Veicoli
– Pubblico registro automobilistico – Vendita dell’autoveicolo
in epoca anteriore all’accertamento della violazione – Prova
– responsabilità solidale dell’infrazione – esclusione
– Intestazione allo stesso dell’autovettura presso il P.R.A.
– Irrilevanza
In
tema di sanzioni amministrative connesse alla circolazione stradale,
la responsabilità solidale del proprietario deve essere esclusa
nel caso in cui questi provi di avere venduto il veicolo in epoca
anteriore all’accertamento della violazione, anche se la vettura
risulti ancora a lui intestata presso il P.R.A.; l’iscrizione
del trasferimento della proprietà del veicolo presso il P.R.A.
costituisce, infatti, una forma di "pubblicità notizia",
finalizzata soltanto a dirimere conflitti tra più acquirenti
e rappresenta, ai fini della responsabilità derivante da fatti
connessi alla circolazione stradale, una presunzione semplice contro
la quale è ammessa la prova contraria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – Il 13 settembre 2000 veniva
notificata a C. S. l’ordinanza-ingiunzione emessa l’11 dicembre
2000 dal Prefetto della Provincia di Reggio Calabria nei suoi confronti,
quale obbligata in solido in quanto intestataria al PRA del veicolo
tg.-----, nonché nei confronti di N. S., che, il 5 agosto 2000,
in Gioia Tauro, era stato trovato alla guida di detto veicolo, privo
di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso
terzi. Con l’ordinanza veniva inflitta la sanzione amministrativa
pecuniaria di lire 2.424.500, per violazione dell’art. 193 del
c.s..
La S. proponeva opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Palmi deducendo,
fra l’altro:
- che nell’ambito di un’operazione volta all’acquisto
da parte sua di un altro veicolo, il veicolo in questione era stato
da lei ceduto in permuta alla società A. , con sede in Gaglianico
(BI), abilitata al commercio di autoveicoli e successivamente fallita;
- che nell’ambito di tale operazione commerciale, con scrittura
privata autenticata il 22 settembre 1994, aveva conferito alla società
A. la procura a vendere il veicolo a terzi;
- che il veicolo da lei ceduto risultava incluso nell’elenco
di quelli ricevuti da terzi per la rivendita, trasmesso, con raccomandata
n. 533 del 30 gennaio 1995, dalla medesima società A. all’ACI
in Roma, onde avvalersi dei benefici fiscali relativi alla tassa di
circolazione;
- che con certificato del 3 ottobre 2000 l’Ufficio Provinciale
dell’ACI-PRA di Biella aveva annotato la perdita da parte sua
del possesso del bene a far data dal 22 settembre 1994.
Con sentenza del 9-11 luglio 2001 il giudice di pace adito respingeva
l’opposizione della S. ritenendo:
- che la tesi difensiva della opponente non potesse trovare accoglimento
in quanto "il principio di solidanza tra il trasgressore di una
norma del codice stradale e la persona che risulta proprietaria del
mezzo, previsto dall’art. 196 del c.s., lo impedisce";
- - che "Chi aliena l’autovettura ha il dovere, unitamente
all’acquirente, di curare che il cambio di proprietà della
stessa venga annotato presso il Pubblico Registro Automobilistico;
dell’inosservanza di tale regola rispondono entrambi i contraenti
della compravendita, in via solidale, poiché le dovute annotazioni
presso il PRA sono opponibili ai terzi"
Avverso questa sentenza, la S., con ricorso notificato l’8 settembre
2001, ha proposto ricorso per cassazione, fondato su tre motivi. La
Prefettura della Provincia di Reggio Calabria non ha svolto attività
difensiva.
MOTIVI
DELLA DECISIONE – Con il primo motivo di ricorso si denunzia
la violazione dell’art. 112 c.p.c., per pronunzia ex petita.
Deduzione ex art. 360 n. 4 c.p.c.
Si sostiene che il giudice di pace è incorso nel vizio di extrapetizione,
in quanto, con l’individuare il soggetto tenuto alla trascrizione
del trasferimento del veicolo, ha posto e risolto un problema del
tutto diverso da quello controverso, concernente la configurabilità
della responsabilità solidale del proprietario per la circolazione
del mezzo privo di copertura assicurativa.
Con il secondo motivo di ricorso la S. deduce la violazione, subordinatamente,
dell’art. 94 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285. Deduzione ex art.
360 n. 3 c.p.c..
Sostiene che la sentenza, quand’anche non fosse affetta dal denunciato
vizio di extrapetizione, sarebbe comunque erronea in quanto, in ordine
alla trascrizione presso il PRA del trasferimento del veicolo, l’art.
94 del c.s. non impone al venditore nessun obbligo e connessa sanzione.
Con il terzo motivo la ricorrente denunzia la violazione dell’art.
32 della legge 24 dicembre 1959 n. 990 e dell’art. 193 del D.L.vo
30 aprile 1992 n. 285. Deduzione ex art. 360 nn.e 5 c.p.c..
Si censura, anche per il profilo motivazionale, l’impugnata sentenza,
lamentando l’assenza di analisi circa la ricorrenza della causa
di esonero della responsabilità solidale del proprietario del
vicolo, responsabilità che presuppone un potere di diritto
o di fatto sul bene.
Merita trattazione prioritaria il terzo motivo di ricorso, la cui
fondatezza e conseguente accoglimento assorbono l’esame dei precedenti
due motivi.
Con riguardo alla sanzione pecuniaria amministrativa per circolazione
di veicolo senza la prescritta copertura assicurativa, la responsabilità
solidale del proprietario deve essere affermata, in base all’art.
196, primo comma, del c.s. (di contenuto analogo all’art. 6,
primo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689), se lo stesso non
provi che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà.
Secondo l’orientamento espresso da questa Corte, tale condizione
di esonero della responsabilità è integrata anche dalla
dimostrazione di avere trasferito la proprietà e quindi perduto
la disponibilità del mezzo, in quanto in tal caso non è
possibile esprimere alcuna volontà in ordine all’uso del
bene (Cass. 5229/1994).
Non osta a tale dimostrazione il fatto che il trasferimento della
proprietà del veicolo non sia stato iscritto al PRA e che,
quindi, al momento del fatto il veicolo risulti, in tale pubblico
registro, ancora intestato al precedente proprietario. Tali iscrizioni,
infatti, costituiscono forme di pubblicità-notizia, finalizzate
a dirimere conflitti tra più acquirenti, ed ai fini della responsabilità
derivante da fatti connessi alla circolazione stradale costituiscono
una presunzione semplice, contro la quale è ammessa la prova
contraria (Cass. 3340/1999; 1226/1999).
Tanto premesso, occorre rilevare che dal tenore testuale della sentenza
impugnata emerge come accertato che, sin dal 22 settembre 1994, era
avvenuta da parte della Scalvini ed in favore della società
A. srl, la cessione del veicolo, e che la medesima, quale alienante
("chi aliena un’autovettura ha il dovere…") cos’
come "l’acquirente", "contraenti della compravendita",
non avevano curato la trascrizione al Pra dell’avvenuto "cambio
di proprietà". Non essendo stata impugnata tale parte
della pronuncia, l’accertamento relativo all’intervenuto
trasferimento della proprietà del bene in epoca (notevolmente)
anteriore alla data della violazione, accertata il 5 agosto 2000,
deve ritenersi ormai passato in giudicato.
Conseguentemente, per i principi in precedenza richiamati, occorre
concludere che la sanzione in argomento non era applicabile alla S.,
che alla data dell’accertamento dell’infrazione non era
più proprietaria del mezzo per averlo alienato a terzi.
Pertanto si deve accogliere il ricorso, cassare la sentenza impugnata
e, in applicazione dei su enunciati principi di diritto, stante la
non necessità di ulteriori accertamenti di fatto, decidere
la causa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., accogliendo
l’opposizione e conseguentemente annullando l’ordinanza-ingiunzione
nei confronti della S. L’esito del giudizio legittima la condanna
della Prefettura al pagamento delle spese sostenute dalla ricorrente
nella presente fase di giudizio, liquidate come in dispositivo.