Venerdì 27 Dicembre 2024
area riservata
ASAPS.it su
Corte di Cassazione 16/06/2005

Giurisprudenza di legittimità - Autovelox di vecchia generazione: la contestazione immediata non è necessaria

Cass. Civ. , Sez. I,, 7 aprile 2005, n. 7332

Autovelox di vecchia generazione:
la contestazione immediata non è necessaria
(Cass. Civ. , Sez. I,, 7 aprile 2005, n. 7332)

“In materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità compiute a mezzo apparecchiature di controllo (autovelox), ai sensi dall’art. 384 reg. cod. strada, qualora, esse consentano la rilevazione dell’illecito solo in tempo successivo, ovvero dopo che il veicolo sia già a distanza dal posto di accertamento, l’indicazione a verbale dell’utilizzazione di apparecchi di tali caratteristiche esenta dalla necessità di ulteriori precisazioni circa la contestazione immediata, mentre solo nella diversa ipotesi in cui l’apparecchiatura permetta l’accertamento dell’illecito prima del transito del veicolo la contestazione deve essere immediata, ma sempre che dal fermo del veicolo non derivino situazioni di pericolo e che il servizio sia organizzato in modo da consentirla, nei limiti delle disponibilità di personale dell’amministrazione e senza che sulle modalità di organizzazione sia possibile alcun sindacato giurisdizionale.”
 
“Nel caso di specie è pacifico in causa che il superamento del limite di velocità fu effettuato con apparecchiatura di vecchia generazione, che non consente la verifica dell’infrazione se non dopo che il veicolo ha superato il punto in cui interviene l’accertamento”.
 
E’ questo il principio ribadito ancora una volta  dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 7332 del 7 aprile 2005, oggetto della nostra attenzione.

 
(Asaps, 16 giugno 2005)

 

 Vedi in senso conforme Cassazione n. 3017/2004


SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE I CIVILE
SENTENZA 07-04-2005, n. 7332


Svolgimento del processo


F.A. proponeva opposizione al verbale nr. 145/2001 elevato dai Vigili Urbani del Comune di Orsogna che accertava la violazione dell’art. 142, comma 8, C.D.S. per aver il 1.3.2001 in località via Ortonese, superato il limite dei 50 lati orari, procedendo alla velocità di 68 Km/h, infrazione accertata per il mezzo di apparecchiatura Velomatic mod. 512. Esponeva l’opponente che la violazione non le era stata contestata nell’immediatezza del fatto e che stante la velocità non eccessiva dell’automezzo sarebbe stata possibile la contestazione immediata.

Il Giudice di Pace di Orsogna con sentenza 31.7.2001 accoglieva l’opposizione annullando il verbale di accertamento. Osservava che là contestazione immediata era possibile perchè il veicolo condotto dalla F. non procedeva a velocità elevata, considerata la situazione ambientale emergente dai rilievi fotografici. La giustificazione in senso contrario addotta dalla Polizia Municipale di Orsogna, secondo la quale l’unico agente accertatore si trovava sull’auto su cui era installato l’Autovelox per verificarne il funzionamento, appariva pretestuosa. Se era vero che l’organizzazione del servizio di vigilanza rientrava nella discrezionalità dell’Amministrazione e non poteva essere oggetto di sindacato da parte del giudice, era peraltro vero che in questo modo l’Amministrazione comunale aveva privilegiato la funzione repressiva su quella preventiva. In conclusione risultava violato l’art. 201 C.d.S. perchè non era stata fornita adeguata giustificazione della mancata contestazione immediata. Ha proposto ricorso per Cassazione il Comune di Orsogna deducendo due motivi di ricorso. F.A. non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Il Comune ricorrente con il primo motivo deduce la violazione degli artt. 200 e 201 C.d.S. e dell’art. 384 DPR 495/1992 recante regolamento di esecuzione del C.d.S. Lamenta che la sentenza impugnata non abbia considerato che, come già osservato nelle difese nel giudizio di merito, il modello di Autovelox in dotazione al Comune (velomatic 512) rilevava la velocità dopo il passaggio dell’autovettura, sì che non era possibile la contestazione immediata, come del resto era previsto dall’art. 384 lett. e) del Regolamento di esecuzione del C.d.S. Con il secondo motivo il Comune lamenta ancora violazione degli artt. 201 C.d.S. e 384 reg. esec. C.d.S. nonchè omessa e contraddittoria motivazione. Il giudice di pace non avrebbe considerato che nel verbale di contestazione si era dato atto che la velocità tenuta dal veicolo della F. era comparsa sul visualizzatore ad avvenuto transito del veicolo stesso, circostanza che rendeva legittima la contestazione successiva a mente dell’art. 201 C.d.S. Osserva inoltre che il giudice di merito non poteva censurare l’organizzazione del servizio di vigilanza da parte del Comune di Orsogna e che l’impossibilità di procedere alla contestazione immediata andava valutata alla luce del servizio così come organizzato nella sua discrezionalità da parte dell’Amministrazione comunale. I due motivi di ricorso, in quanto connessi, possono essere esaminati congiuntamente. Il ricorso è fondato. Questa Corte, con le sentenze 28 giugno 2001, n. 8869 e 21 febbraio 2001, n. 2494, in conformità di quanto già ritenuto dalle sentenze 2 agosto 2000, n. 10107; 3 aprile 2000, n. 4010, 18 giugno 1999, n. 6123, ha affermato che ladisposizione generale in tema di contestazione delle sanzioni amministrative, contenuta nell’art. 14 della legge n. 689 del 1981, deve ritenersi derogata dalla disciplina speciale dettata in tema di violazione delle norme sulla circolazione stradale dagli artt. 200 e 201 del nuovo codice dalla strada.

L’art. 200 dispone infatti che la violazione "quando è possibile, deve essere immediatamente contestata"; l’art. 201, nel testo vigente prima delle modificazioni introdotte con il D.L. 27.6.2003, n. 151, e dunque al momento in cui fu contestata alla ricorrente l’infrazione, dispone che la contestazione va fatta mediante notifica del verbale "qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata" e nel verbale debbono essere indicati " i motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata". Diversamente, l’art. 14 della legge n. 689 del 1981 si limita a prevedere la contestazione a mezzo di notificazione del verbale "se non è avvenuta la contestazione immediata", prescindendo dalla possibilità o meno di tale contestazione e non imponendo alcuna indicazione al riguardo.

Dalla diversità delle due discipline discende che non può essere applicato alle violazioni del codice stradale il principio costantemente affermato in relazione al disposto dell’art. 14 della legge n. 689 del 1981, secondo il quale è priva di effetto estintivo dell’obbligazione sanzionatoria la mancata contestazione immediata, pur possibile, della violazione, qualora sia stata effettuata la tempestiva notifica del verbale di accertamento della stessa (Cass. 11 settembre 1999, n. 9695; 17 gennaio 1998, n. 377; 2 luglio 1997,n, 5904). Dalla suddetta disciplina del codice stradale si desume, a contrario, che la contestazione immediata della violazione delle norme da esso stabilite ha un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio, cosicchè non può essere omessa ove sia possibile e la sua indebita omissione costituisce violazione di legge che rende illegittimi i successivi atti del procedimento. Delle ragioni della sua omissione deve essere data, quindi, motivazione nel verbale di contestazione. Nella citata sentenza n. 2494 del 2001 è stato confermato il principio, già enunciato da questa Corte con la sentenza 18 giugno 1999, n. 6123, secondo il quale in tema di violazioni del codice della strada, ove il giudice dell’opposizione ragionevolmente ritenga, con prudente apprezzamento - e con le limitazioni in quanto alle ipotesi indicate nell’art. 384 del regolamento di esecuzione - che la contestazione immediata, del cui difetto l’interessato si sia doluto, sarebbe stata in concreto possibile in relazione alle circostanze del caso, deve annullare il verbale di accertamento della violazione (ovvero dell’ordinanza- ingiunzione se questa sia l’oggetto dell’opposizione).

La contestazione immediata, in via di principio, è applicabile anche in materia di contestazione di violazioni delle norme sui limiti di velocità compiute a mezzo apparecchiature di controllo ("autovelox") cosicchè, in mancanza di contestazione immediata della violazione, è necessario che nel verbale di contestazione notificato siano indicate le ragioni per le quali non sia stata possibile la contestazione immediata (Cass. 21 marzo 2001, n. 2494; 3 aprile 2000, n. 4010; 5 novembre 1999, n. 12330), ragioni sulla cui esistenza è possibile il sindacato giurisdizionale, con salvezza del limite della insindacabilità delle modalità di organizzazione dei servizi di vigilanza da parte dell’Autorità amministrativa (Cass. 5 ottobre1999, n. 12330, 21 febbraio 2001, n. 2494, 16 marzo 2001, n. 3836; 21 marzo 2002, n. 4048). Peraltro l’art. 384 del regolamento di esecuzione del codice della strada identifica, senza carattere di esaustività, alcuni casi di impossibilità di contestazione immediata, statuendo, in caso di accertamento della violazione a mezzo di apparecchiature di rilevamento della velocità, che deve considerarsi impossibile la rilevazione immediata nei casi in cui l’apparecchiatura consenta la determinazione dell’illecito in tempo successivo, ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento, o comunque nella impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari. Ne deriva che, ove l’apparecchiatura non consenta la determinazione dell’illecito se non dopo il transito del veicolo, è sempre consentita la contestazione successiva, mentre solo ove l’apparecchiatura permetta l’accertamento dell’illecito prima deltransito del veicolo la contestazione deve essere immediata, ma sempre che dal fermo del veicolo non derivino situazioni di pericolo e che il servizio sia organizzato in modo da consentirla, nei limiti delle disponibilità di personale dell’Amministrazione e senza, che sulle modalità di organizzazione sia possibile - come sopra evidenziato - alcun sindacato giurisdizionale.

Sulla base di queste premesse questa Corte ha da ultimo ribadito che in materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità compiute a mezzo apparecchiature di controllo (autovelox), ai sensi dall’art. 384 reg. cod. strada, qualora, esse consentano la rilevazione dell’illecito solo in tempo successivo, ovvero dopo che il veicolo sia già a distanza dal posto di accertamento, l’indicazione a verbale dell’utilizzazione di apparecchi di tali caratteristiche esenta dalla necessità di ulteriori precisazioni circa la contestazione immediata, mentre solo nella diversa ipotesi in cui l’apparecchiatura permetta l’accertamento dell’illecito prima del transito del veicolo la contestazione deve essere immediata, ma sempre che dal fermo del veicolo non derivino situazioni di pericolo e che il servizio sia organizzato in modo da consentirla, nei limiti delle disponibilità di personale dell’amministrazione e senza che sulle modalità di organizzazione sia possibile alcun sindacato giurisdizionale (Sez. 1, 17.2.2004, n. 3017, rv. 570185).

Nel caso di specie è pacifico in causa che il superamento del limite di velocità fu effettuato con apparecchiatura di vecchia generazione, che non consente la verifica dell’infrazione se non dopo che il veicolo ha superato il punto in cui interviene l’accertamento.

Il Giudice di Pace ha affermato che l’unico vigile accertatore non avrebbe dovuto stare sull’auto di pattuglia, intento a verificare il funzionamento dell’apparecchiatura Autovelox, ma avrebbe dovuto staresulla strada. In tal modo avrebbe potuto contestare immediatamente l’infrazione, in ragione della modesta velocità cui procedeva il mezzo della F..

In questo modo peraltro la sentenza impugnata ha ritenuto ingiustificata la mancata immediata contestazione dell’infrazione censurando l’organizzazione del servizio di vigilanza da parte della Polizia Municipale, censura che questa Corte, come s’è detto, ha ritenuto esulare dai limiti del sindacato giurisdizionale.

Poichè, ai sensi dell’art. 384, primo comma, c.p.c. non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, con rigetto dell’opposizione proposta dalla F.. Poichè nel giudizio di merito il Comune ha svolto attività difensiva per il tramite del Comandante dei Vigili urbani,all’uopo delegato dal Sindaco, non vi è luogo a pronuncia sulle spese a favore del Comune.

La F. va invece condannata al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in euro 300, di cui euro 200 per onorari di avvocato, oltre alle spese generali ed accessorie come per legge.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, rigetta e pronunciando nel merito rigetta l’opposizione e condanna la ricorrente alle spese del grado che liquida in euro 300 di cui 200 per onorari oltre alle spese generali ed accessorie come per legge.

Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2005.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2005.



Giovedì, 16 Giugno 2005
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK