Mercoledì 17 Luglio 2024
area riservata
ASAPS.it su
Corte di Cassazione 13/07/2005

Giurisprudenza di legittimità - Auto in doppia fila: il rifiuto di spostare il veicolo integra il reato di violenza privata

Cass.Pen.,sez prima,sentenza 4 luglio 2005,n.458

da "Altalex

Auto in doppia fila: il rifiuto di spostare il veicolo integra il reato di violenza privata
Sentenza 4 luglio 2005 n° 24614

Il reato di violenza privata, di cui all’art. 610 c.p., resta integrato ogni volta che la condotta dell’agente sia idonea a produrre una coazione personale del soggetto passivo, privandolo della libertà di determinarsi e di agire in piena autonomia.
Sulla base del suddetto principio di diritto la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24614 depositata il 4 luglio 2005, ha confermato la condanna di un soggetto che aveva parcheggiato la propria autovettura dietro quella della persona offesa bloccandola e, avendo opposto un rifiuto all’invito di quest’ultimo di spostarla per potersi allontanare, aveva perciò costretto la parte offesa ad un comportamento non liberamente voluto.

(Altalex, 13 luglio 2005)

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
SENTENZA n.24614/2005
(Presidente: T. Gemelli; Relatore: G. Fabbri)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 9-2-2004 la Corte di Appello di Roma, giudicando in sede di rinvio dopo l’annullamento, da parte della Core di Cassazione, di una precedente sentenza di assoluzione, condannava C.L. alla pena di giorni quindici di reclusione per il reato di cui all’art.610 c.p.
La corte distrettuale, premesso che la Corte di Cassazione aveva stabilito che il reato di cui all’art.610 c.p. resta integrato ogni volta che la condotta dell’agente sia idonea a produrre una coazione personale del soggetto passivo, privandolo della libertà di determinarsi e di agire in piena autonomia, osservava che la condotta del C., consistita nell’avere parcheggiato la propria autovettura dietro quella di C.M. e nell’avere posto un rifiuto all’invito di quest’ultimo di spostarla per potersi allontanare, aveva imposto una cauzione ad un comportamento non liberamente voluto.
Avverso la predetta sentenza ricorre il C., tramite il suo difensore, deducendo con il primo motivo il vizio di motivazione e con il secondo la violazione di legge per l’incompleta applicazione del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione, sull’assunto che il giudice del rinvio non ha rivalutato il merito e non ha spiegato perché la condotta dell’agente ha integrato una coazione personale né quale è stata la condotta alla quale la parte offesa è stata costretta.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è manifestamente infondato e pertanto deve essere dichiarato inammissibile, con le conseguenze indicate nel dispositivo non risultando l’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Invero il provvedimento impugnato ha correttamente applicato il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione - in forza del quale il reato ascritto doveva ritenersi integrato in base ad ogni condotta idonea a costituire una coazione della parte offesa - ed ha scrupolosamente individuato sia la condotta attiva, costituita dall’avere parcheggiato la propria autovettura in modo da bloccare quella della parte offesa e nel rifiuto dell’invito a spostarla, sia la coazione subita dal C., costretto ad un comportamento non liberamente voluto (cioè a restare fermo, come risulta dal capo di imputazione).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2005.

Depositata in Cancelleria il 4 luglio 2005.



Mercoledì, 13 Luglio 2005
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK