Inquinamento
- Rifiuti - Abbandono - Divieto - Autovettura priva di targa e parzialmente
demolita - Collocazione su area pubblica - Configurabilità dell’infrazione
di cui all’art. 14, comma primo, D.L.vo n. 22/97.
La collocazione di autovettura parzialmente demolita
e priva di targa sul suolo pubblico integra gli estremi dell’infrazione
prevista dall’art. 14 e punita dall’art. 50 del D.L.vo 5 febbraio
1997 n. 22 posto che, ai sensi dell’art. 7, comma primo, lett. l)
dello stesso decreto, sono considerati rifiuti speciali "i
veicoli a motore, i rimorchi e simili fuori uso e loro parti". Più
in particolare, l’eventuale scelta nel detentore di mantenere il veicolo
per sfruttarlo"
a
fini diversi dalla circolazione (nella specie come deposito di attrezzi
e parti di ricambio, ecc.) non vale a escludere che egli si sia "disfatto"
del bene e, quindi, l’attribuzione a quest’ultimo della qualifica
di rifiuto speciale, dacchè la interpretazione autentica della nozione
di rifiuto di cui all’art. 6, comma primo, lettera a), del D.L.vo
cit., convertito dalla legge 8 agosto 2002 n. 178,
ha definito il "disfarsi" come il "comportamento attraverso
il quale in modo diretto o indiretto una sostanza, un materiale o
un bene sono avviati o sottoposti ad attività di smaltimento o di
recupero, secondo gli allegati B) e C) del
D.L.vo n. 22/1997", ed ha escluso l’esistenza dell’intenzione di disfarsi
solo nell’ipotesi in cui i beni o sostanze e materiali residuali di
produzione "possono
essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo
o in analogo o diverso ciclo produttivo senza subire alcun intervento
preventivo di trattamento e senza recare pregiudizio all’ambiente",
ovvero "dopo aver
subito un trattamento preventivo senza che si renda necessaria alcuna
operazione di recupero tra quelle individuate nell’allegato C)". (D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22, art. 7; D.L.vo 5 febbraio 1997, n.
22, art. 14; D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22, art. 50; D.L. 8 luglio
2002, n. 138, art. 14).
Svolgimento del processo -
Con sentenza 19 febbraio 2001 il Giudice di Pace di Cagli rigetto
l’opposizione proposta il 12 ottobre 2000 da L.R. avverso l’ordinanza
con la quale il Comune di Cagli gli aveva ingiunto il pagamento della
somma di lire 100.000
a titolo di sanzione amministrativa per la violazione
dell’art. 14, comma primo, della legge 5 febbraio 1997 n. 22. Osservò
detto giudice che in base al combinato disposto dagli artt. 7, 14
e 46 della citata legge, integrava gli estremi della contestata fattispecie
sanzionatoria la collocazione sul suolo pubblico dell’autovettura di proprietà
del R., parzialmente demolita e priva di targa e da questi adoperata
come deposito di attrezzi vari e mezzi di ricambio per la riparazione
di macchine agricole.
La cassazione di tale sentenza è stata chiesta dal R. con ricorso
sostenuto da un unico motivo.
Non resiste l’ente intimato.
Motivi della decisione
- Con l’unico motivo il R. denunzia violazione
e falsa applicazione degli artt. 14 e 50 D.L.vo 5 febbraio 1997 n.
22 e deduce che qualsiasi sostanza od oggetto rientrante nelle categorie
riportate nell’allegato A della predetta legge può considerarsi "rifiuto" speciale solo se il detentore
se ne disfi, abbia deciso o abbia l’obbligo
di disfarsene, mentre egli non aveva mai inteso disfarsi dell’autovettura,
seppure non circolante e priva di targa, tanto da custodirvi attrezzi
e pezzi di ricambio. E’ vero, chiosa, che una autovettura
della quale sia stata consegnata la targa al P.R.A. diventa rifiuto
speciale, ma ciò solo perché di norma il proprietario non sa più cosa
farsene. Al contrario, egli aveva utilizzato la sua autovettura come
contenitore.
Il
ricorso è infondato.
Correttamente
il giudice di pace ha considerato rifiuto l’autovettura in questione,
per come è pacifico prova di gomme e di targa
e non marciante, posto che, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera
l) del D.L.vo n. 22 del 1997, sono considerati rifiuti speciali ""veicoli
a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti". Altrettanto correttamente
il giudice a quo osserva
che il proprietario di un veicolo a motore non può autonomamente demolirlo,
sia pure parzialmente, dovendolo consegnare a
un centro di raccolta, autorizzato ai sensi degli articoli 27 e 28,
per la messa in sicurezza, il recupero dei materiali e la rottamazione.
Né
appare pertinente la tesi del ricorrente, il quale, pur convenendo
sulla qualificazione come rifiuto speciale del veicolo a motore "fuori
uso", pretenderebbe di escluderne in concreto tale
qualifica sotto il profilo soggettivo, per la mancanza di animus dereliquendi, stante la sua scelta, quale proprietario, di
sfruttarlo a fini diversi dalla circolazione, come "contenitore" di attrezzi e parti di ricambio collocato
sul suolo pubblico.
A
tutt’altre conclusione indice, infatti, in
relazione all’oggetto della controversia, la "interpretazione
autentica della definizione di rifiuto di cui all’art. 6, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22", fornita
dall’art. 14, D.L. 8 luglio 2002, n. 138, convertito dalla legge 8
agosto 2002 n. 178, che ha definito il "disfarsi"
come il "comportamento
attraverso il quale in modo diretto o indiretto una sostanza, un materiale
o un bene sono avviati o sottoposti ad attività di smaltimento o di
recupero, secondo gli allegati B) e C) del decreto legislativo n.
22", ed ha escluso l’esistenza dell’intenzione o dell’obbligo di disfarsi
solo nell’ipotesi in cui i beni o sostanze e materiali residuali di
produzione possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati
nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo senza subire
alcun intervento preventivo di trattamento e senza recare pregiudizio
all’ambiente, ovvero dopo avere subito un trattamento preventivo senza
che si renda necessaria alcuna operazione di recupero tra quelle individuate
nell’allegato C).
Nella
fattispecie, non ricorre, all’evidenza, alcuna delle ipotesi indicate
dalla norma di interpretazione autentica
come atte a escludere l’animus
dereliquendi o l’obbligo di disfarsi, dacchè la carcassa d’auto
in questione non viene né poteva essere certamente dal R. riutilizzata
"in un ciclo produttivo".
In
definitiva, non vi è dubbio che il veicolo a motore fuori uso, in
quanto rifiuto speciale ai sensi dell’art. 7 D.L.vo del 1997, non
può essere abbandonato o comunque collocato
sul suolo pubblico.
Avendo
il R. posto in essere tale condotta, legittimamente
gli è stata contestata l’infrazione prevista dall’art. 14 (e punita
dall’art. 50) dello stesso decreto che per l’appunto vieta "l’abbandono
e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo".
Non
si fa luogo ad alcun provvedimento sulle spese, stante la mancata
attività difensiva dell’ente intimato. [RIV-0905]
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