Nell’ipotesi
in cui venga proposta opposizione direttamente avverso il verbale
di contestazione per violazione al codice della strada (non, dunque,
avverso, l’ordinanza-in-’giunzione del prefetto, il quale, in tal
caso, è dotato di propria legittimazione processuale passiva
ex art. 204 c.s.), la legittimazione passiva va riconosciuta, alternativamente,
sia alle singole amministrazioni centrali, cui appartengono i vari
Corpi autorizzati alla contestazione (nella specie, i Carabinieri,
e perciò il Ministro della difesa) sia ài Ministero
dell’interno, il quale, ai sensi dell’art. 11 cod. strada, possiede
specifiche competenze in materia di circolazione stradale. (In applicazione
di tale principio, la Corte ha respinto il ricorso dei Ministeri della
difesa e dell’interno, proposto contro la sentenza del Giudice di
pace, e fondato sul presupposto, che essa fosse stato inutiliter data
in ragione delta mancata presenza in giudizio della Prefettura; sentenza
con la quale era stato annullato il verbale di fermo amministrativo
e condannato il Ministero della difesa al pagamento delle spese di
custodia e giudizio).
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO.
II signor B.M. ha proposto opposizione dinanzi al Giudice di pace
di Reggio Calabria avverso il verbale di contestazione del 5 settembre
2000, con il quale i Carabinieri di Reggio Calabria (nucleo operativo
e radiomobile) avevano disposto il fermo amministrativo del veicolo
in suo possesso per la durata di tre mesi;
l’opposizione è stata notificata, su ordine del Giudice, al
Ministèro della difesa e alla Legione Carabinieri di Reggio
Calabria, ma non anche - secondo la prospettazione del ricorrente
- nei confronti della Prefettura;
con sentenza n. 104 del 15 febbraio-16 marzo 2001, il Giudice di pace
ha accolto l’opposizione, annullato il verbale di fermo amministrativo
e condannato il Ministero della difesa e la Legione Carabinieri di
Reggio Calabria al pagamento delle spese di custodia e di giudizio;
che contro tale pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione, affidata
ad un unico motivo, sia il Ministero della difesa che il Ministero
dell’interno;
che il signor B.M. non ha svolto difese in questa fase;
su richiesta del Presidente della sezione, il P.G. ha concluso, per
iscritto, ai sensi dell’art. 375.c.p.c., nei sensi indicati.
MOTIVI
DELLA DECISIONE.
Con
l’unico mezzo di ricorso (con il quale lamenta la nullità della
sentenza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.) i
ricorrenti si dolgono del fatto che la sentenza sarebbe stata pronunciata,
inutiliter, senza la presenza della Prefettura di Reggia Calabria,
litisconsorte necessario nel giudizio in oggetto;
tale nullità sarebbe rilevabile d’ufficio in ogni fase e grado
del processo e importerebbe la rimessione al giudice di primo grado;
la doglianza è manifestamente infondata, e ne importa il rigetto,
ai sensi dell’art. 375 c.p.c., avendo questa Corte più volte
affermato il principio di diritto secondo il quale, in, tema di sanzioni
amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada,
il ricorso al prefetto avversò il verbale di accertamento dell’infrazione
non costituisce presupposto processuale per poter legittimamente adire1
l’autorità giudiziaria ordinaria, con la conseguenza che l’interessato,
nelTimpugnare direttamente il predetto verbale di accertamento dell’infrazione,
deve convenire in giudizio non più il prefetto, bensì
l’autorità amministrativa da cui dipende l’organo accertatore
della violazione (Cass., sentt. nn. 14319 del 2001 e 17546 del 2003);
nella specie, l’accertamento è stato compiuto da agenti dell’Arma
dei Carabinieri, ed è legittimato in giudizio, secondo la giurisprudenza
di questa Corte, alternativamente, il Ministro della difesa o il Ministero
dell’interno;
secondo tale indirizzo interpretativo, nell’ipotesi in cui venga-proposta
opposizione direttamente avverso il verbale di contestazione, per
violazione al codice della strada (non, dunque, avverso l’ordinanza-ingiunzione
del prefetto, il quale, in tal caso, è dotato di propria legittimazione
processuale passiva ex art. 204 cod. strada), la legittimazione va
riconosciuta, alternativamente, sia alle singole amministrazioni centrali,
cui appartengono i vari Corpi autorizzati alla contestazione (nella
specie, i Carabinieri, e perciò II Ministro della difesa) sia
al Ministero dell’interno, il quale, ai sensi dell’art. 11 cod. strada,
possiede specifiche competenze in materia di circolazione stradale,
nonché ha il compito di coordinamento dei servizi di Polizia
stradale (Cass., sentt. nn. 15245 del 2001 e 387 del 1999);
in ogni caso, è del tutto estraneo al rapporto controverso
la Prefettura,1 come invece si sostiene da parte dei ricorrenti;
pertanto, il ricorso è manifestamente infondato e, ai sensi
dell’art. 375 c.p.c., se ne impone il rigetto,-senza necessità
di provvedere sulle spese, per non avere l’intimato svolto alcuna
attività difensiva in questa fase. (Omissis) [RIV-1104].