Venerdì 27 Dicembre 2024
area riservata
ASAPS.it su
Corte di Cassazione 17/06/2005

Giurisprudenza di legittimità - Giurisprudenza di legittimità Scontro tra veicoli: inosservanza della precedenza e presunzione di colpa

Cass. Civ., Sez. III, 6 aprile 2005 n° 7109

Giurisprudenza di legittimità
Scontro tra veicoli: inosservanza della precedenza e presunzione di colpa
(Cass. Civ., Sez. III, 6 aprile 2005 n° 7109)

“Nel caso di scontro tra veicoli, l’accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall’art. 2054 c.c. essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l’altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l’incidente”.
E’ il principio ribadito ulteriormente dalla Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7109 del 6 aprile 2005, sottolineando che “l’infrazione, anche grave, come l’inosservanza del diritto di precedenza, commessa da uno dei conducenti non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell’altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell’evento dannoso”.
Qualora, come nella fattispecie, l’accertamento del comportamento dell’altro conducente non sia possibile e quindi quest’ultimo non ha fornito la prova liberatoria della presunzione di colpa, opera quest’ultima, per l’area residua di responsabilità rispetto a quella accertata in concreto a carico dell’altro conducente.

(Asaps, 16 giugno 2005)


SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE
SENTENZA 6 aprile 2005, n. 7109


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con sentenza depositata il 25.7.2000, il giudice di pace di Napoli, decidendo sulla domanda da risarcimento di danni da incidente stradale, proposta da Luigi S., nei confronti dell’Edera Assicurazioni in l.c.a. e della Generali Assicurazioni, quale impresa designata dal FVS, in relazione al sinistro verificatosi in Napoli il 21.5.1999, rigettava la domanda, compensando le spese. il Tribunale di Napoli, con sentenza depositata il 27.11.2002 rigettava l’appello, proposto dal S., ritenendo che era provata nel sinistro la responsabilità dello stesso S., che non aveva dato la precedenza al veicolo che proveniva da destra, anzi fermandosi nell’incrocio, al fine di permettere il passaggio di un pedone; che la stessa assicuratrice del S. aveva risarcito i danni dell’auto antagonista. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il S., Non hanno svolto attività difensiva gli intimati.
MOTIVI DELLA DECISIONE. - 1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c..
Ritiene il ricorrente che dalla prova testimoniale assunta emergeva che la sua auto era ferma per permettere l’attraversamento di un pedone, mentre l’auto della C., che proveniva dalla destra, l’investiva; che conseguentemente il giudice di merito, anche se avesse ritenuto la responsabilità di esso ricorrente per mancata concessione della precedenza, non poteva escludere la responsabilità concorrente dell’altro conducente, a norma dell’art. 2054, c. 2, c.c., in mancanza di accertamento del pieno rispetto delle norme della circolazione e di prudenza.
2.1. Ritiene questa corte che il motivo è manifestamente fondato.
Nel caso di scontro tra veicoli, l’accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall’art. 2054 c.c. essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l’altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l’incidente. Conseguentemente, l’infrazione, anche grave, come l’inosservanza del diritto di precedenza, commessa da uno dei conducenti non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell’altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell’evento dannoso (Cass. 5/05/2000, n. 5671; Cass. 17.1.1996, n. 343). Ove detto accertamento del comportamento dell’altro conducente non sia possibile, come nella fattispecie, e quindi quest’ultimo non ha fornito la prova liberatoria della presunzione di colpa, opera quest’ultima, per l’area residua di responsabilità rispetto a quella accertata in concreto a carico dell’altro conducente.
2.2. Nella fattispecie il giudice di merito, dopo aver ritenuto che la responsabilità dell’attore fosse stata accertata in concreto, quanto alla mancata concessione del diritto di precedenza, ha ritenuto che, sulla base della deposizione dei testi escussi non poteva ricostruirsi la condotta di guida del conducente dell’auto antagonista, in quanto era troppo labile la semplice affermazione della sbandata. Sennonchè, proprio perché quest’ultima condotta di guida non era accertabile, non risultava superata la presunzione di colpa a carico del conducente dell’auto della C.
Ne consegue che la sentenza impugnata ha violato l’art. 2054, c. 2, c.c..
3. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 253 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c..
Lamenta il ricorrente che, poiché la sentenza appellata aveva ritenuto che nella deposizione dei testi vi erano punti oscuri, questi avrebbero dovuto essere chiariti, con opportune domande di chiarimento da parte del giudice di pace, come già censurato in sede di appello.
4. Ritiene questa corte che il motivo è manifestamente infondato.
Infatti è vero che l’art. 253 c.p.c. concede al giudice d’ufficio o su istanza di parte di rivolgere al teste le domande che ritiene utili per chiarire i fatti sui quali il teste è chiamato a deporre.
Tuttavia, nel caso in cui non vi sia stata un’istanza di parte al fine di ottenere detto chiarimento, il mancato esercizio di ufficio di tale facoltà, costituendo un potere discrezionale del giudice, non può essere oggetto di impugnazione.
5. Va, pertanto, cassata l’impugnata sentenza, in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per le spese del giudizio di Cassazione ad altra sezione del tribunale di Napoli, che si uniformerà al suddetto principio di diritto.


P.Q.M.


Visto l’art. 375, c. 2, c.p.c..
Accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta il secondo. Cassa l’impugnata sentenza, in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per le spese del giudizio di Cassazione, ad altra sezione del tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma, il 18 marzo 2005.
Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2005.



Venerdì, 17 Giugno 2005
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK