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Corte di Cassazione 23/08/2005

Giurisprudenza di legittimità - Segnaletica stradale – Isola pedonale – Incrocio con strada a traffico veicolare – Obbligo di apporre segnale indicante l’unica direzione di marcia consentita – Configurabilità – esclusione – transito nell’isola pedonale di persona con bicicletta alla mano – Ininfluenza

Corte di Cassazione Civile Sez. I, 29 settembre 2004, n. 19547

Corte di Cassazione Civile
Sez. I, 29 settembre 2004, n. 19547

Segnaletica stradale – Isola pedonale – Incrocio con strada a traffico veicolare – Obbligo di apporre segnale indicante l’unica direzione di marcia consentita – Configurabilità – esclusione – transito nell’isola pedonale di persona con bicicletta alla mano – Ininfluenza


In tema di segnaletica nella disciplina della circolazione stradale, nel punto in cui un’isola pedonale sbocca su una strada a transito veicolare non v’è l’obbligo di apporre un segnale indicante il flusso del traffico nell’unica direzione consentita, posto che tale segnale non ha alcuna rilevanza nei confronti dei pedoni, avendola solo per i veicoli. Né la configurabilità di un obbligo di tal fatta può derivare dalla circostanza che in un’isola pedonale può anche transitare una persona con un velocipede alla mano che si immetterà successivamente nel flusso del traffico veicolare, e ciò in quanto i ciclisti con la bicicletta alla mano sono equiparati ai pedoni ai sensi dell’art. 182, quarto comma, del codice della strada, e devono pertanto usare la comune diligenza e la comune prudenza, verificando, prima di salire in bicicletta di procedere con tale mezzo lungo una strada transitata da veicoli, il senso di marcia di questi ultimi.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – Con ricorso ex art. 22 L. 689/81 proponeva opposizione avversa all’ordinanza ingiunzione emessa dal Prefetto di Firenze il 17 marzo 2000 con la quale gli veniva imposto il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione al codice della strada.
L’opposizione asseriva che il giorno della contestazione della violazione, dopo aver percorso, alla guida della propria bicicletta una pista ciclabile, giunto al Piazzale degli Uffizi, imboccava la via pedonale, procedendo col veicolo sospinto a mano, e si inseriva poi sul Lungarno dei Medici. Dopo aver lasciato il marciapiede, si poneva alla guida del velocipede, percorrendo il Lungarno suddetto in direzione del Ponte Vecchio e veniva fermato dai Vigili urbani che gli contestarono la violazione dell’art. 7 c.s. perché transitava in senso contrario alla segnaletica stradale.
Il G. proponeva pertanto opposizione alla Prefettura di Firenze contro il verbale della polizia municipale lamentando l’assenza di segnali indicanti il senso di circolazione da tenersi sul Lungarno.
Con provvedimento del 17 marzo 2000, il Prefetto respingeva l’opposizione.
Il G. adiva quindi il Giudice di pace di Firenze chiedendo la sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato e l’annullamento dell’ordinanza prefettizia.
Con sentenza del 27 ottobre 2000 numero 2143 il Giudice di pace di Firenze respingeva il ricorso e compensava le spese.
Per la cassazione della suddetta sentenza propone ricorso il G. sulla base di cinque motivi cui non resiste il Prefetto di Firenze.

MOTIVI DELLA DECISIONE - Il ricorrente deduce con il primo motivo che erroneamente il Giudice di pace ha ritenuto che non potesse essere fondatamente lamentata la carenza di segnaletica stradale all’uscita della zona a transito pedonale.
Con il secondo motivo assume che erroneamente il Giudice ha ritenuto che essendo la via pedonale non era necessario apporvi un segnale che indicare la direzione che i veicoli devono tenere nella strada in cui la via va a confluire.
Con il terzo motivo deduce che erroneamente il giudice di pace ha ritenuto che non fosse necessaria l’apposizione di un cartello con l’indicazione della zona pedonale in quanto tale destinazione non risultava di per sé evidente.
Con il quarto motivo di ricorso lamenta che erroneamente il giudicante ha ritenuto che esso ricorrente avrebbe dovuto rendersi conto che aveva imboccato una via a transito vietato ai velocipedi.
Con il quinto motivo lamenta che erroneamente è stato ritenuto il comportamento colposo di esso ricorrente.
I primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente.
Con essi il ricorrente assume sotto diversi profili che erroneamente il Giudice di pace ha ritenuto che non era necessario che la zona pedonale adiacente al piazzale degli Uffizi recasse opportune indicazioni segnaletiche in ordine alla sua destinazione e che inoltre fosse indicata la direzione che dovevano assumere i veicoli all’uscita della zona pedonale.
I motivi in esame sono infondati.
Invero iniziando dal terzo, con cui si assume che il comune avrebbe dovuto specificamente indicare la presenza della zona pedonale nel piazzale degli Uffizi, si osserva che, come rilevato dallo stesso ricorrente, il segnale indicante il percorso pedonale deve essere apposto ai sensi dell’art. 122 del reg. c.s., all’inizio del percorso stesso solo quando non risulta evidente la destinazione al transito pedonale.
Nel caso di specie la detta evidenza risulta non solo da quanto riferito alla sentenza, e, cioè, che il tratto finale di piazzale degli Uffizi è costituito da un’ampia scalinata e da una galleria pedonale limitata da paletti e catene sul lato confinante con il Lungarno ma anche dalle stesse dichiarazioni del ricorrente che ha affermato di avere percorso il piazzale in questione con il velocipede alla mano.
La sentenza appare quindi adeguatamente motivata sul punto ove ritiene l’area del piazzale degli Uffizi come esclusivamente pedonale.
Ciò posto, quanto ai primi due motivi, con cui si assume che allo sbocco dell’isola pedonale su Lungarno dei Medici doveva essere apposto il segnale indicante la direzione da seguire, la Corte ne rileva l’infondatezza sulla base delle considerazioni che seguono.
L’articolo 122 comma 2 del reg. c.s. prevede espressamente che i segnali di direzione obbligatoria "devono essere usati per indicare al conducente l’unica direzione consentita" e devono essere installati di norma nel punto in cui ha inizio l’obbligo dell’unica direzione.
Da tale articolo si desume con tutta chiarezza la correttezza della decisione del Giudice di pace di Firenze. Se infatti i segnali in questione sono rivolti al conducente di un veicolo è evidente che gli stessi non si riferiscono ai pedoni in quanto tali; in altri termini devono essere apposti per indicare ai veicoli la direzione del flusso del traffico che essi devono seguire.
E’ pertanto di tuta evidenza che nel punto in cui un’isola pedonale sbocca su una strada a transito veicolare, non vi è obbligo di apporre un segnale indicante il flusso del traffico poiché tale segnale non ha alcuna rilevanza nei confronti dei pedoni avendola solo per i veicoli.
Né la mancanza di tale obbligo può essere confutata in base alla considerazione che in un’isola pedonale può anche transitare una persona con un velocipede alla mano che si immetterà successivamente nel flusso del traffico veicolare.
A parte infatti il carattere del tutto eccezionale della circostanza che, come tale non è presa in considerazione dal legislatore, occorre sottolineare che – come ricordato del resto dallo stesso ricorrente – i ciclisti che per le condizioni della circolazione conducono il veicolo a mano sono, ai sensi dell’art. 182 comma 4 c.s., assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza.
Ciò sta a significare, in altri termini, che i soggetti che, come il ricorrente, con il proprio velocipede alla mano, escono dal piazzale degli Uffizi e si affacciano sul Lungarno, sono a tutti gli effetti dei pedoni e quindi non sussiste l’obbligo per l’amministrazione comunale di porre in quel punto alcuna segnaletica sulla direzione di marcia che, come già rilevato, si rivolge esclusivamente nei confronti dei conducenti di veicoli.
Anche gli ultimi due motivi con cui il ricorrente tende invece ad affermare, proprio per la carenza di idonea segnalazione, la propria assenza di colpa nell’avere imboccato il Lungarno nel senso vietato, possono essere esaminati congiuntamente e si rivelano infondati.
Premesso, infatti, che, come già ricordato, l’articolo 182 comma 4 c.s. stabilisce che i ciclisti con il veicolo alla mano sono equiparati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza, appare del tutto adeguata e logicamente ineccepibile la motivazione fornita dal Giudice di pace che ha osservato che il ricorrente prima di salire in bicicletta e procedere sul Lungarno doveva rendersi conto, per la sicurezza del traffico e per la propria incolumità, che gli era vietato il transito nel senso da lui imboccato.
E’ infatti norma di elementare prudenza per chiunque si affacci su una strada transitata da veicoli rendersi conto del senso di marcia di questi ultimi e delle condizioni in cui si svolge il traffico.
Del tutto correttamente pertanto il Giudice di pace ha ritenuto la sussistenza del comportamento colposo del ricorrente.
Il ricorso va pertanto respinto. Non si procede a liquidazione delle spese di giudizio non avendo svolto il Prefetto di Firenze attività difensiva. [RIV-0305].



Martedì, 23 Agosto 2005
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