In
tema di opposizione alla cartella esattoriale fondata sulla mancata
notifica dell’ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento,
il rito da seguire non è quello previsto dagli artt. 615 e
617 c.p.c. per l’opposizione all’esecuzione ed agli atti
esecutivi, ma, in quanto l’opposizione è volta a recuperare,
a livello di cartella esattoriale, il momento di garanzia di cui l’interessato
sostiene di non essersi potuto avvalere nella fase di formazione del
titolo per mancata notifica dell’ordinanza-ingiunzione o del
verbale di accertamento, il procedimento deve svolgersi nelle forme
previste dalla legge n. 689/1981 che prevede, tra l’altro, la
lettura del dispositivo in udienza, a pena di nullità della
sentenza. (L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22; L. 24 novembre 19891,
n. 689, art. 23)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. – Con sentenza del 6-7 luglio
2000 il Giudice di pace di Bari accoglieva l’opposizione proposta
da Giuseppe Favia avverso la cartella esattoriale emessa dalla spa
S.ES.I.T. di Puglia per l’importo di lire 1.438.370 a titolo
di sanzione amministrativa per violazione al codice della strada accertata
con verbale del 31 agosto 1998, rilevando, conformemente a quanto
dedotto, la mancanza di una valida notificazione di detto verbale
e dichiarando estinta l’obbligazione.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la Prefettura
di Bari, deducendo un unico motivo articolato in due distinte censure.
MOTIVI DELLA DECISIONE. – Con l’unico motivo di ricorso
la Prefettura di Bari denuncia violazione e falsa applicazione degli
artt. 22 e 23 della legge 689/81, sostenendo la tempestività
della notifica del verbale di accertamento e lamentando l’omessa
lettura del dispositivo in udienza da parte del giudice di pace.
Prioritario è l’esame della censura relativa alla mancata
lettura del dispositivo in udienza.
Da tempo le sezioni unite di questa Corte (sent. N. 1457/92), recependo
l’indirizzo già formatosi in materia di lavoro nell’interpretazione
dell’art. 429 comma 1 c.p.c. (sez. un. 2632/77 e 299/87), hanno
affermato il principio della nullità della sentenza resa nel
giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione di pagamento di sanzione
amministrativa qualora sia stata omessa, all’udienza di discussione
della causa, l’immediata lettura del dispositivo ai sensi dell’art.
23 comma 7 della legge 24 novembre 1981 n. 689.
Orbene dagli atti di causa, la cui lettura è certamente consentita
in presenza del dedotto vizio di ordine processuale, non solo manca
il dispositivo che avrebbe dovuto essere letto in udienza ma risulta
dal verbale del giorno 8 giugno 2000 che il giudice di pace, all’esito
dell’udienza di discussione, <<si è riservato per
la decisione>>.
Né potrebbe sostenersi che, trattandosi di opposizione alla
cartella esattoriale, il rito da seguire sia quello previsto dagli
artt. 615 e 617 c.p.c. per l’opposizione all’esecuzione
ed agli atti esecutivi.
Allorché infatti l’opposizione è volta a recuperare,
al livello di cartella esattoriale, il momento di garanzia di cui
l’interessato sostiene di non essersi potuto avvalere nella fase
di formazione del titolo per mancata notifica dell’ordinanza-ingiunzione
o, come nel caso in esame, del verbale di accertamento, il procedimento
deve svolgersi nelle forme previste dalla legge 689/81 che prevede,
fra l’altro, la lettura del dispositivo in udienza (art. 23).
Consegue, in forza del richiamato principio, la nullità della
sentenza con l’assorbimento della seconda censura riguardante
la questione relativa alla tempestività della notifica del
verbale di accertamento.
L’impugnata sentenza deve essere pertanto cassata con rinvio,
anche per le spese, al Giudice di pace di Bari in persona di altro
magistrato che provvederà ad un nuovo esame dell’opposizione.
[RIV-1104].