Linea
dura della Cassazione contro il "bullismo" tra i banchi
di scuola: nei casi più gravi è legittimo ricorrere
al carcere. Una sentenza della Quarta Sezione Penale ha annullato
un’ordinanza del Tribunale per i minorenni di Sassari che aveva disposto
la sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con
quella del collocamento in comunità nei confronti di un diciassettenne
accusato di gravissime sevizie ai danni di un compagno di classe portatore
di handicap. La Suprema Corte ha stabilito che il collocamento in
comunità in attesa del processo costituisce una misura troppo
blanda per gli studenti che, indiziati di gravi episodi di violenza
nei confronti di compagni di classe più deboli, continuano
nella loro condotta anche dopo che le indagini sono iniziate; per
questo motivo i giudici minorili non possono escludere l’applicazione
del carcere preventivo, rimedio necessario quando tutte le altre misure
appaiono inidonee. (07 luglio 2005)
Suprema Corte di Cassazione,
Sezione Quarta Penale, sentenza n.19331/2005
LA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
SENTENZA
LA CORTE OSSERVA
Con
provvedimento in data 22 ottobre 2004 il Tribunale per i minorenni
di Sassari, in funzione di Tribunale per il riesame, giudicando in
sede di rinvio a seguito della sentenza 15 luglio 2004 della III Sezione
di questa Corte, che aveva annullato con rinvio, su ricorso del pubblico
ministero, una precedente ordinanza in data 10 maggio 2004 del medesimo
Tribunale che aveva sostituito la misura cautelare della custodia
in carcere emessa nei confronti di U. A. con quella del collocamento
in comunità [1], ha ribadito il contenuto della prima ordinanza
di riesame confermando l’applicazione del collocamento in comunità.
Il Tribunale ha ritenuto che nei confronti della persona sottoposta
alle indagini, nei cui confronti si procede per varie ipotesi di reato
commesse in danno di un compagno di scuola del ricorrente, affetto
da handicap, che veniva costretto a compiere e subire atti di violenza
sessuale, ad assumere sostanze stupefacenti e a mangiare un panino
imbottito con escrementi animali, le esigenze cautelari fossero da
ritenere attenuante e che misura adeguata fosse quella indicata.
Analogo provvedimento veniva adottato nei confronti di un altro giovane
concorrente nei reati indicati.
Contro questa ordinanza ha nuovamente proposto ricorso il procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Sassari il quale ha dedotto
i seguenti motivi di riscorso: la mancanza e manifesta illogicità
della motivazione sull’esistenza del pericolo concreto di reiterazione
del reato escluso malgrado il medesimo provvedimento impugnato dia
atto dell’indole spavalda ed arrogante del giovane sottoposto
alle indagini e della circostanza che il medesimo abbia minacciato
un teste proprio a causa del contenuto della sua deposizione; l’erronea
applicazione dell’art. 274 lett. c del codice di rito perché
il Tribunale avrebbe escluso il pericolo di reiterazione del reato
malgrado le circostanze già indicate obbligassero ad una diversa
valutazione prognostica; l’erronea applicazione della medesima
norma perché il provvedimento impugnato avrebbe fondato la
sua valutazione sull’esistenza del pericolo di reiterazione del
reato sulla circostanza che le indagini si erano concluse e che i
familiari della persona offesa avevano adottato cautele per evitare
ulteriori fatti della medesima specie.
Il ricorso, è fondato.
Effettivamente l’ordinanza impugnata non ha adottato argomenti
nuovi rispetto a quelli già censurati con la precedente sentenza
della terza sezione di questa Corte.
Ha invece sottolineato come il giovane denoti un’indole spavalda
ed arrogante e ha erroneamente circoscritto il pericolo di reiterazione
del reato all’ambito scolastico in cui i gravi fatti descritti
si erano verificati.
Avrebbe dovuto invece compiere una valutazione globale per verificare
l’esistenza di un concreto pericolo di recidivanza non circoscritto
in tale ambito.
L’ordinanza impugnata si contraddistingue poi per una singolare
sottovalutazione dell’ulteriore elemento acquisito al procedimento
ed evidenziato dal ricorrente; la circostanza che nell’agosto
2004 (quindi dopo la sostituzione della misura più grave) U.
abbia minacciato un testimone proprio a causa della sua deposizione
nel processo per i fatti oggetto del presente procedimento cautelare.
La decisione su questo punto è affetta da manifesta illogicità
perché, invece di valutare il contesto cautelare alla luce
della nuova emergenza, ne trae conferma dell’esistenza delle
esigenze ari ritenute attenuate nell’ordinanza annullata dalla
terza sezione.
In ogni caso difetta nel provvedimento impugnato ogni valutazione
sulla gravità delle esigenze cautelari anche alla luce del
fatto nuovo non essendo evidentemente sufficiente affermare che la
custodia in carcere debba essere applicata, soprattutto nei confronti
dei minori, quando tutte le altre appaiano inidonee.
È proprio su questo giudizio di idoneità che il provvedimento
impugnato difetta di motivazione.
PQM
La
Corte Suprema di Cassazione, Sezione IV penale, annulla l’ordinanza
impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale per i minorenni di
Sassari.
Roma, 16 feb. 2005.
Depositata
in Cancelleria il 20 maggio 2005.