«La
non conformità dello stato di manutenzione della strada pubblica
è fonte di responsabilità della P.A. solo se determina
l’insorgere di una situazione di pericolo, con i caratteri propri
dell’insidia».
Lo hanno ribadito i giudici di Piazza Cavour, con la sentenza
n. 15224 del 19 luglio 2005, rigettando il ricorso presentato
dal conducente di un caravan che aveva urtato un muretto posto fuori della
carreggiata ma non segnalato adeguatamente.
Secondo il Supremo Collegio
«violazione
di norme sulla segnalazione degli ostacoli mediante opportuna
colorazione non può essere di per sé fonte di responsabilità per colpa
della P.A., occorrendo invece che l’omissione abbia determinato, nelle
circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il sinistro, una
situazione di non visibilità oggettiva dell’ostacolo.».
[Asaps 6 settembre 2005]
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Corte
di Cassazione
Sezione
III civile
Sentenza
19 luglio 2005, n. 15224
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
D.G.
e F.G. convenivano davanti al Giudice di pace l’Anas - Ente nazionale
per le strade per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti
dall’autocaravan di loro proprietà il 30 novembre 1996 a seguito
della collisione con un muretto posto sul lato destro della carreggiata
della SS. n. 92, all’altezza del Km. 75 + 700, privo della segnalazione
con strisce alternate di colorazione bianca e nera.
Il convenuto resisteva.
Il Giudice di pace, con sentenza del 2 febbraio 1998, accoglieva la
domanda e condannava l’Anas al pagamento di lire 5.000.000 ed al rimborso
delle spese.
Pronunciando sull’appello dell’Anas, il tribunale di Potenza, con
sentenza del 30 giugno 2001, lo accoglieva, rigettava la domanda e
condannava gli attori al pagamento delle spese del doppio grado.
Avverso la sentenza gli attori hanno proposto ricorso per cassazione,
affidandone l’accoglimento a due motivi, illustrati con memoria.
Ha resistito, con controricorso, l’Anas.
MOTIVI
DELLA DECISIONE
1. Il
tribunale ha svolto le seguenti considerazioni:
secondo consolidata giurisprudenza, per far valere la responsabilità
extracontrattuale della P.A. per i danni subiti dall’utente a causa
delle condizioni di manutenzione di una strada pubblica, esclusa l’applicabilità
dell’art. 2051 c.c., ed operando il generale criterio di imputazione
di cui all’art. 2043 c.c., il danneggiato deve dimostrare che l’evento
dannoso è eziologicamente ricollegabile ad una insidia, e cioè
ad una situazione caratterizzata, dal punto di vista obbiettivo, dalla
non visibilità del pericolo e, dal punto di vista soggettivo,
dalla imprevedibilità, vale a dire dalla impossibilità
di avvistare in tempo il pericolo per poterlo evitare;
nella specie, avuto riguardo agli elementi risultanti dalla c.t.u.
e dalla allegata documentazione fotografica, non era configurabile
una insidia, poiché il muretto in cemento contro il quale l’autocaravan
aveva urtato, era oggettivamente visibile, in ragione delle sue dimensioni
(cm. 40 di altezza, cm. 30 di spessore, m. 1,70 di lunghezza), del
colore più chiaro rispetto all’asfalto della pavimentazione
e tenuto conto dell’ora mattutina nella quale si era verificato l’incidente,
ed era inoltre posto al di fuori della sede stradale, sul lato destro
della carreggiata, alla confluenza della SS. n. 92 con lo svincolo
per Piano del Campo, ad una distanza di trenta centimetri dalla linea
bianca continua, risultando così agevolmente evitabile solo
che il conducente avesse marciato all’interno delle strisce che delimitano
la sede stradale, laddove il sinistro era stato determinato da una
condotta di guida negligente ed imprudente di inversione di marcia,
eseguita per rientrare sulla SS. n. 92, dopo aver erroneamente imboccato
lo svincolo;
accertata la colpa del conducente, era irrilevante valutare l’omessa
colorazione del muretto con strisce zebrate ai sensi dell’art. 175
del regolamento del codice della strada sussistendo, come ritenuto
dalla Corte costituzionale con la sentenza 156/1999, ragioni di incompatibilità
logica tra la colpa del danneggiato e la nozione di insidia, essendo
quest’ultima contraddistinta dai caratteri della imprevedibilità
e della inevitabilità del pericolo, che comportano necessariamente
l’esclusione di qualunque colpa concorrente del danneggiato.
2. Con il primo motivo, denunciando omessa, contraddittoria o quanto
meno insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia
prospettati dalle parti, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c.,
violazione e falsa applicazione dell’art. 111, comma 6, Cost., i ricorrenti
censurano la valutazione compiuta dal tribunale circa la oggettiva
visibilità dell’ostacolo contro il quale ha urtato l’autocaravan.
Sostengono che la visibilità era ridotta a causa delle condizioni
atmosferiche (presenza di foschia nell’ora mattutina), e che il muretto
si confondeva con la sede stradale.
2.1. Il motivo non è fondato.
La valutazione della sussistenza di una "insidia", caratterizzata
oggettivamente dalla non visibilità e soggettivamente dalla
non prevedibilità del pericolo, costituisce giudizio di fatto,
incensurabile in questa sede se adeguatamente e logicamente motivato.
E la sentenza impugnata ha congruamente motivato sul punto, svolgendo
le considerazioni riassunte nel paragrafo n. 1.
3. Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione
del combinato disposto dell’art. 2043 c.c. e dell’art. 43, comma 2,
c.p., nonché dell’art. 2056 e 1227 c.c., in relazione all’art.
360, n. 3, c.p.c., omessa motivazione su punti decisivi della controversia
prospettati dalle parti, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c.,
violazione e falsa applicazione dell’art. 111, comma 6, Cost., i ricorrenti
addebitano al tribunale di aver erroneamente ritenuto irrilevante
l’omessa colorazione del muretto con strisce di vernice bianca e nera
a norma degli artt. 42 del codice della strada e 175 del regolamento,
e non configurabile il concorso di colpa del danneggiato.
Sostengono, in relazione al primo profilo di censura, che l’accertata
omissione, integrando violazione di norme di legge o di regolamento,
doveva condurre ad affermare la responsabilità per colpa della
P.A., per poi procedere alla valutazione della sussistenza del nesso
causale, accertando se lo scopo perseguito dalla norma che prescrive
la colorazione zebrata era proprio quello di prevenire l’evento dannoso
realmente verificatosi, laddove il tribunale si è limitato
ad enunciare, apoditticamente, l’irrilevanza della violazione di legge.
Affermano inoltre che, diversamente da quanto ritenuto dal tribunale,
dal combinato disposto degli artt. 2056 e 1227 c.c. emerge che anche
nell’illecito civile è astrattamente configurabile il concorso
di colpa del danneggiato.
3.1. Il motivo è infondato sotto entrambi i profili.
3.1.1. Quanto al primo, va rilevato che la non conformità dello
stato di manutenzione della strada pubblica è fonte di responsabilità
della P.A. solo se determina l’insorgere di una situazione di pericolo,
con i caratteri propri dell’insidia. La violazione di norme sulla
segnalazione degli ostacoli mediante opportuna colorazione non può
quindi essere di per sé fonte di responsabilità per
colpa della P.A., occorrendo invece che l’omissione abbia determinato,
nelle circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato
il sinistro, una situazione di non visibilità oggettiva dell’ostacolo.
Ma nella specie il tribunale ha escluso che sussistesse una situazione
di tal genere avendo accertato la visibilità oggettiva del
muretto, anche in difetto della colorazione con strisce zebrate, tenuto
conto delle sue dimensioni, del colore più chiaro rispetto
al manto stradale e dell’ora mattutina in cui si è verificato
l’incidente. Risulta quindi corretta la valutazione di irrilevanza
della violazione dell’art. 175 del regolamento del codice della strada,
precisando, tuttavia, che l’irrilevanza è determinata dalla
insussistenza dell’insidia e non già, come affermato dal tribunale,
dalla accertata colpa del conducente.
3.1.2. Quanto al secondo, va rilevato che, secondo la più recente
giurisprudenza di questa Corte, non sussiste incompatibilità
della responsabilità colposa della P.A. in caso di insidia
o trabocchetto stradale con il concorso del fatto colposo del danneggiato
(sentenza 17152/2002), ma la diversa opinione manifestata dal tribunale
non ha assunto rilevanza nell’economia della decisione, dal momento
che, essendo stata esclusa la sussistenza della insidia e quindi della
responsabilità colposa della P.A., non era in radice configurabile
un concorso di colpa del danneggiato.
4. In conclusione, il ricorso è rigettato.
5. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La
Corte rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al pagamento
delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 900,00,
di cui euro 100,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di
legge.