Giudizio
per decreto – Opposizione – Richiesta di oblazione –
Autonomia delle due istanze – Sussistenza. |
Nell’ipotesi
in cui, contestualmente all’opposizione a decreto penale, venga
presentata domanda di oblazione, le due istanze restano sostanzialmente
e processualmente autonome, con la conseguenza che la reiezione dell’oblazione
non comporta automaticamente l’inammissibilità dell’opposizione.
(Fattispecie in cui il Gip ha erroneamente ritenuto non suscettibile
di oblazione, richiesta con l’atto di opposizione a decreto penale
di condanna, il reato di cui all’art. 186, comma 2, c.s., commesso
prima dell’entrata in vigore del D.L.vo 28 agosto 2000 n. 274 che
ha modificato, all’art. 52, il regime sanzionatorio per i reati
devoluti alla competenza del giudice di pace, stabilendo, nel secondo
comma, lett. C), che, quando il reato è punito con la pena della
reclusione o dell’arresto congiunta con quella della multa o dell’ammenda,
si applica la pena pecuniaria della specie corrispondente o la pena
della permanenza domiciliare ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità,
dovendo equipararsi tali ultime sanzioni, per ogni effetto giuridico,
alle pene detentive della specie corrispondente a quella della pena
originaria, ai sensi dell’art. 58, comma 1, del D.L.vo 28 agosto
2000 n. 274) (Cass. Pen., Sez. IV, 8 aprile 2003, n. 16345) [RV-0604] |
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