Giudice
di pace – Competenza penale – Archiviazione – Condizioni
legittimanti – Richiesta del P.M. – Necessità –
Ammissione dell’imputato all’oblazione – Successiva archiviazione
da parte del giudice di pace – Abnormità del provvedimento.
Anche nel procedimento per reati di competenza del giudice di pace,
l’archiviazione può essere disposta, ai sensi dell’art.
17 del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, solo su richiesta del pubblico
ministero. Deve, quindi, considerarsi abnorme il provvedimento di
archiviazione adottato dal giudice di pace a seguito di avvenuta ammissione
dell’imputato all’oblazione (nella specie, per il reato
di cui all’art. 186 c.d.s.) nonostante il parere contrario del
pubblico ministero.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – In data 11 settembre 2002 il
Giudice di Pace del Tribunale di Pordenone, in funzione di Gip, disponeva
l’archiviazione del procedimento a carico di Z.S., imputato della
contravvenzione di guida in stato di ebbrezza (art. 19ì86 c.s.),
previo versamento della somma stabilita dalla legge a titolo di oblazione,
alla quale l’imputato era stato ammesso, nonostante il parere
contrario del P.M..
Avverso tale provvedimento, definito abnorme, il procuratore della
repubblica ricorre per cassazione chiedendone l’annullamento,
sul rilievo della palese violazione dell’art. 17 D.L.vo n. 247/2000,
che prevede la pronuncia di archiviazione solo previa richiesta in
tal senso del P.M..
Al ricorrente si è associato anche il P.G. presso questa Corte
che ha prospettato l’"abnormità" del provvedimento
impugnato, per essere stata disposta l’archiviazione, senza la
richiesta del pubblico ministero (non potendo neppure per implicito
ravvisarsi tale richiesta nel parere – oltretutto contrario –
formulato sulla richiesta di oblazione).
Il ricorso è fondato, giacché nella specie è
perfettamente applicabile la nozione di provvedimento "abnorme",
come tale censurabile con il ricorso in sede di legittimità.
Trattasi, come è noto, di una categoria concettuale di costruzione
giurisprudenziale, in forza della quale la Cassazione, pur a fronte
della regola generale della tipicità e tassatività dei
mezzi di impugnazione (art. 568, comma 1, c.p.p.), consente di rimuovere
quei provvedimenti giudiziari che risultino affetti da vizi talmente
imprevedibili (quindi atipici) per il legislatore, da dover essere
considerati avulsi completamente dall’ordinamento giuridico.
In tal caso, poiché proprio l’atipicità del vizio
non consentirebbe il ricorso ad uno specifico e predeterminato mezzo
di gravame, l’esigenza di giustizia può essere appagata,
ai sensi dell’art. 111 della Costituzione, mediante il ricorso
immediato per cassazione per violazione di legge (cfr., ex pluribus,
Cass., sez. un., 9 luglio 1997, Quarantelli; Cass. Sez. un., 10 dicembre
1997, Di Battista; Cass., sez. un., 24 novembre 1999, Magnani).
In una tale prospettiva, è da ritenere abnorme, e come tale
dunque ricorribile per cassazione, sia il provvedimento del giudice
che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti
avulso dall’intero ordinamento processuale, sicché il
legislatore non avrebbe potuto prevederlo e, quindi, regolamentarlo
– cosiddetta "abnormità strutturale" –
sia quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo
potere dell’organo che lo ha prodotto, si esplichi al di fuori
dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni
ragionevole limite, sì da determinare una stasi irrimediabile
del processo con conseguente impossibilità di proseguirlo –
cosiddetta "abnormità funzionale" -: in entrambi
i casi la rimozione della realtà giuridica non può che
passare attraverso la denuncia dell’abnormità davanti
al giudice di legittimità (da ultimo, Cass., sez. III, 9 aprile
2002, Mondatori; Cass., sez. III, 24 aprile 2002, Proc. Rep. Trib.
Palmi in proc. Oliva e cass., sez. IV, 10 aprile 2003, Guerrato ed
altri).
Or bene, nessun dubbio che il provvedimento de quo debba essere considerato
abnorme, essenzialmente sotto il profilo funzionale.
Infatti, la mancanza della richiesta del pubblico ministero, oltre
a porsi in contrasto con la disciplina di settore (cfr. art. 17 D.L.vo
n. 274/2000), finisce con il determinare una stasi irrimediabile del
procedimento, siccome archiviato senza che in proposito il titolare
dell’azione penale abbia potuto interloquire.
E’ questa la ragione che consente di qualificare il provvedimento
gravato come "abnorme" per rimuovere una situazione di stallo
altrimenti irrimediabile.
[RIV-0305].