“Nel
caso di scontro tra veicoli, l’accertamento in concreto di responsabilità
di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione
di colpa concorrente sancito dall’art. 2054 c.c. essendo a tal
fine necessario accertare in pari tempo che l’altro conducente
si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle
di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l’incidente”.
E’ il principio ribadito ulteriormente dalla Suprema Corte di
Cassazione, con la sentenza n. 7109 del 6 aprile 2005, sottolineando
che “l’infrazione, anche grave, come l’inosservanza
del diritto di precedenza, commessa da uno dei conducenti non dispensa
il giudice dal verificare anche il comportamento dell’altro conducente
al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata,
sussista un concorso di colpa nella determinazione dell’evento
dannoso”.
Qualora, come nella fattispecie, l’accertamento del comportamento
dell’altro conducente non sia possibile e quindi quest’ultimo
non ha fornito la prova liberatoria della presunzione di colpa, opera
quest’ultima, per l’area residua di responsabilità
rispetto a quella accertata in concreto a carico dell’altro conducente.
(Asaps, 16 giugno 2005)
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE
SENTENZA 6 aprile 2005, n. 7109
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con sentenza depositata il 25.7.2000,
il giudice di pace di Napoli, decidendo sulla domanda da risarcimento
di danni da incidente stradale, proposta da Luigi S., nei confronti
dell’Edera Assicurazioni in l.c.a. e della Generali Assicurazioni,
quale impresa designata dal FVS, in relazione al sinistro verificatosi
in Napoli il 21.5.1999, rigettava la domanda, compensando le spese.
il Tribunale di Napoli, con sentenza depositata il 27.11.2002 rigettava
l’appello, proposto dal S., ritenendo che era provata nel sinistro
la responsabilità dello stesso S., che non aveva dato la precedenza
al veicolo che proveniva da destra, anzi fermandosi nell’incrocio,
al fine di permettere il passaggio di un pedone; che la stessa assicuratrice
del S. aveva risarcito i danni dell’auto antagonista. Avverso
questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il S., Non hanno
svolto attività difensiva gli intimati.
MOTIVI DELLA DECISIONE. - 1. Con il primo motivo di ricorso
il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.
2054 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c..
Ritiene il ricorrente che dalla prova testimoniale assunta emergeva
che la sua auto era ferma per permettere l’attraversamento di
un pedone, mentre l’auto della C., che proveniva dalla destra,
l’investiva; che conseguentemente il giudice di merito, anche
se avesse ritenuto la responsabilità di esso ricorrente per
mancata concessione della precedenza, non poteva escludere la responsabilità
concorrente dell’altro conducente, a norma dell’art. 2054,
c. 2, c.c., in mancanza di accertamento del pieno rispetto delle norme
della circolazione e di prudenza.
2.1. Ritiene questa corte che il motivo è manifestamente fondato.
Nel caso di scontro tra veicoli, l’accertamento in concreto di
responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento
della presunzione di colpa concorrente sancito dall’art. 2054
c.c. essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l’altro
conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione
e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per
evitare l’incidente. Conseguentemente, l’infrazione, anche
grave, come l’inosservanza del diritto di precedenza, commessa
da uno dei conducenti non dispensa il giudice dal verificare anche
il comportamento dell’altro conducente al fine di stabilire se,
in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso
di colpa nella determinazione dell’evento dannoso (Cass. 5/05/2000,
n. 5671; Cass. 17.1.1996, n. 343). Ove detto accertamento del comportamento
dell’altro conducente non sia possibile, come nella fattispecie,
e quindi quest’ultimo non ha fornito la prova liberatoria della
presunzione di colpa, opera quest’ultima, per l’area residua
di responsabilità rispetto a quella accertata in concreto a
carico dell’altro conducente.
2.2. Nella fattispecie il giudice di merito, dopo aver ritenuto che
la responsabilità dell’attore fosse stata accertata in
concreto, quanto alla mancata concessione del diritto di precedenza,
ha ritenuto che, sulla base della deposizione dei testi escussi non
poteva ricostruirsi la condotta di guida del conducente dell’auto
antagonista, in quanto era troppo labile la semplice affermazione
della sbandata. Sennonchè, proprio perché quest’ultima
condotta di guida non era accertabile, non risultava superata la presunzione
di colpa a carico del conducente dell’auto della C.
Ne consegue che la sentenza impugnata ha violato l’art. 2054,
c. 2, c.c..
3. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione
e falsa applicazione dell’art. 253 c.p.c. in relazione all’art.
360 n. 4 c.p.c..
Lamenta il ricorrente che, poiché la sentenza appellata aveva
ritenuto che nella deposizione dei testi vi erano punti oscuri, questi
avrebbero dovuto essere chiariti, con opportune domande di chiarimento
da parte del giudice di pace, come già censurato in sede di
appello.
4. Ritiene questa corte che il motivo è manifestamente infondato.
Infatti è vero che l’art. 253 c.p.c. concede al giudice
d’ufficio o su istanza di parte di rivolgere al teste le domande
che ritiene utili per chiarire i fatti sui quali il teste è
chiamato a deporre.
Tuttavia, nel caso in cui non vi sia stata un’istanza di parte
al fine di ottenere detto chiarimento, il mancato esercizio di ufficio
di tale facoltà, costituendo un potere discrezionale del giudice,
non può essere oggetto di impugnazione.
5. Va, pertanto, cassata l’impugnata sentenza, in relazione al
motivo accolto, con rinvio, anche per le spese del giudizio di Cassazione
ad altra sezione del tribunale di Napoli, che si uniformerà
al suddetto principio di diritto.
P.Q.M.
Visto l’art. 375, c. 2, c.p.c..
Accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta il secondo. Cassa l’impugnata
sentenza, in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per le
spese del giudizio di Cassazione, ad altra sezione del tribunale di
Napoli.
Così deciso in Roma, il 18 marzo 2005.
Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2005.