Patente
– Revoca e sospensione – Sospensione
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In materia
di applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente
di guida ai sensi dell’art. 224 c.s., la differenza di finalità
e presupposti tra il provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria
della patente di guida e la sanzione accessoria della sospensione della
patente applicata dal giudice penale, all’esito dell’accertamento
di violazione del codice stradale, rende impossibile computare il periodo
di sospensione provvisoria nella determinazione della durata della sanzione
amministrativa definitivamente applicabile dal giudice. Tuttavia, ciò
non comporta che i due periodi di sospensione siano cumulabili, giacchè
essi sono, invece, complementari. Ed invero, la sospensione provvisoria
disposta dal prefetto e quella definitiva disposta dal giudice incidono
sull’autore della violazione per il medesimo fatto, per il quale
il codice della strada prevede, come sanzione amministrativa accessoria,
una sola sospensione della patente di guida per un periodo che va da
un minimo a un massimo, anche se l’applicazione, prima di essere
definitiva, può essere provvisoria e anche se all’applicazione
provvisoria e a quella definitiva procedono distinte autorità.ne
consegue che è il prefetto, organo di esecuzione della sanzione
amministrativa accessoria, a dover provvedere alla detrazione, obbligatoria,
del periodo di sospensione eventualmente presofferto, e senza che vi
sia bisogno di esplicita dichiarazione al riguardo da parte dell’autorità
giudiziaria procedente. (Cass. Civ., Sez. I, 8 agosto 2003, n. 11974)
[RIV070804] |
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