Ancora
una sentenza della Cassazione sulla mancata
contestazione immediata delle sazioni accertate con misuratore di velocità.
L’ accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità
compiute a mezzo apparecchiature di controllo (autovelox), nell’ipotesi
in cui esse consentono la rilevazione dell’illecito solo in tempo successivo,
ovvero dopo che il veicolo sia già a distanza dal posto di accertamento,
è possibile effettuaando la contestazione tramite verbale notificato
al trasgressore in data successiva alla violazione.
Lo ha ribadito la Cassazione, ricordando che tale ipotesi è espressamente
prevista dall’art. 384 reg. cod. strada, il quale stabilisce che
in caso di impossibilità della contestazione immediata per essere
stato comunque il veicolo nell’impossibilità di essere fermato
in tempo utile o nei modi regolamentari, ovvero per l’impossibilità
di raggiungerlo per essere lanciato a eccessiva velocità, in
cui è inquadrarle l’accertamento della violazione a mezzo di
apparecchiature autovelox in esame, la contestazione può pur
sempre essere effettuata successivamente pur essendo necessario in tal
caso che siano indicate a verbale le ragioni per le quali non sia stata
possibile la contestazione immediata.
Cassazione Civile
Sentenza n. 5528 del 14-03-2005
Svolgimento
del processo
Con ricorso depositato in data 9-3-2001 P. G. adiva il giudice di pace
di Chiaromonte, proponendo opposizione avverso la ordinanza-ingiunzione
emessa in data 18-1-2001 dal Prefetto di Potenza, notificata in data
19-2-2001, con la quale veniva ingiunto ad esso opponente il pagamento
della sanzione amministrativa di lire 510.500 per violazione dell’art.
142. A base della proposta opposizione veniva addotta la mancata contestazione
immediata della infrazione, in assenza di giustificati motivi.
La opposta Prefettura di Potenza non si costituiva in giudizio. Il giudice
di pace accoglieva l’opposizione.
Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l’amministrazione dell’Interno
sulla base di un motivo cui non resiste il P.
Motivi
della decisione
Con l’unico
motivo di ricorso l’Amministrazione dell’interno deduce sotto il profilo
della violazione di legge e del vizio motivazionale che erroneamente
la sentenza impugnata ha ritenuto che l’omessa contestazione immediata
dell’infrazione abbia determinato la nullità dell’ordinanza -
ingiunzione e che la motivazione in ordine a tale circostanza fosse
insufficiente.
Il motivo è fondato.
Invero l’articolo 201 del codice della strada espressamente prevede
che " qualora la contestazione immediata dell’infrazione non sia
possibile" deve essere notificato entro un certo termine il verbale
di contestazione contenente oltre agli estremi della violazione le ragioni
per cui la contestazione immediata non è stata possibile.
Tale norma trova applicazione anche in riferimento alle violazioni per
eccesso di velocità accertate tramite autovelox.
Questa Corte ha già avuto occasione di affermare che in materia
di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità
compiute a mezzo apparecchiature di controllo (autovelox), nell’ipotesi
in cui esse consentono la rilevazione dell’illecito solo in tempo successivo,
ovvero dopo che il veicolo sia già a distanza dal posto di accertamento,
è possibile effettuare la contestazione tramite verbale notificato
al trasgressore in data successiva alla violazione.
Tale ipotesi è espressamente prevista dall’art. 384 reg. cod.
strada, che stabilisce che in caso di impossibilità della contestazione
immediata per essere stato comunque il veicolo nell’impossibilità
di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari, ovvero per
l’impossibilità di raggiungerlo per essere lanciato a eccessiva
velocità, in cui è inquadrarle l’accertamento della violazione
a mezzo di apparecchiature autovelox in esame, lacontestazione può
pur sempre essere effettuata successivamente pur essendo necessario
in tal caso che siano indicate a verbale le ragioni per le quali non
sia stata possibile la contestazione immediata (Cass. 3836/01; Cass
12330/99).
A tal fine appare del tutto adeguata la motivazione fornita dall’autorità
amministrativa che ha dato esattamente conto della sussistenza delle
condizioni previste dalla legge per non dar luogo alla contestazione
immediata e cioè che l’apparecchio consentiva la rilevazione
solo dopo che il veicolo era transitato ovvero era già a distanza
dalla pattuglia accertatrice. A tale proposito a nulla rileva che la
clausola utilizzata sia una clausola di stile dal momento che la stessa
da esattamente conto dell’accadimento e giustifica quindi le ragioni
della mancata contestazione immediata.
Il ricorso va, pertanto, accolto.
La sentenza impugnata va di conseguenza cassata e, sussistendo i presupposti
di cui all’art. 384 c.p.c. può procedersi alla decisione nel
merito rigettando l’opposizione. Il B. va condannato alle spese del
giudizio liquidate in euro 1600,00 di cui euro 1500,00 per onorali oltre
spese prenotate a debito.
P.Q.M.
Accoglie
il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta
l’opposizione.
Condanna il resistente al pagamento delle spese di giudizio liquidate
in euro 600,00 di cui euro 500,00 per onorali oltre spese prenotate
a debito.
Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2005.
Depositato
in Cancelleria il 14 marzo 2005