Sabato 23 Novembre 2024
area riservata
ASAPS.it su
Corte di Cassazione 03/08/2005

Non è sufficiente l’indicazione del numero civico se non sono individuati scala e lotto Non valida la multa spedita ad un indirizzo incompleto

Cassazione, Sezione Prima Civile,3 maggio 2005 n.11360

Non è sufficiente l’indicazione del numero civico se non sono individuati scala e lotto
Non valida la multa spedita ad un indirizzo incompleto
(Cassazione 11360/2005)
 

Viene richiesta più precisione ai verbalizzanti. Si deve considerare non valida la notifica di una multa se non sono indicati chiaramente, oltre al numero civico, anche la scala, l’interno o il lotto della palazzina. E’ quanto ha stabilito la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione annullando una sentenza del Giudice di Pace di Roma che aveva ritenuto sufficiente, ai fini della notifica, l’indicazione del numero civico senza l’ulteriore specificazione del lotto e della lettera che contraddistingueva la scala della palazzina. La Suprema Corte ha infatti chiarito nella sentenza della Sezione I del 22 marzo 2005,  che in sede di notifica del verbale si devono precisare tutti gli elementi dell’indirizzo, inclusa la scala ed il lotto del palazzo, o, in alternativa, dimostrare  (Cass. civ. SS.UU. 5/11/1981 n. 5825) l’impossibilità di accertare la residenza nonostante le diligenti ricerche.

 

Suprema Corte di Cassazione,

Sezione Prima Civile, sentenza n.11360/2005

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE
SENTENZA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

Nel maggio 2001 veniva notificata a B. F. cartella esattoriale per il pagamento della somma di Euro 129,21, dovute a seguito di due violazioni al c.d.s. rilevate con verbali nn. 388283 e 773841, commesse dal conducente del ciclomotore munito del contrassegno identificativo 1AYVB.
In particolare con il verbale n. 388283 era stata contestata la violazione dell’art. 143 c.d.s. in quanto il conducente del predetto ciclomotore transitava in Roma in p. zzale Flaminio sul marciapiede mentre con il verbale n. 773841 era stata contestata la contravvenzione all’art. 7 c.d.s. perché il predetto ciclomotore era stato lasciato in zona contrassegnata dal divieto di fermata, zona rimozione.
Avverso la indicata cartella esattoriale proponeva opposizione il F. assumendo di non aver mai ricevuto i verbali di contravvenzione, allegati alla cartella esattoriale, dai quali risultava infatti come indirizzo del contravventore L. go Olgiata n. 15 mentre lo stesso era residente in L. go Olgiata 15, lotto 100 palazzina H.
Con sentenza in data 11/3/2002 il G.d.P. di Roma respingeva il ricorso.
Per la cassazione della sentenza del G.d.P. propone ricorso, fondato su un unico motivo B. F.
Non svolge attività difensiva il comune di Roma.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione degli artt. 112 e 143 c.p.c. nonché omessa pronunzia su un punto decisivo della controversia concernente l’irregolare notifica dei verbali di contravvenzione.
Assume il ricorrente che nel corso del giudizio di merito aveva evidenziato che i verbali di contravvenzione sono stati irregolarmente notificati posto che la sua esatta residenza era L. go Olgiata n. 15 lotto 100 palazzina H e non solo L. go Olgiata come ritenuto dal messo notificatore.
Di conseguenza i verbali non avrebbero dovuto essere notificati ai sensi dell’art. 143 c.p.c. essendo nota la residenza del notificando.
Sul punto il G.d.P. non ha fornito alcuna motivazione essendosi limitato ad affermare che i verbali erano stati regolarmente notificati.
Il ricorso è fondato.
Invero il G.d.P. si è limitato ad affermare che i verbali in questione sono stati notificati nei termini e nelle forme di legge, affermazione questa insufficiente a fornire adeguata risposta alla censura sollevata dal ricorrente.
Il G.d.P. infatti al fine di stabilire se la notifica, effettuata ai sensidell’art. 143 c.p.c. , fosse da ritenere valida avrebbe dovuto accertare, dandone conto in motivazione, se il F., benché risultasse residente in L. go Olgiata n. 15, lotto 1001 palazzina H, di fatto non abitasse più all’indicato indirizzo e non fosse possibile accertare il luogo di nuova residenza, nonostante diligenti ricerche da parte del messo notificatore (Cass. civ. SS.UU. 5/11/1981 n. 5825).
L’impugnata sentenza va pertanto cassata e rimessa al G.d.P. di Roma, in persona di diverso magistrato onorario, affinché nel rispetto del punto di diritto su indicato, risponda, con adeguata motivazione, alla censura proposta dal ricorrente.
Il giudice di rinvio provvederà anche a liquidare le spese del giudizio di cassazione.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia al G.d.P. di Roma, in persona di diverso magistrato onorario, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Roma, 22 mar. 2005.

Depositata in Cancelleria il 3 maggio 2005.



Mercoledì, 03 Agosto 2005
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK