Commento
alle ultime modifiche al codice della strada introdotte dal d.L. 115/2005,
convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168 |
NOVITA’
DEL CDS |
(1)
Effettivamente, da una recente ricerca è emerso che " …
il numero delle vittime fra i mezzi a motore a due ruote è anche
tragica. E’ proprio in questa categoria che i conti non tornano. Secondo
una elaborazione de Il Centauro - Asaps, dei 198 morti dei fine settimana
di maggio 2005, ben 105, pari al 53% erano conducenti o trasportati di motocicli
o ciclomotori (con una netta prevalenza dei primi). Considerando il parco
circolante nettamente inferiore dei motocicli rispetto alle autovetture
si deve indicare come particolarmente grave questo tipo di sinistrosità.
Probabilmente nel segmento delle due ruote l’effetto dissuasivo della
patente a punti tarda a produrre i suoi benefici effetti. " (da ASAPS,
comunicato stampa di maggio 2005). (2) La legge di conversione dispone anche che tra le destinazioni dei proventi delle sanzioni pecuniarie spettanti agli enti locali sia inserita l’effettuazione di corsi di educazione stradale nelle scuole. (3) Perciò, possono guidare i ciclomotori anche coloro che necessitano di adattamenti specifici per la guida del veicolo. Le caratteristiche di queste adattamenti per i ciclomotori, tuttavia, dovranno essere regolamentate espressamente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in modo analogo rispetto a quanto già accade per i motoveicoli. (4) L’obbligo della frequenza di un corso di formazione presso un’autoscuola, che non figurava nel testo originario del decreto-legge, è stato introdotto in sede di conversione per effetto dell’approvazione di un emendamento nel corso dell’esame al Senato. La nuova previsione, crea una curiosa situazione: mentre c’è obbligo di frequenza del corso per chi beneficia della "sanatoria" accordata a coloro che al 30 settembre 2005 sono già maggiorenni, analoga disposizione non è prevista per coloro che diverranno maggiorenni dopo quella data. Questi devono sostenere un esame per il rilascio del patentino ma non devono obbligatoriamente frequentare un corso di formazione. (5) Nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione originario (v. Atti Senato 3523), si sostiene che la previsione di un siffatto regime transitorio è "rispondente ad un criterio di equità". Si sostiene infatti che è necessario "escludere dall’obbligo del conseguimento del certificato di idoneità coloro i quali abbiano compiuto la maggiore età anteriormente alla data del 1† ottobre 2005, trattandosi per lo più di soggetti che attendono già da tempo alla guida dei ciclomotori nel rispetto delle norme previgenti, si prevede che gli stessi conseguano, a domanda, il certificato di idoneità previa presentazione di certificazione medica che ne attesti il possesso dei requisiti fisici e psichici”. (6) In precedenza, infatti, la sanziona amministrativa di cui all’articolo 116 comma 13 bis CDS era prevista solo nei confronti dei conducenti minorenni. (7) La norma dell’art. 116 CDS prevede infatti, che non possono conseguire il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori i conducenti già muniti di patente di guida. (8) La nuova previsione, contenuta nel comma 1-ter del novellato art. 116 CDS, è stata introdotta per effetto dell’approvazione di un emendamento alla Camera dei Deputati. L’emendamento, che era stato respinto nel corso della prima lettura al Senato, introduce una norma che non solo non si armonizza all’interno del comma 1-ter in cui è stato inserita ma che, soprattutto, si presta ad una lettura ambigua e, per certi versi, contraddittoria rispetto allo scopo che si intendeva raggiungere. Infatti, limitando la possibilità di condurre i ciclomotori solo a coloro che hanno la patente sospesa per violazione dei limiti di velocità si deve intendere, per converso, che in tutti gli altri casi sia imposto il divieto di guida. Dall’esame delle dichiarazioni di voto che avevano preceduto la votazione dell’emendamento al Senato si può evincere che la modifica è, probabilmente, frutto dell’erronea convinzione che la sospensione della patente dovesse inibire al suo titolare anche la guida dei ciclomotori mentre, in realtà, nell’originaria modifica dell’art. 116 CDS (con la quale è stato introdotto il certificato di idoneità alla guida per ciclomotori), il divieto di conduzione dei ciclomotori era limitato a chi non aveva mai conseguito la patente di guida e non a chi aveva la patente sospesa o scaduta di validità. Del resto, la funzione originaria del certificato di idoneità - che non è una patente di guida - era solo quella di documentare la conoscenza dei segnali e delle norme basilari di comportamento. Al di là degli equivoci contenuti della norma, non sembra che la stessa risponda ad una reale logica e soprattutto a un principio di equità. (9) Secondo l’originaria formulazione del codice della strada del 1992 tutti i veicoli fermati o sequestrati dovevano essere sottratti alla disponibilità del proprietario e fatti trasportare in un deposito autorizzato dal prefetto dove erano custoditi con spese a carico del proprietario del veicolo. Accadeva spesso, tuttavia, che il proprietario del veicolo se ne disinteressasse completamente per cui il veicolo– il più delle volte privo di valore economico- restava conservato per lungo tempo presso questi depositi. Nel 1993, con le modifiche apportate dall’art. 113 del DLG 10.9.1993, n. 360 (disposizioni correttive e integrative del codice della strada), allo scopo di favorire soprattutto i bilanci familiari limitando le spese di custodia dei veicoli dei minori che commettevano infrazioni, fu previsto che il ciclomotore fermato fosse riconsegnato al genitore del trasgressore o, se maggiorenne, allo stesso trasgressore che poteva custodirlo presso luogo idoneo nella sua disponibilità. Nel contempo fu prevista una sanzione amministrativa per chi circolava con un veicolo sottoposto a fermo amministrativo. Soprattutto nel corso degli anni a cavallo tra il 1999 ed il 2001, emersero numerose problematiche. Infatti, la custodia di veicoli sottoposti a sequestro e fermo per infrazioni al codice della strada presentava innumerevoli riflessi per lo Stato, sia di carattere economico per l’Erario - in relazione ai rilevanti oneri derivanti dalle spese di custodia (che, anticipate dallo Stato, pur essendo normativamente a carico dell’interessato, non venivano quasi mai recuperate) sia di tutela ambientale - per i problemi di impatto ambientale creati dal lungo periodo di giacenza di veicoli spesso in cattivo stato di conservazione. Nel 2003 gli aspetti di criticità sopra evidenziati hanno reso necessario un nuovo intervento normativo, più incisivo e con una profonda trasformazione del sistema, finalizzato allo snellimento delle procedure di fermo e di sequestro amministrativo in modo da limitare gli accennati effetti economici e di inquinamento ambientale. La riforma del 2003, ribaltando completamente i principi della precedente normativa, aveva previsto che l’affidamento del veicolo sequestrato o fermato al proprietario o al conducente rappresentasse la regola generale, mentre la consegna a un deposito convenzionato fosse l’eccezione da attuare solo qualora gli interessati al momento dell’accertamento fossero assenti, o inidonei alla custodia o si rifiutassero di custodirlo. Per i veicoli sequestrati, inoltre, era stata prevista una procedura di acquisizione in proprietà da parte del custode convenzionato qualora il proprietario non dovesse assumerne la custodia entro 10 giorni dal sequestro. (10) Sarebbe stato, infatti, più opportuno inserire la nuova previsione, che abroga tacitamente le disposizioni del comma 7 dell’art. 170 e del comma 3 dell’art. 171 (che prevedevano per alcune fattispecie il fermo amministrativo del veicolo), nell’ambito di detti articoli. (11) Per i ciclomotori, la situazione conseguente alle varie modifiche introdotte prima dal DLG 9/2002 e per ultimo dalla legge di conversione del DL 115/2005 è così riassumibile: • Il conducente maggiorenne può trasportare un passeggero sul ciclomotore, ma solo se il relativo posto figura espressamente indicato nel certificato di circolazione: la data di decorrenza fissata per questa disposizione era l’1.7.2004, ma a tutto il 31.8.2005 risulta ancora inattuabile per mancanza delle norme regolamentari. A tale data, quindi, si dovrebbe ritenere ancora applicabile la sanzione prevista dal comma 6 dell’art. 170 con l’aggravante, ora introdotta della confisca del mezzo. • Il conducente minorenne non può mai trasportare passeggeri sul ciclomotore. La sanzione prevista è in tal caso quella dell’art. 115 c. 4 con fermo del ciclomotore per 30 giorni. Il succedersi non coordinato di modifiche normative ha creato questa paradossale situazione in cui risulta invertita la gravità delle sanzioni tra minorenni e maggiorenni. Se, però, il veicolo non è idoneo per due persone, concorre l’art. 170 con l’appena citata confisca del veicolo. (12) Nel caso di passeggero minorenne privo di casco, l’infrazione è contestata al conducente; se invece il passeggero è maggiorenne l’infrazione viene contestata a lui stesso, che è tenuto quindi al pagamento della sanzione pecuniaria; se conducente e passeggero sono entrambi privi di casco, a tutti e due si applica la sanzione pecuniaria ma le conseguenze della sanzione accessoria, come nel caso precedente, ricadono sul proprietario. Può sembrare discutibile che il conducente risponda delle azioni del passeggero che, essendogli alle spalle, difficilmente può essere controllato; ancor più discutibile è poi il fatto che il maggior penalizzato è il proprietario del veicolo che magari non era neanche alla guida. |
|