La
sola ricezione della busta raccomandata da parte del destinatario
non costituisce prova del contenuto di essa.
E’ questo il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione
nella sentenza n. 10021 depositata il 12 maggio 2005.
Nel caso di specie, vertente la cessione di credito fra società,
i giudici hanno ritenuto che la sola dimostrazione della consegna
della lettera raccomandata non vale ad invertire l’onere della
prova circa l’avvenuta comunicazione della cessione del credito.
Preso atto dell’orientamento rigoroso della Suprema Corte occorre
chiederci se in futuro occorrerà richiedere la prova testimoniale
per confermare il contenuto della raccomandata al momento della spedizione.
(Altalex, 19 maggio 2005)
Cassazione
Sezione terza civile
Sentenza 12 maggio 2005, n. 10021
Svolgimento
del processo
La Spa S., dichiarando di essere cessionaria del credito di lire 9.457.435,
originariamente vantato dalla Sas T. nei confronti della Spa G. Costruzioni,
otteneva dal Presidente del tribunale di Catanzaro un decreto ingiuntivo
di pari importo, oltre accessori, a carico del debitore ceduto. La
società ingiunta proponeva opposizione deducendo di aver saldato
il suo debito con pagamento alla T. e di non aver ricevuto la notifica
della cessione. La società opposta produceva la ricevuta di
ritorno di raccomandata da essa inviata alla Società G. costruzioni
e l’attestazione dell’amministrazione postale di Bari, dalla
quale risultava l’avvenuto ricevimento della raccomandata in
data 2 luglio 1991. Il Tribunale, in accoglimento dell’opposizione,
revocava il decreto opposto, osservando che la società opposta
non aveva provato di aver validamente notificato la cessione, in quanto
non aveva prodotto la copia della lettera di comunicazione e la distinta
di spedizione. In accoglimento dell’impugnazione proposta dalla
S., la Corte d’appello di Catanzaro,con sentenza 16 ottobre 2001,
rigettava l’opposizione, avendo ritenuto provata l’avvenuta
comunicazione della cessione. Avverso la sentenza di appello la G.
Costruzioni propone ricorso per cassazione con due mezzi di gravame.
La società intimata resiste con controricorso.
Motivi
della decisione
La Corte
d’appello di Catanzaro ha osservato che la S. ha prodotto sia
la ricevuta di ritorno, sia l’attestazione dell’Amministrazione
postale di Bari, dalla quale risulta che la raccomandata è
stata consegnata alla G. Costruzioni in data 2 luglio 1991; che la
suddetta società S. non poteva provare il contenuto di tale
raccomandata, essendo questa in possesso della società destinataria,
cui incombeva l’onere di dimostrare che la lettera recava comunicazione
diversa da quella concernente la cessione del credito. Ha quindi dedotto
dall’assenza di tale dimostrazione l’avvenuta comunicazione
della cessione.
Il ricorrente,
con il primo mezzo di gravame, lamenta la violazione degli articoli.
2697 Cc e 115 del codice di rito. Osserva che la sola dimostrazione
della consegna della lettera raccomandata non vale ad invertire l’onere
della prova circa l’avvenuta comunicazione della cessione del
credito. Rileva ancora che la società S. non ha prodotto altri
elementi a sostegno del suo assunto, quali la copia della lettera,
né ha chiesto sul punto la prova per testi e l’interrogatorio.
Con la seconda doglianza, il ricorrente lamenta insufficiente motivazione
su un punto decisivo della controversia che indica nella ritenuta
prova della comunicazione ed afferma essere illogico l’assunto
del giudice circa l’onere della prova della comunicazione. Le
due censure, essendo strettamente connesse, devono essere esaminate
congiuntamente e risultano fondate. L’articolo 2697 Cc stabilisce
che chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti
che ne costituiscono il fondamento.
L’avvenuta
comunicazione della cessione del credito è certamente un presupposto
di fatto del diritto vantato dal cessionario e, come tale, deve essere
da lui provato. Detta prova consiste nel dimostrare che la notizia
della avvenuta cessione è pervenuta a conoscenza del debitore
ceduto e, a tal fine, è sufficiente che la relativa comunicazione
sia pervenuta nella sfera di conoscibilità del destinatario,
secondo quanto disposto dall’articolo 1335 Cc, con razionale
temperamento del principio della cognizione. Ma la lettera di cui,
come nel caso in esame, sia contestato il contenuto, non vale a provare
che la notizia in questione sia giunta nella sfera di conoscibilità
del debitore ceduto, poiché in tal caso l’onere gravante
sul cessionario non è compiutamente assolto.
La lettera, infatti, poteva avere qualsiasi contenuto, anche del tutto
estraneo alla cessione, o poteva non averne alcuno, anche per semplice
disguido di spedizione, pur sempre possibile. Del resto, l’assunto
del giudice a quo, secondo cui la mancanza di prova, da parte del
destinatario, circa il diverso contenuto della lettera, sta a dimostrare
l’avvenuta comunicazione della cessione, appare essere viziato
da evidente illogicità, ove si consideri doverosamente che
la busta della raccomandata poteva essere priva di contenuto o, invece,
avere un contenuto irrilevante e tale, quindi, da non richiedere di
essere conservato.
Devesi pertanto affermare il principio secondo cui la sola ricezione
della busta raccomandata da parte del destinatario non costituisce
prova del contenuto di essa e a tale principio vorrà uniformarsi
il giudice del rinvio.
La sentenza impugnata deve essere quindi cassata, con rinvio ad altra
sezione della Corte d’appello di Catanzaro, che provvederà
anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La
Corte, accoglie il ricorso. Cassa e rinvia ad altra sezione della
Corte d’appello di Catanzaro, anche per il regolamento delle
spese del giudizio di cassazione.
Così
deciso in Roma il 4 aprile 2005.
Depositata
in cancelleria il 12 maggio 2005.