La
sospensione dei termini nel periodo feriale, prevista dalla legge
7 ottobre 1969, n. 742, non trova applicazione ai termini entro
i quali va eseguita la notifica dei verbali di accertamento delle
infrazioni al codice della strada, che non sono processuali e
non sono in alcun modo connessi con l’esercizio di un’azione
giudiziale, ma attengono ad atti da compiersi nell’ambito
di un procedimento amministrativo sanzionatorio.
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Corte
di Cassazione Civile
Sez.I, 26 febbraio 2004, n. 3842
Depenalizzazione
– Accertamento delle violazioni amministrative – Contestazione
– Notificazione - Termini – Sospensione nel periodo
feriale – Applicabilità – Esclusione.
In tema di violazioni al codice della strada, la lettera e
la ratio della normativa della legge 7 ottobre 1969, n.742 sulla
sospensione dei termini nel periodo feriale (che si riconnette
alla necessità della difesa tecnica in giudizio) non consentono
di ampliare l’applicabilità ai termini, come quello
per la notifica dei verbali di accertamento delle infrazioni,
che non sono processuali e non sono connessi con l’esercizio
di un’azione giudiziale, ma attengono ad atti da compiersi
nell’ambito di un procedimento amministrativo sanzionatorio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. 1.- La polizia municipale del
Comune di Roma, in data 10 ottobre 2000 notificava al sig. A.S.N.
un verbale di accertamento della violazione dell’art. 142
del codice della strada commessa il giorno 29 aprile 2000. Il
sig. S.N., con atto 31 ottobre 2000, proponeva opposizione dinanzi
al Giudice di pace di Roma deducendo la tardività della
notifica del verbale e l’estinzione della sanzione. Il giudice
di pace, con sentenza depositata il 28 febbraio 2001, rigettava
l’opposizione, ritenendo la notifica del verbale tempestiva
"stante la sospensione festiva dei termini". Avverso
tale sentenza ha proposto il sig. S.N., con atto notificato al
Comune di Roma il 20 aprile 2001, formulando un unico motivo di
impugnazione. La parte intimata non ha formulato difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE. 1.- Con il ricorso si denuncia
la violazione della legge n.742 del 1969, per avere il giudice
di pace ritenuto che il termine di centocinquanta giorni previsto
dall’art. 201 del codice della strada per la notifica del
verbale di accertamento sia soggetto alla sospensione festiva
dei termini, mentre la sospensione prevista dalla legge n. 742
del 1969 riguarda solo i termini processuali.
Il ricorso è fondato.
Va premesso che l’art. 201 del codice della strada statuisce
che "qualora la violazione non possa essere immediatamente
contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati
della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso
impossibile la contestazione immediata, deve, entro centocinquanta
giorni, dall’accertamento essere notificata all’effettivo
trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si
tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore,
munito di targa, a uno dei soggetti indicati dall’art. 196,
quale risulta dai pubblici registri alla data dell’accertamento".
L’ultimo comma dell’art. 201 statuisce che "l’obbligo
di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione
amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto
a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto".
La sospensione dei termini nel periodo feriale prevista dalla
legge n. 742 del 1969, riguarda – secondo l’espressa
indicazione dell’art. 1 – i termini processuali "relativi
alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative".
A seguito dell’accoglimento da parte della Corte costituzionale
(sentenze nn. 268 del 1993 e 49 del 1990) di questioni di legittimità
costituzionale sollevate in riferimento alla ritenuta inapplicabilità
della sospensione feriale ai termini di decadenza di carattere
sostanziale a rilevanza processuale, questa Corte ha dato alla
normativa un’interpretazione estensiva, ritenendone l’applicabilità
anche a tali termini, ove la proposizione della domanda giudiziale
costituisca l’unico rimedio attribuito dall’ordinamento
per la tutela di un diritto, non potendosi in tali casi legittimamente
circoscrivere l’applicazione dell’istituto della sospensione
feriale dei termini ai soli giudizi già iniziati (Cass.
3 luglio 1999, n. 6874).
La lettera e la ratio della normativa della legge n. 742 del 1969
(che si riconnette alla necessità della difesa tecnica
in giudizio) non consentono in alcun modo di ampliarne l’applicabilità
ai termini, come quello per la notifica dei verbali di accertamento
delle infrazioni al codice della strada, che non sono processuali
e non sono in alcun modo connessi con l’esercizio di un’azione
giudiziale, ma attengono ad atti da compiersi nell’ambito
di un procedimento amministrativo sanzionatorio.
Ne consegue che il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata
deve essere cassata.
Essendo incontroverso che il verbale, non tenendosi conto dei
giorni di sospensione previsti dalla legge n. 742 del 1969, fu
notificato oltre il termine di centocinquanta giorni, la causa
va decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., con accoglimento dell’opposizione
proposta e la condanna del Comune di Roma al pagamento delle spese
dell’intero processo, che si liquidano (in mancanza di note
spese), quanto al giudizio di primo grado nella misura di euro
centocinquanta per onorari, euro cento per diritti ed euro cinquanta
per spese vive, oltre spese generali e accessorie come per legge;
quanto al giudizio di cassazione nella misura di euro centottanta
per onorari, euro cinquanta per spese vive, oltre spese generali
e accessorie come per legge. (Omissis)