Giudizio per decreto – Opposizione – Richiesta di oblazione – Autonomia delle due istanze – Sussistenza. Guida in stato di ebbrezza – reato commesso prima dell’entrata in vigore del D.L.vo n. 274/2000 – Reato punito con pena detentiva congiunta con pena pecuniaria – Reato dei competenza del giudice di pace – Applicazione, ex art. 52, comma 2 lett. C) D.L.vo n. 27/2000, della pena pecuniaria della specie corrispondente o della pena della permanenza domiciliare ovvero della pena al lavoro di pubblica utilità – Oblazione facoltativa – Ammissibilità |
L’oblazione
facoltativa nelle contravvenzioni punite con pene alternative è
ammissibile anche nei reati attribuiti alla competenza del giudice di
pace puniti con la pena pecuniaria o, in alternativa, con la permanenza
domiciliare ovvero con il lavoro di pubblica utilità, poiché
tali ultime sanzioni devono essere equiparate, per ogni effetto giuridico,
alle pene detentive della specie corrispondente a quella della pena
originaria, ai sensi dell’art. 58, comma 1, D.L.vo 28 agosto 2000
n. 274. (Fattispecie in tema di contravvenzione per guida in stato di
ebbrezza prevista dall’art. 186, comma 2, c.s., commessa prima
dell’entrata in vigore del D.L.vo 28 agosto 2000 n. 274, in relazione
alla quale il giudice rigettava la domanda di oblazione) (Cass. Pen.,
Sez. IV, 8 aprile 2003, n. 16345) [RV-0604] |
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