Patente – Revoca e sospensione – Sospensione |
In
tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada,
la sospensione della patente di guida in conseguenza di eventi lesivi
da incidente stradale (artt. 222 e 223 c.s.) è configurata dal
vigente codice della strada come sanzione amministrativa (pur essendo
applicabile dal giudice penale per effetto della vis attractiva esercitata
dal processo, se questo è in corso), con la conseguenza che,
allorché manchino i presupposti per la procedibilità penale,
come nel caso di difetto di querela, il potere di irrogare la sanzione
in via cautelare resta attribuito al Prefetto, ex art.223, comma secondo,
cit., a condizione che sussistono "fondati elementi di una evidente
responsabilità" del soggetto in ordine ad un evento di danno
alla persona dipendente da una violazione del codice della strada.
(Cass. Civ., Sez. I, 8 agosto 2003, n. 11967) [RIV070804] |
|