In
tema di accertamento delle violazioni dei limiti di velocità
a mezzo apparecchiature elettroniche, poiché l’art. 142
c.s. si limita a prevedere che possono essere considerate fonti di
prova le apparecchiature debitamente omologate, e l’art. 345
del regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. n. 495 del 1992,
dispone che le suddette apparecchiature, la cui gestione è
affidata direttamente dagli organi di polizia stradale, devono essere
costruite in modo tale da raggiungere detto scopo fissando la velocità
in modo chiaro e accertabile, tutelando la riservatezza dell’utente,
senza prevedere che della rilevazione debba necessariamente ed esclusivamente
essere attestata da documentazione della velocità di un autoveicolo
effettuata a mezzo apparecchiatura che non rilascia documentazione
fotografica dell’avvenuta rilevazione nei confronti di un determinato
veicolo, ma che consente unicamente l’accertamento della velocità
in un determinato momento, restando affidata alla attestazione dell’organo
di polizia stradale addetto alla rilevazione la riferibilità
della velocità proprio al veicolo dal medesimo organo individuato,
in quanto l’attestazione dell’organo di polizia stradale
ben può integrare, con quanto accertato direttamente, la rilevazione
elettronica attribuendo la stessa ad uno specifico veicolo, risultando
tale attestazione assistita da efficacia probatoria fino a querela
di falso, ed essendo suscettibile di prova contraria unicamente il
difetto di omologazione o di funzionamento dell’apparecchiatura
elettronica. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla
S.C., aveva rigettato l’opposizione proposta avverso un verbale
di accertamento della violazione di cui all’art. 142, comma 9,
c.s. rilevata a mezzo apparecchiatura elettronica telelaser mod. LTI
20/20) (Cass. Civ., Sez. I, 9 novembre 2004, n. 21360)