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Corte di Cassazione 01/09/2005

I termini per la notifica delle violazioni al Codice della Strada, non beneficiano della sospensione dei termini nel periodo feriale

I termini per la notifica delle violazioni al Codice della Strada, non beneficiano della sospensione dei termini nel periodo feriale
Sentenza 26 febbraio 2005, n. 3842

La sospensione dei termini nel periodo feriale, prevista dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742, non trova applicazione ai termini entro i quali va eseguita la notifica dei verbali di accertamento delle infrazioni al codice della strada, che non sono processuali e non sono in alcun modo connessi con l’esercizio di un’azione giudiziale, ma attengono ad atti da compiersi nell’ambito di un procedimento amministrativo sanzionatorio.
 

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Corte di Cassazione Civile
Sez.I, 26 febbraio 2004, n. 3842

 

Depenalizzazione – Accertamento delle violazioni amministrative – Contestazione – Notificazione - Termini – Sospensione nel periodo feriale – Applicabilità – Esclusione.

In tema di violazioni al codice della strada, la lettera e la ratio della normativa della legge 7 ottobre 1969, n.742 sulla sospensione dei termini nel periodo feriale (che si riconnette alla necessità della difesa tecnica in giudizio) non consentono di ampliare l’applicabilità ai termini, come quello per la notifica dei verbali di accertamento delle infrazioni, che non sono processuali e non sono connessi con l’esercizio di un’azione giudiziale, ma attengono ad atti da compiersi nell’ambito di un procedimento amministrativo sanzionatorio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. 1.- La polizia municipale del Comune di Roma, in data 10 ottobre 2000 notificava al sig. A.S.N. un verbale di accertamento della violazione dell’art. 142 del codice della strada commessa il giorno 29 aprile 2000. Il sig. S.N., con atto 31 ottobre 2000, proponeva opposizione dinanzi al Giudice di pace di Roma deducendo la tardività della notifica del verbale e l’estinzione della sanzione. Il giudice di pace, con sentenza depositata il 28 febbraio 2001, rigettava l’opposizione, ritenendo la notifica del verbale tempestiva "stante la sospensione festiva dei termini". Avverso tale sentenza ha proposto il sig. S.N., con atto notificato al Comune di Roma il 20 aprile 2001, formulando un unico motivo di impugnazione. La parte intimata non ha formulato difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE. 1.- Con il ricorso si denuncia la violazione della legge n.742 del 1969, per avere il giudice di pace ritenuto che il termine di centocinquanta giorni previsto dall’art. 201 del codice della strada per la notifica del verbale di accertamento sia soggetto alla sospensione festiva dei termini, mentre la sospensione prevista dalla legge n. 742 del 1969 riguarda solo i termini processuali.
Il ricorso è fondato.
Va premesso che l’art. 201 del codice della strada statuisce che "qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro centocinquanta giorni, dall’accertamento essere notificata all’effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, a uno dei soggetti indicati dall’art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell’accertamento".
L’ultimo comma dell’art. 201 statuisce che "l’obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto".
La sospensione dei termini nel periodo feriale prevista dalla legge n. 742 del 1969, riguarda – secondo l’espressa indicazione dell’art. 1 – i termini processuali "relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative". A seguito dell’accoglimento da parte della Corte costituzionale (sentenze nn. 268 del 1993 e 49 del 1990) di questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento alla ritenuta inapplicabilità della sospensione feriale ai termini di decadenza di carattere sostanziale a rilevanza processuale, questa Corte ha dato alla normativa un’interpretazione estensiva, ritenendone l’applicabilità anche a tali termini, ove la proposizione della domanda giudiziale costituisca l’unico rimedio attribuito dall’ordinamento per la tutela di un diritto, non potendosi in tali casi legittimamente circoscrivere l’applicazione dell’istituto della sospensione feriale dei termini ai soli giudizi già iniziati (Cass. 3 luglio 1999, n. 6874).
La lettera e la ratio della normativa della legge n. 742 del 1969 (che si riconnette alla necessità della difesa tecnica in giudizio) non consentono in alcun modo di ampliarne l’applicabilità ai termini, come quello per la notifica dei verbali di accertamento delle infrazioni al codice della strada, che non sono processuali e non sono in alcun modo connessi con l’esercizio di un’azione giudiziale, ma attengono ad atti da compiersi nell’ambito di un procedimento amministrativo sanzionatorio.
Ne consegue che il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata.
Essendo incontroverso che il verbale, non tenendosi conto dei giorni di sospensione previsti dalla legge n. 742 del 1969, fu notificato oltre il termine di centocinquanta giorni, la causa va decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., con accoglimento dell’opposizione proposta e la condanna del Comune di Roma al pagamento delle spese dell’intero processo, che si liquidano (in mancanza di note spese), quanto al giudizio di primo grado nella misura di euro centocinquanta per onorari, euro cento per diritti ed euro cinquanta per spese vive, oltre spese generali e accessorie come per legge; quanto al giudizio di cassazione nella misura di euro centottanta per onorari, euro cinquanta per spese vive, oltre spese generali e accessorie come per legge. (Omissis
)

 

 

 
 
 
 

Giovedì, 01 Settembre 2005
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