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Corte di Cassazione 09/06/2005

Giurisprudenza di legittimità - Depenalizzazione – Applicazione delle sanzioni – Opposizione avverso cartella esattoriale – Per mancata notifica dell’ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento – Applicabilità degli artt. 615, 617 c.p.c. – Esclusione – Applicabilità degli artt. 22, 23 L. n. 689/1981 – Sussistenza – Conseguenze – Immediata lettura del dispositivo in udienza.

Cassazione Civile Sez. I, 7 maggio 2004, n. 8695

Cassazione Civile
Sez. I, 7 maggio 2004, n. 8695
Depenalizzazione – Applicazione delle sanzioni – Opposizione avverso cartella esattoriale – Per mancata notifica dell’ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento – Applicabilità degli artt. 615, 617 c.p.c. – Esclusione – Applicabilità degli artt. 22, 23 L. n. 689/1981 – Sussistenza – Conseguenze – Immediata lettura del dispositivo in udienza.

In tema di opposizione alla cartella esattoriale fondata sulla mancata notifica dell’ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento, il rito da seguire non è quello previsto dagli artt. 615 e 617 c.p.c. per l’opposizione all’esecuzione ed agli atti esecutivi, ma, in quanto l’opposizione è volta a recuperare, a livello di cartella esattoriale, il momento di garanzia di cui l’interessato sostiene di non essersi potuto avvalere nella fase di formazione del titolo per mancata notifica dell’ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento, il procedimento deve svolgersi nelle forme previste dalla legge n. 689/1981 che prevede, tra l’altro, la lettura del dispositivo in udienza, a pena di nullità della sentenza. (L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22; L. 24 novembre 19891, n. 689, art. 23)


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. – Con sentenza del 6-7 luglio 2000 il Giudice di pace di Bari accoglieva l’opposizione proposta da Giuseppe Favia avverso la cartella esattoriale emessa dalla spa S.ES.I.T. di Puglia per l’importo di lire 1.438.370 a titolo di sanzione amministrativa per violazione al codice della strada accertata con verbale del 31 agosto 1998, rilevando, conformemente a quanto dedotto, la mancanza di una valida notificazione di detto verbale e dichiarando estinta l’obbligazione.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la Prefettura di Bari, deducendo un unico motivo articolato in due distinte censure.
MOTIVI DELLA DECISIONE. – Con l’unico motivo di ricorso la Prefettura di Bari denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 23 della legge 689/81, sostenendo la tempestività della notifica del verbale di accertamento e lamentando l’omessa lettura del dispositivo in udienza da parte del giudice di pace.
Prioritario è l’esame della censura relativa alla mancata lettura del dispositivo in udienza.
Da tempo le sezioni unite di questa Corte (sent. N. 1457/92), recependo l’indirizzo già formatosi in materia di lavoro nell’interpretazione dell’art. 429 comma 1 c.p.c. (sez. un. 2632/77 e 299/87), hanno affermato il principio della nullità della sentenza resa nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa qualora sia stata omessa, all’udienza di discussione della causa, l’immediata lettura del dispositivo ai sensi dell’art. 23 comma 7 della legge 24 novembre 1981 n. 689.
Orbene dagli atti di causa, la cui lettura è certamente consentita in presenza del dedotto vizio di ordine processuale, non solo manca il dispositivo che avrebbe dovuto essere letto in udienza ma risulta dal verbale del giorno 8 giugno 2000 che il giudice di pace, all’esito dell’udienza di discussione, <<si è riservato per la decisione>>.
Né potrebbe sostenersi che, trattandosi di opposizione alla cartella esattoriale, il rito da seguire sia quello previsto dagli artt. 615 e 617 c.p.c. per l’opposizione all’esecuzione ed agli atti esecutivi.
Allorché infatti l’opposizione è volta a recuperare, al livello di cartella esattoriale, il momento di garanzia di cui l’interessato sostiene di non essersi potuto avvalere nella fase di formazione del titolo per mancata notifica dell’ordinanza-ingiunzione o, come nel caso in esame, del verbale di accertamento, il procedimento deve svolgersi nelle forme previste dalla legge 689/81 che prevede, fra l’altro, la lettura del dispositivo in udienza (art. 23).
Consegue, in forza del richiamato principio, la nullità della sentenza con l’assorbimento della seconda censura riguardante la questione relativa alla tempestività della notifica del verbale di accertamento.
L’impugnata sentenza deve essere pertanto cassata con rinvio, anche per le spese, al Giudice di pace di Bari in persona di altro magistrato che provvederà ad un nuovo esame dell’opposizione. [RIV-1104].



Giovedì, 09 Giugno 2005
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