Viene
richiesta più precisione ai verbalizzanti. Si deve considerare
non valida la notifica di una multa se non sono indicati chiaramente,
oltre al numero civico, anche la scala, l’interno o il lotto della
palazzina. E’ quanto ha stabilito la Prima Sezione Civile della
Corte di Cassazione annullando una sentenza del Giudice di Pace di
Roma che aveva ritenuto sufficiente, ai fini della notifica, l’indicazione
del numero civico senza l’ulteriore specificazione del lotto e della
lettera che contraddistingueva la scala della palazzina. La Suprema
Corte ha infatti chiarito nella sentenza della Sezione I del
22 marzo 2005, che in sede di notifica del verbale si devono
precisare tutti gli elementi dell’indirizzo, inclusa la scala ed il
lotto del palazzo, o, in alternativa, dimostrare (Cass.
civ. SS.UU. 5/11/1981 n. 5825) l’impossibilità di accertare
la residenza nonostante le diligenti ricerche.
Suprema Corte di Cassazione,
Sezione Prima Civile, sentenza n.11360/2005
LA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE
SENTENZA
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
Nel maggio
2001 veniva notificata a B. F. cartella esattoriale per il pagamento
della somma di Euro 129,21, dovute a seguito di due violazioni al
c.d.s. rilevate con verbali nn. 388283 e 773841, commesse dal conducente
del ciclomotore munito del contrassegno identificativo 1AYVB.
In particolare con il verbale n. 388283 era stata contestata la violazione
dell’art. 143 c.d.s. in quanto il conducente del predetto ciclomotore
transitava in Roma in p. zzale Flaminio sul marciapiede mentre con
il verbale n. 773841 era stata contestata la contravvenzione all’art.
7 c.d.s. perché il predetto ciclomotore era stato lasciato
in zona contrassegnata dal divieto di fermata, zona rimozione.
Avverso la indicata cartella esattoriale proponeva opposizione il
F. assumendo di non aver mai ricevuto i verbali di contravvenzione,
allegati alla cartella esattoriale, dai quali risultava infatti come
indirizzo del contravventore L. go Olgiata n. 15 mentre lo stesso
era residente in L. go Olgiata 15, lotto 100 palazzina H.
Con sentenza in data 11/3/2002 il G.d.P. di Roma respingeva il ricorso.
Per la cassazione della sentenza del G.d.P. propone ricorso, fondato
su un unico motivo B. F.
Non svolge attività difensiva il comune di Roma.
MOTIVI
DELLA DECISIONE
Con l’unico
motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione degli artt. 112
e 143 c.p.c. nonché omessa pronunzia su un punto decisivo della
controversia concernente l’irregolare notifica dei verbali di
contravvenzione.
Assume il ricorrente che nel corso del giudizio di merito aveva evidenziato
che i verbali di contravvenzione sono stati irregolarmente notificati
posto che la sua esatta residenza era L. go Olgiata n. 15 lotto 100
palazzina H e non solo L. go Olgiata come ritenuto dal messo notificatore.
Di conseguenza i verbali non avrebbero dovuto essere notificati ai
sensi dell’art. 143 c.p.c. essendo nota la residenza del notificando.
Sul punto il G.d.P. non ha fornito alcuna motivazione essendosi limitato
ad affermare che i verbali erano stati regolarmente notificati.
Il ricorso è fondato.
Invero il G.d.P. si è limitato ad affermare che i verbali in
questione sono stati notificati nei termini e nelle forme di legge,
affermazione questa insufficiente a fornire adeguata risposta alla
censura sollevata dal ricorrente.
Il G.d.P. infatti al fine di stabilire se la notifica, effettuata
ai sensidell’art. 143 c.p.c. , fosse da ritenere valida avrebbe
dovuto accertare, dandone conto in motivazione, se il F., benché
risultasse residente in L. go Olgiata n. 15, lotto 1001 palazzina
H, di fatto non abitasse più all’indicato indirizzo e
non fosse possibile accertare il luogo di nuova residenza, nonostante
diligenti ricerche da parte del messo notificatore (Cass. civ. SS.UU.
5/11/1981 n. 5825).
L’impugnata sentenza va pertanto cassata e rimessa al G.d.P.
di Roma, in persona di diverso magistrato onorario, affinché
nel rispetto del punto di diritto su indicato, risponda, con adeguata
motivazione, alla censura proposta dal ricorrente.
Il giudice di rinvio provvederà anche a liquidare le spese
del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Accoglie
il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia al G.d.P. di
Roma, in persona di diverso magistrato onorario, anche per le spese
del giudizio di legittimità.
Roma, 22 mar. 2005.
Depositata
in Cancelleria il 3 maggio 2005.