La
Suprema Corte torna a ribadire il proprio indirizzo in tema di violazioni
del codice stradale.
Nell’occasione,il Collegio ricorda di aver più volte affermato
che “la contestazione immediata imposta dall’art. 201 c.d.s. ha
un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio
e svolge funzione strumentale alla piena esplicazione del diritto di
difesa del trasgressore. La limitazione del diritto di conoscere subito
l’entità dell’addebito può trovare giustificazione solo
in presenza di motivi che la rendano impossibile, i quali devono essere,
pertanto, espressamente indicati nel verbale, conseguendone altrimenti
l’illegittimità dell’accertamento e degli atti successivi del
procedimento”.
Nel caso di specie, nel verbale di accertamento notificato al ricorrente,
gli accertatori avevano motivato l’inottemperanza all’art.
201 c.d.s. precisando che "la contestazione immediata non è
stata effettuata per l’impossibilità di fermare il veicolo nei
modi di legge”.
Ad avviso della Suprema Corte, tale espressione non esaurisce l’obbligo
imposto ex lege, risultando una mera riproduzione testuale dell’ipotesi
astratta indicata alla lett. E dell’art. 384 del regolamento di attuazione
del c.d.s. Essa, pertanto, “non consente di conoscere la ragione
concreta per la quale, nel caso di specie, non era stato possibile fermare
il veicolo del ricorrente per procedere alla contestazione immediata.
Manca, infatti, nel verbale qualsiasi riferimento, sia pure sommario,
alle circostanze di tempo, di luogo e di fatto che resero impossibile
la contestazione immediata da parte degli agenti verbalizzanti”.
Il Collegio, peraltro, ha, già, da tempo, attuato un giusto coordinamento
tra la disposizione ex art. 200 c.d.s. e la normativa di cui all’art.
14 l. 689/82, statuendo che “la disposizione generale sulle sanzioni
amministrative dettata dall’articolo 14 della legge n. 689 del 1981,
secondo cui è priva di effetto estintivo della obbligazione sanzionatoria
la mancata contestazione immediata della violazione, qualora sia stata
effettuata la tempestiva notifica del verbale di accertamento della
medesima non trova applicazione con riguardo alle violazioni del codice
della strada per le quali è stabilità una diversa e specifica
disciplina: a norma dell’articolo 200 del codice della strada, infatti,
la violazione, quando è possibile deve essere immediatamente
contestata al trasgressore e dell’avvenuta contestazione deve essere
redatto verbale contenente anche le dichiarazioni che gli interessati
chiedono vi siano inserite”; (cfr. ex multis Cass. civ., sez. I,
15/10/2003, n.15392; Cass. civ., sez. I, 20/09/2002, n.13774; Cass.
civ., sez. I, 28/06/2002, n.9502; Cass. civ., sez. I, 21/03/2002,
n.4048).
(Altalex, 11 maggio 2005. Nota
di Giuseppe Buffone)
Corte di cassazione
Sezione II civile
Sentenza 28 aprile 2005, n. 8837
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
Con ricorso
al Giudice di pace di Roma l’avv. F.P. proponeva opposizione al verbale
di accertamento n. 001676045, notificatogli in data 24 aprile 2001 dal
Comune di Roma, con cui gli si contestava di avere, in data 4 dicembre
2000, fatto uso durante la guida di telefono non a viva voce, dichiarando
l’impossibilità dei vigili urbani verbalizzanti di fermarlo nei
modi regolamentari ai fini della contestazione immediata della violazione.
Deduceva l’opponente la mancanza di motivazione in ordine alla dichiarata
impossibilità di immediata contestazione dell’illecito. Sosteneva,
inoltre, che nella stessa ora e giorno egli si trovava altrove, e precisamente
nel proprio studio, come risultava dai tabulati telefonici, che produceva,
chiedendosi altresì l’ammissione di prova al riguardo.
Il Comune di Roma non si costituiva.
Con sentenza 2234/2002 il Giudice di pace rigettava l’opposizione sul
duplice rilievo che l’impossibilità di immediata contestazione
risultava indicata nel verbale di accertamento e rientrava tra i casi
previsti dall’art. 384, lett. E, del regolamento di attuazione del codice
della strada, ed inoltre che il verbale redatto da pubblico ufficiale
faceva fede sino a querela di falso, che l’opponente non aveva proposto.
Contro la sentenza l’avv. P. ha proposto ricorso per cassazione per
tre motivi.
Nessuna attività difensiva ha svolto il comune di Roma.
MOTIVI
DELLA DECISIONE
1.1. Col
primo motivo si denuncia violazione di legge per avere il Giudice di
pace ritenuto sussistente nel caso di specie una delle ipotesi di impossibilità
di contestazione immediata indicate dall’art. 384, lett. E, del Regolamento
di attuazione del codice della strada, benché il verbale di accertamento,
a causa dell’estrema genericità dell’espressione usata dai verbalizzanti,
non indicasse nessuna delle ipotesi previste dalla norma regolamentare.
Col secondo motivo si denuncia l’erroneità della sentenza per
avere attribuito fede privilegiata al verbale di accertamento, benché
il Comune, rimasto contumace, non avesse provveduto al deposito degli
atti, e senza consentire al ricorrente di dimostrare i fatti sostenuti,
e cioè che egli, al momento dell’accertamento, non era presente
sul luogo.
Col terzo motivo si deduce la nullità della sentenza per mancanza
della lettura del dispositivo in udienza.
1.2. Per primo, in ordine logico, va esaminato il terzo motivo, il quale
è infondato.
Si legge infatti nel verbale di udienza del 18 gennaio 2002 che il giudicante
"decide come da separato dispositivo di cui dà lettura in
udienza".
1.3. Va ora esaminato il primo motivo, il quale merita, invece, accoglimento.
In tema di violazioni del codice stradale questa Corte ha più
volte affermato che la contestazione immediata imposta dall’art. 201
c.d.s. ha un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento
sanzionatorio e svolge funzione strumentale alla piena esplicazione
del diritto di difesa del trasgressore. La limitazione del diritto di
conoscere subito l’entità dell’addebito può trovare giustificazione
solo in presenza di motivi che la rendano impossibile, i quali devono
essere, pertanto, espressamente indicati nel verbale, conseguendone
altrimenti l’illegittimità dell’accertamento e degli atti successivi
del procedimento (ex plurimis: Cass. 11184/2001).
Nel caso di specie, nel verbale di accertamento notificato al ricorrente
si legge che "la contestazione immediata non è stata effettuata
per l’impossibilità di fermare il veicolo nei modi di legge".
Tale espressione, che riproduce testualmente l’ipotesi astratta indicata
alla lett. E dell’art. 384 del regolamento di attuazione del c.d.s.,
non consente di conoscere la ragione concreta per la quale, nel caso
di specie, non era stato possibile fermare il veicolo del ricorrente
per procedere alla contestazione immediata. Manca, infatti, nel verbale
qualsiasi riferimento, sia pure sommario, alle circostanze di tempo,
di luogo e di fatto che resero impossibile la contestazione immediata
da parte degli agenti verbalizzanti.
In accoglimento del motivo, la sentenza va, pertanto, cassata, ma senza
rinvio perché, stante la nullità del verbale di accertamento,
è possibile decidere anche nel merito accogliendo l’opposizione.
Resta assorbito il restante motivo di ricorso, attinente al merito.
Ricorrono giusti motivi per compensare tutte le spese.
P.Q.M.
La Corte
accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata senza rinvio e, decidendo
nel merito, accoglie l’opposizione compensando le spese.