio 2002, n. 138, convertito dalla legge 8 agosto 2002 n. 178, che ha definito il "disfarsi" come il "comportamento attraverso il quale in modo diretto o indiretto una sostanza, un materiale o un bene sono avviati o sottoposti ad attività di smaltimento o di recupero, secondo gli allegati B) e C) del decreto legislativo n. 22", ed ha escluso l’esistenza dell’intenzione o dell’obbligo di disfarsi solo nell’ipotesi in cui i beni o sostanze e materiali residuali di produzione possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo senza subire alcun intervento preventivo di trattamento e senza recare pregiudizio all’ambiente, ovvero dopo avere subito un trattamento preventivo senza che si renda necessaria alcuna operazione di recupero tra quelle individuate nell’allegato C).
Nella fattispecie, non ricorre, all’evidenza, alcuna delle ipotesi indicate dalla norma di interpretazione autentica come atte a escludere l’animus dereliquendi o l’obbligo di disfarsi, dacchè la carcassa d’auto in questione non viene né poteva essere certamente dal R. riutilizzata "in un ciclo produttivo".
In definitiva, non vi è dubbio che il veicolo a motore fuori uso, in quanto rifiuto speciale ai sensi dell’art. 7 D.L.vo del 1997, non può essere abbandonato o comunque collocato sul suolo pubblico.
Avendo il R. posto in essere tale condotta, legittimamente gli è stata contestata l’infrazione prevista dall’art. 14 (e punita dall’art. 50) dello stesso decreto che per l’appunto vieta "l’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo".
Non si fa luogo ad alcun provvedimento sulle spese, stante la mancata attività difensiva dell’ente intimato. [RIV-0905]



Giovedì, 15 Settembre 2005
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