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Corte di Cassazione 24/08/2005

Giurisprudenza di legittimità - Giudice di pace – Competenza penale – Archiviazione – Condizioni legittimanti – Richiesta del P.M. – Necessità – Ammissione dell’imputato all’oblazione – Successiva archiviazione da parte del giudice di pace – Abnormità del provvedimento.

Cassazione Civile Sez. IV, 21 ottobre 2004, n. 41235

Giurisprudenza di legittimità
Corte di Cassazione Civile
Sez. IV, 21 ottobre 2004, n. 41235


Giudice di pace – Competenza penale – Archiviazione – Condizioni legittimanti – Richiesta del P.M. – Necessità – Ammissione dell’imputato all’oblazione – Successiva archiviazione da parte del giudice di pace – Abnormità del provvedimento.

Anche nel procedimento per reati di competenza del giudice di pace, l’archiviazione può essere disposta, ai sensi dell’art. 17 del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, solo su richiesta del pubblico ministero. Deve, quindi, considerarsi abnorme il provvedimento di archiviazione adottato dal giudice di pace a seguito di avvenuta ammissione dell’imputato all’oblazione (nella specie, per il reato di cui all’art. 186 c.d.s.) nonostante il parere contrario del pubblico ministero.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – In data 11 settembre 2002 il Giudice di Pace del Tribunale di Pordenone, in funzione di Gip, disponeva l’archiviazione del procedimento a carico di Z.S., imputato della contravvenzione di guida in stato di ebbrezza (art. 19ì86 c.s.), previo versamento della somma stabilita dalla legge a titolo di oblazione, alla quale l’imputato era stato ammesso, nonostante il parere contrario del P.M..
Avverso tale provvedimento, definito abnorme, il procuratore della repubblica ricorre per cassazione chiedendone l’annullamento, sul rilievo della palese violazione dell’art. 17 D.L.vo n. 247/2000, che prevede la pronuncia di archiviazione solo previa richiesta in tal senso del P.M..
Al ricorrente si è associato anche il P.G. presso questa Corte che ha prospettato l’"abnormità" del provvedimento impugnato, per essere stata disposta l’archiviazione, senza la richiesta del pubblico ministero (non potendo neppure per implicito ravvisarsi tale richiesta nel parere – oltretutto contrario – formulato sulla richiesta di oblazione).
Il ricorso è fondato, giacché nella specie è perfettamente applicabile la nozione di provvedimento "abnorme", come tale censurabile con il ricorso in sede di legittimità.
Trattasi, come è noto, di una categoria concettuale di costruzione giurisprudenziale, in forza della quale la Cassazione, pur a fronte della regola generale della tipicità e tassatività dei mezzi di impugnazione (art. 568, comma 1, c.p.p.), consente di rimuovere quei provvedimenti giudiziari che risultino affetti da vizi talmente imprevedibili (quindi atipici) per il legislatore, da dover essere considerati avulsi completamente dall’ordinamento giuridico. In tal caso, poiché proprio l’atipicità del vizio non consentirebbe il ricorso ad uno specifico e predeterminato mezzo di gravame, l’esigenza di giustizia può essere appagata, ai sensi dell’art. 111 della Costituzione, mediante il ricorso immediato per cassazione per violazione di legge (cfr., ex pluribus, Cass., sez. un., 9 luglio 1997, Quarantelli; Cass. Sez. un., 10 dicembre 1997, Di Battista; Cass., sez. un., 24 novembre 1999, Magnani).
In una tale prospettiva, è da ritenere abnorme, e come tale dunque ricorribile per cassazione, sia il provvedimento del giudice che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall’intero ordinamento processuale, sicché il legislatore non avrebbe potuto prevederlo e, quindi, regolamentarlo – cosiddetta "abnormità strutturale" – sia quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere dell’organo che lo ha prodotto, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite, sì da determinare una stasi irrimediabile del processo con conseguente impossibilità di proseguirlo – cosiddetta "abnormità funzionale" -: in entrambi i casi la rimozione della realtà giuridica non può che passare attraverso la denuncia dell’abnormità davanti al giudice di legittimità (da ultimo, Cass., sez. III, 9 aprile 2002, Mondatori; Cass., sez. III, 24 aprile 2002, Proc. Rep. Trib. Palmi in proc. Oliva e cass., sez. IV, 10 aprile 2003, Guerrato ed altri).
Or bene, nessun dubbio che il provvedimento de quo debba essere considerato abnorme, essenzialmente sotto il profilo funzionale.
Infatti, la mancanza della richiesta del pubblico ministero, oltre a porsi in contrasto con la disciplina di settore (cfr. art. 17 D.L.vo n. 274/2000), finisce con il determinare una stasi irrimediabile del procedimento, siccome archiviato senza che in proposito il titolare dell’azione penale abbia potuto interloquire.
E’ questa la ragione che consente di qualificare il provvedimento gravato come "abnorme" per rimuovere una situazione di stallo altrimenti irrimediabile.
[RIV-0305].



Mercoledì, 24 Agosto 2005
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