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Corte di Cassazione 07/04/2005

Giurisprudenza di legittimità - Giudizio per decreto – Opposizione – Richiesta di oblazione – Autonomia delle due istanze – Sussistenza. Guida in stato di ebbrezza – reato commesso prima dell’entrata in vigore del D.L.vo n. 274/2000 – Reato punito con pena detentiva congiunta con pena pecuniaria – Reato dei competenza del giudice di pace – Applicazione, ex art. 52, comma 2 lett. C) D.L.vo n. 27/2000, della pena pecuniaria della specie corrispondente o della pena della permanenza domiciliare ovvero della pena al lavoro di pubblica utilità – Oblazione facoltativa – Ammissibilità

Giudizio per decreto – Opposizione – Richiesta di oblazione – Autonomia delle due istanze – Sussistenza.
Guida in stato di ebbrezza – reato commesso prima dell’entrata in vigore del D.L.vo n. 274/2000 – Reato punito con pena detentiva congiunta con pena pecuniaria – Reato dei competenza del giudice di pace – Applicazione, ex art. 52, comma 2 lett. C) D.L.vo n. 27/2000, della pena pecuniaria della specie corrispondente o della pena della permanenza domiciliare ovvero della pena al lavoro di pubblica utilità – Oblazione facoltativa – Ammissibilità

Nell’ipotesi in cui, contestualmente all’opposizione a decreto penale, venga presentata domanda di oblazione, le due istanze restano sostanzialmente e processualmente autonome, con la conseguenza che la reiezione dell’oblazione non comporta automaticamente l’inammissibilità dell’opposizione. (Fattispecie in cui il Gip ha erroneamente ritenuto non suscettibile di oblazione, richiesta con l’atto di opposizione a decreto penale di condanna, il reato di cui all’art. 186, comma 2, c.s., commesso prima dell’entrata in vigore del D.L.vo 28 agosto 2000 n. 274 che ha modificato, all’art. 52, il regime sanzionatorio per i reati devoluti alla competenza del giudice di pace, stabilendo, nel secondo comma, lett. C), che, quando il reato è punito con la pena della reclusione o dell’arresto congiunta con quella della multa o dell’ammenda, si applica la pena pecuniaria della specie corrispondente o la pena della permanenza domiciliare ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità, dovendo equipararsi tali ultime sanzioni, per ogni effetto giuridico, alle pene detentive della specie corrispondente a quella della pena originaria, ai sensi dell’art. 58, comma 1, del D.L.vo 28 agosto 2000 n. 274) (Cass. Pen., Sez. IV, 8 aprile 2003, n. 16345) [RV-0604]
Art. 186


Giovedì, 07 Aprile 2005
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