Autotrasporto
– Obbligo di cronotachigrafo - Guasto
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In relazione
alla fattispecie prevista dall’art. 179 del codice della strada,
che sanziona il titolare della licenza o dell’autorizzazione al
trasporto di cose il quale, in particolare, mette in circolazione un
veicolo con cronotachigrafo non funzionante, sussiste la colpa del predetto
titolare nelle seguenti ipotesi:1) se il veicolo ha iniziato la circolazione
già con il tachigrafo non funzionante, perché il titolare
dell’autorizzazione deve vigilare che il veicolo sia messo in circolazione
nelle condizioni prescritte dalla legge; 2) se il fatto che ha reso
non funzionante il cronotachigrafo si è verificato nel corso
della circolazione, qualora tale fatto successivo sia in qualche modo
rimproverabile a esso titolare. (Cass. Civ., Sez. I, 20 agosto 2003,
n. 12244) [RIV070804] |
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