In tema di segnaletica nella disciplina della circolazione stradale,
nel punto in cui un’isola pedonale sbocca su una strada a transito
veicolare non v’è l’obbligo di apporre un segnale
indicante il flusso del traffico nell’unica direzione consentita,
posto che tale segnale non ha alcuna rilevanza nei confronti dei pedoni,
avendola solo per i veicoli. Né la configurabilità di
un obbligo di tal fatta può derivare dalla circostanza che
in un’isola pedonale può anche transitare una persona
con un velocipede alla mano che si immetterà successivamente
nel flusso del traffico veicolare, e ciò in quanto i ciclisti
con la bicicletta alla mano sono equiparati ai pedoni ai sensi dell’art.
182, quarto comma, del codice della strada, e devono pertanto usare
la comune diligenza e la comune prudenza, verificando, prima di salire
in bicicletta di procedere con tale mezzo lungo una strada transitata
da veicoli, il senso di marcia di questi ultimi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – Con ricorso ex art. 22 L. 689/81
proponeva opposizione avversa all’ordinanza ingiunzione emessa
dal Prefetto di Firenze il 17 marzo 2000 con la quale gli veniva imposto
il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione
al codice della strada.
L’opposizione asseriva che il giorno della contestazione della
violazione, dopo aver percorso, alla guida della propria bicicletta
una pista ciclabile, giunto al Piazzale degli Uffizi, imboccava la
via pedonale, procedendo col veicolo sospinto a mano, e si inseriva
poi sul Lungarno dei Medici. Dopo aver lasciato il marciapiede, si
poneva alla guida del velocipede, percorrendo il Lungarno suddetto
in direzione del Ponte Vecchio e veniva fermato dai Vigili urbani
che gli contestarono la violazione dell’art. 7 c.s. perché
transitava in senso contrario alla segnaletica stradale.
Il G. proponeva pertanto opposizione alla Prefettura di Firenze contro
il verbale della polizia municipale lamentando l’assenza di segnali
indicanti il senso di circolazione da tenersi sul Lungarno.
Con provvedimento del 17 marzo 2000, il Prefetto respingeva l’opposizione.
Il G. adiva quindi il Giudice di pace di Firenze chiedendo la sospensione
dell’esecuzione del provvedimento impugnato e l’annullamento
dell’ordinanza prefettizia.
Con sentenza del 27 ottobre 2000 numero 2143 il Giudice di pace di
Firenze respingeva il ricorso e compensava le spese.
Per la cassazione della suddetta sentenza propone ricorso il G. sulla
base di cinque motivi cui non resiste il Prefetto di Firenze.
MOTIVI
DELLA DECISIONE - Il
ricorrente deduce con il primo motivo che erroneamente il Giudice
di pace ha ritenuto che non potesse essere fondatamente lamentata
la carenza di segnaletica stradale all’uscita della zona a transito
pedonale.
Con il secondo motivo assume che erroneamente il Giudice ha ritenuto
che essendo la via pedonale non era necessario apporvi un segnale
che indicare la direzione che i veicoli devono tenere nella strada
in cui la via va a confluire.
Con il terzo motivo deduce che erroneamente il giudice di pace ha
ritenuto che non fosse necessaria l’apposizione di un cartello
con l’indicazione della zona pedonale in quanto tale destinazione
non risultava di per sé evidente.
Con il quarto motivo di ricorso lamenta che erroneamente il giudicante
ha ritenuto che esso ricorrente avrebbe dovuto rendersi conto che
aveva imboccato una via a transito vietato ai velocipedi.
Con il quinto motivo lamenta che erroneamente è stato ritenuto
il comportamento colposo di esso ricorrente.
I primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente.
Con essi il ricorrente assume sotto diversi profili che erroneamente
il Giudice di pace ha ritenuto che non era necessario che la zona
pedonale adiacente al piazzale degli Uffizi recasse opportune indicazioni
segnaletiche in ordine alla sua destinazione e che inoltre fosse indicata
la direzione che dovevano assumere i veicoli all’uscita della
zona pedonale.
I motivi in esame sono infondati.
Invero iniziando dal terzo, con cui si assume che il comune avrebbe
dovuto specificamente indicare la presenza della zona pedonale nel
piazzale degli Uffizi, si osserva che, come rilevato dallo stesso
ricorrente, il segnale indicante il percorso pedonale deve essere
apposto ai sensi dell’art. 122 del reg. c.s., all’inizio
del percorso stesso solo quando non risulta evidente la destinazione
al transito pedonale.
Nel caso di specie la detta evidenza risulta non solo da quanto riferito
alla sentenza, e, cioè, che il tratto finale di piazzale degli
Uffizi è costituito da un’ampia scalinata e da una galleria
pedonale limitata da paletti e catene sul lato confinante con il Lungarno
ma anche dalle stesse dichiarazioni del ricorrente che ha affermato
di avere percorso il piazzale in questione con il velocipede alla
mano.
La sentenza appare quindi adeguatamente motivata sul punto ove ritiene
l’area del piazzale degli Uffizi come esclusivamente pedonale.
Ciò posto, quanto ai primi due motivi, con cui si assume che
allo sbocco dell’isola pedonale su Lungarno dei Medici doveva
essere apposto il segnale indicante la direzione da seguire, la Corte
ne rileva l’infondatezza sulla base delle considerazioni che
seguono.
L’articolo 122 comma 2 del reg. c.s. prevede espressamente che
i segnali di direzione obbligatoria "devono essere usati per
indicare al conducente l’unica direzione consentita" e devono
essere installati di norma nel punto in cui ha inizio l’obbligo
dell’unica direzione.
Da tale articolo si desume con tutta chiarezza la correttezza della
decisione del Giudice di pace di Firenze. Se infatti i segnali in
questione sono rivolti al conducente di un veicolo è evidente
che gli stessi non si riferiscono ai pedoni in quanto tali; in altri
termini devono essere apposti per indicare ai veicoli la direzione
del flusso del traffico che essi devono seguire.
E’ pertanto di tuta evidenza che nel punto in cui un’isola
pedonale sbocca su una strada a transito veicolare, non vi è
obbligo di apporre un segnale indicante il flusso del traffico poiché
tale segnale non ha alcuna rilevanza nei confronti dei pedoni avendola
solo per i veicoli.
Né la mancanza di tale obbligo può essere confutata
in base alla considerazione che in un’isola pedonale può
anche transitare una persona con un velocipede alla mano che si immetterà
successivamente nel flusso del traffico veicolare.
A parte infatti il carattere del tutto eccezionale della circostanza
che, come tale non è presa in considerazione dal legislatore,
occorre sottolineare che – come ricordato del resto dallo stesso
ricorrente – i ciclisti che per le condizioni della circolazione
conducono il veicolo a mano sono, ai sensi dell’art. 182 comma
4 c.s., assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e
la comune prudenza.
Ciò sta a significare, in altri termini, che i soggetti che,
come il ricorrente, con il proprio velocipede alla mano, escono dal
piazzale degli Uffizi e si affacciano sul Lungarno, sono a tutti gli
effetti dei pedoni e quindi non sussiste l’obbligo per l’amministrazione
comunale di porre in quel punto alcuna segnaletica sulla direzione
di marcia che, come già rilevato, si rivolge esclusivamente
nei confronti dei conducenti di veicoli.
Anche gli ultimi due motivi con cui il ricorrente tende invece ad
affermare, proprio per la carenza di idonea segnalazione, la propria
assenza di colpa nell’avere imboccato il Lungarno nel senso vietato,
possono essere esaminati congiuntamente e si rivelano infondati.
Premesso, infatti, che, come già ricordato, l’articolo
182 comma 4 c.s. stabilisce che i ciclisti con il veicolo alla mano
sono equiparati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la
comune prudenza, appare del tutto adeguata e logicamente ineccepibile
la motivazione fornita dal Giudice di pace che ha osservato che il
ricorrente prima di salire in bicicletta e procedere sul Lungarno
doveva rendersi conto, per la sicurezza del traffico e per la propria
incolumità, che gli era vietato il transito nel senso da lui
imboccato.
E’ infatti norma di elementare prudenza per chiunque si affacci
su una strada transitata da veicoli rendersi conto del senso di marcia
di questi ultimi e delle condizioni in cui si svolge il traffico.
Del tutto correttamente pertanto il Giudice di pace ha ritenuto la
sussistenza del comportamento colposo del ricorrente.
Il ricorso va pertanto respinto. Non si procede a liquidazione delle
spese di giudizio non avendo svolto il Prefetto di Firenze attività
difensiva. [RIV-0305].