Un
verbale redatto in conseguenza di un accertamento avvenuto ad una
distanza di 150 metri può essere annullato per difetto di prova.
E’ il parere espresso con la sentenza in trattazione dalla Prima
Sezione Civile della Corte di Cassazione, che ha respinto il ricorso
presentato dal Comune di Bressanone contro una sentenza del Giudice
di Pace che aveva annullato alcuni verbali di contravvenzione in quanto
i relativi fatti che avevano dato luogo all’accertamento, erano
avvenuti a circa 150 metri dall’agente accertatore. Tale distanza
è stata ritenuta dalla Corte eccessiva per permettere una credibile
valutazione anche in considerazione del punto di osservazione, frontale
rispetto al senso di marcia e quindi suscettibile di facili errori
prospettici.
[Asaps - 8 settembre 2005] .
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Cassazione
Civile
Sezione Prima, n. 15324 del 21 luglio 2005
LA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE I CIVILE
SENTENZA
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
Con ricorso
depositato il 24/1/2001, G. B. proponeva davanti al Giudice di Pace
di Bressanone opposizione avverso tre verbali di contestazione redatti
dalla locale Polizia Municipale e relativi ad altrettante violazioni
del codice stradale per avere egli contemporaneamente, in data 21/12/2000
ed alla guida della Renault Twingo targata BB 793 LG, oltrepassato
l’intersezione tra V.le Mozart e Via S. Cassiano, sita nel Comune
omonimo, malgrado il semaforo proiettasse luce rossa ed effettuato
il sorpasso di altri veicoli lenti o in lento movimento portandosi
nella parte sinistra della carreggiata, nonché per non aver
particolarmente regolato la velocità in prossimità dell’anzidetta
intersezione.
Deduceva l’opponente che il vigile gli avrebbe dovuto immediatamente
contestare le infrazioni, mentre, invece, quest’ultimo aveva
altresì omesso di avvisarlo in merito al successivo invio dei
verbali in questione.
Si costituiva l’Amministrazione comunale, esponendo che il ricorrente
di per se non contestava le violazioni ascrittegli e che l’agente
accertatore aveva esplicitamente indicato nel verbale i motivi della
mancata contestazione immediata.
Il Giudice adito, con sentenza del 9-28/5/2001, rigettava il ricorso
quanto alla prima delle anzidette infrazioni, mentre lo accoglieva
quanto alle rimanenti due, assumendo che mancassero prove certe in
ordine alla responsabilità del B. a quest’ultimo riguardo,
segnatamente nel senso che la distanza alla quale si trovava il verbalizzante
dall’autoveicolo nel momento delle pretese violazioni era tale
da non consentire una credibile valutazione, anche in considerazione
del punto di osservazione, frontale rispetto al senso di marcia e,
quindi, suscettibile di facili errori prospettici, onde era probabile
che lo stesso verbalizzante avesse potuto apprezzare soltanto la parte
finale della manovra di sorpasso effettuata dal ricorrente, ricevendo
l’impressione di una velocità eccessiva e di un sorpasso
irregolare.
Avverso tale sentenza, ricorre per cassazione il Comune di Bressanone,
deducendo due motivi di gravame ai quali non resiste il B.
MOTIVI
DELLA DECISIONE
Con il
primo motivo di impugnazione, lamenta il ricorrente, ai sensi dell’art.
360, primo comma, n. 5, c.p.c., contraddittorietà della motivazione
in ordine ad un punto decisivo della controversia, prospettato dalle
parti, assumendo che il pubblico ufficiale il quale ha redatto i verbali
di contestazione delle infrazioni, sentito anche come testimone, doveva
essere ritenuto attendibile riguardo alle circostanze relative a tutti
gli atti impugnati, essendo stato ritenuto attendibile in ordine ad
uno di essi e costituendo, del resto, le violazioni un contesto unico
ed inscindibile.
Con il secondo motivo di impugnazione, del cui esame congiunto con
il precedente si palesa l’opportunità involgendo ambedue
le trattazioni di questioni strettamente connesse, lamenta il ricorrente
violazione e/o falsa applicazione della norma di cui all’art.
2700 c.c., dato che la fede privilegiata dei verbali di infrazioni
doveva essere riconosciuta a tutti gli atti pubblici impugnati, in
assenza di querela di falso ed in presenza, anzi, di esplicite e decisive
ammissioni di responsabilità, da parte dell’opponente,
nel giudizio di primo grado.
I due
motivi non sono fondati.
Giova
premettere come il Giudice di Pace, per quanto attiene al verbale
di contestazione n. 3449, riguardante la violazione degli artt. 41,
undicesimo comma e 146, terzo comma, del codice stradale, abbia, con
incensurato apprezzamento, rilevato che dalla relazione del vigile
accertatore emerge che egli ha visto chiaramente come il ricorrente
abbia, a bordo della vettura Renault Twingo rg. BB 793 LG, oltrepassato
l’intersezione semaforica posta ad ovest dell’incrocio di
viale Mozart e via S. Cassino con luce rossa, onde il riconoscimento
che il verbale in questione, senza che il ricorrente abbia fornito
al riguardo alcuna prova contraria ne abbia, tanto meno, proposto
querela di falso avverso il contenuto del verbale stesso, costituisca
piena prova in merito a quanto ivi accertato, sul rilievo che dalla
posizione in cui l’agente si trovava, il semaforo era ben visibile
e, proiettando la stessa luce in entrambi i sensi di marcia, (/egli)
ha potuto accertare che l’attraversamento è avvenuto nel
momento di interdizione.
Per converso, l’anzidetto Giudice, riguardo alle altre due infrazioni
contestate al ricorrente (di cui ai verbali n. 3450 e n. 3451 rispettivamente
relativi, il primo, alla violazione dell’art. 148, undicesimo
e sedicesimo comma, del codice stradale per avere sorpassato altri
veicoli fermi o in lento movimento al semaforo, nonché, il
secondo, alla violazione dell’art. 141, terzo e ottavo comma,
del codice stradale per non aver regolato particolarmente la velocità
in prossimità di intersezione), ha ritenuto che la distanza
che separava il vigile dall’autoveicolo del ricorrente nel momento
delle presunte infrazioni (più di 150 m.) era tale da non consentire
una credibile valutazione anche in considerazione del punto di osservazione,
frontale rispetto al senso di marcia e quindi suscettibile di facili
errori prospettici.
è probabile che il vigile abbia potuto osservare soltanto la
parte finale della manovra di sorpasso effettuata dal ricorrente ricevendo
l’impressione di una velocità eccessiva e di un sorpasso
irregolare.
Al riguardo, deve innanzi tutto osservarsi come un simile apprezzamento
vada esente da censure per quanto concerne il mancato riconoscimento
agli altri due verbali indicati da ultimo della medesima fede privilegiata
attribuita al primo, atteso che il Giudice di merito, sulla base di
accertamenti di fatto di per se incensurati (rispettivamente relativi
alla distanza che separava il vigile dall’autoveicolo del ricorrente
nel momento delle presunte infrazioni ed al punto di osservazione,
frontale rispetto al senso di marcia), ha puntualmente e correttamente
applicato il principio secondo cui, con riferimento al verbale di
accertamento di una violazione del codice della strada, l’efficacia
di piena prova fino a querela di falso, che ad esso deve riconoscersi,
ex art. 2700 c.c., in forza della sa natura di atto pubblico, oltre
che riguardo alla provenienza dell’atto ed alle dichiarazioni
rese dalle parti, anche relativamente agli altri atti che il pubblico
ufficiale che lo redige attesta essere avvenuti in sua presenza o
da lui compiuti, non sussiste ne con riferimento ai giudizi valutativi
che esprima il pubblico ufficiale, ne con riferimento alla menzione
di quelle circostanze relative a fatti i quali, in ragione delle loro
modalità di accadimento, non si siano potuti verificare e controllare
secondo un metro sufficientemente obbiettivo e, pertanto, abbiano
potuto dare luogo ad una percezione sensoriale implicante margini
di apprezzamento, come nell’ipotesi che quanto attestato dal
pubblico ufficiale inerisca non alla percezione di una realtà
statica (come, ad esempio, la descrizione dello stato dei luoghi,
senza oggetti in movimento), bensì all’indicazione di
un corpo o di un oggetto in movimento, con riguardo allo spazio che
cade sotto la percezione visiva del verbalizzante (Cass. 10 aprile
1999, n. 3522).
Ne consegue che, una volta denegata l’applicabilità, per
le ragioni accennate, del richiamato art. 2700 c.c., del tutto corretto
si palesa il libero apprezzamento che dei due verbali in questione,
al pari di un qualsiasi elemento probatorio non coperto dalla fede
privilegiata dell’atto pubblico, è stato fatto dal medesimo
Giudice, il quale ha considerato non fondante le valutazioni del verbalizzante,
ritenendole sostanzialmente inattendibili, sulla base della motivazione
sopra riportata, di per se immune da vizi logici e giuridici, ovvero
sulla base del rilievo che la distanza che separava il vigile dall’autoveicolo
del ricorrente nel momento delle presunte infrazioni (oltre i 150
m.) era tale da non consentire un credibile valutazione anche in considerazione
del punto di osservazione, frontale rispetto al senso di marcia e
quindi suscettibile di facili errori prospettici.
è probabile che il vigile abbia potuto osservare soltanto la
parte finale della manovra di sorpasso effettuata dal ricorrente ricevendo
l’impressione di una velocità eccessiva e di un sorpasso
irregolare, laddove, invece, quanto al verbale di contestazione n.
3449 relativo all’attraversamento dell’intersezione semaforica
con luce rossa, si è già visto come il Giudice di merito
abbia rilevato che dalla posizione in cui l’agente di trovava,
il semaforo era ben visibile e, proiettando la stessa luce in entrambi
i sensi di marcia, ha potuto accertare che l’attraversamento
è avvenuto nel momento di interdizione.
Discende, poi, da quanto precede e, segnatamente, dalle già
indicate ragioni di inattendibilità, che si sottrae alle censure
dedotte dal ricorrente altresì il mancato (o insufficiente)
apprezzamento della deposizione testimoniale resa dall’agente
accertatore (là dove questo, secondo l’assunto dell’odierno
ricorrente, ha confermato quanto scritto nei verbali di contestazione,
affermando esattamente nella posizione in cui mi trovavo ebbi modo
di osservare esattamente come il sig. G. effettuò il sorpasso
dell’autoveicolo, credo germanico, che si era fermato al semaforo
regolarmente), come pure delle dichiarazioni rese dall’agente
stesso nella relazione di servizio prot. N. 1890/01 P.M. in data 4/5/2001
(là dove questo, di nuovo secondo l’assunto del ricorrente,
ha affermato il conducente, giunto all’intersezione semaforica
con via S. Cassiano eseguiva manovra di sorpasso di un veicolo che
lo precedeva, il quale si era fermato regolarmente all’intersezione
semaforica che emetteva luce gialla.
Quindi il conducente oltrepassava l’intersezione semaforica con
luce rossa a velocità pericolosa…).
Circa, infine le dichiarazioni rese dal contravventore, si osserva
che il Giudice di Pace ha preso in considerazione tali dichiarazioni
(la dove il medesimo contravventore, secondo l’apprezzamento
contenuto nella sentenza impugnata, ha affermato di aver iniziato
il sorpasso della vettura germanica, spostandosi a tal fine in parte
sulla carreggiata destinata al senso opposto di marcia, ad una distanza
di 20 m. dal semaforo, in quanto la predetta vettura di era accostata
o comunque stava per accostarsi al bordo del marciapiede, e di aver
imboccato l’incrocio quando si trovava di nuovo sulla propria
destra), implicitamente rilevando, tuttavia, con motivazione adeguata
ed immune da vizi logico- giuridici, come siffatte dichiarazioni,
peraltro in contrasto con le affermazioni del vigile (il quale affermava
che la vettura del turista germanico si trovava nell’imminenza
del semaforo diffondente luce gialla, ed arrestava la sua corsa, quando
veniva sorpassato dalla vettura condotta dall’odierno ricorrente)
vero essendo, comunque, che lo svolgimento del sorpasso è avvenuto
ad una distanza di più di 150 metri dalla posizione del vigile
che difficilmente poteva vedere l’antecedente fase del sorpasso,
iniziato a dire del ricorrente circa 20 m. prima del semaforo in questione,
non implichino minimamente l’ammissione di aver eseguito la manovra
in parola nell’imminenza del semaforo, senza che, al riguardo,
si palesi decisiva neppure la prospettazione del Comune di Bressanone
(là dove quest’ultimo assume che il contravventore abbia
riconosciuto di aver proceduto al sorpasso dell’autovettura del
predetto turista giunti in prossimità, una decina di metri
ca., dal semaforo di viale Mozart), dal momento che, come appare palese,
altro è sorpassare nell’imminenza del semaforo altro è
sorpassare in prossimità del semaforo, indipendentemente, poi,
in quest’ultimo caso, dal fatto che la distanza sia di circa
20 m. ovvero di una decina di metri ca.
L’impugnata sentenza, peraltro, non soggiace alle censure dedotte
dal ricorrente, onde il ricorso deve essere rigettato.
Nulla è a pronunciare circa la sorte delle spese del giudizio
di cassazione non avendo l’intimato, in questa sede, ne resistito,
ne comunque, svolto attività difensiva alcuna.
P.Q.M.
La
Corte rigetta il ricorso.
Roma, 9 febbraio 2005.
Depositata in Cancelleria il 21 luglio 2005.