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Corte di Cassazione 31/03/2005

Giurisprudenza di legittimità - Autotrasporto – Obbligo di cronotachigrafo - Guasto

Autotrasporto – Obbligo di cronotachigrafo - Guasto

In relazione alla fattispecie prevista dall’art. 179 del codice della strada, che sanziona il titolare della licenza o dell’autorizzazione al trasporto di cose il quale, in particolare, mette in circolazione un veicolo con cronotachigrafo non funzionante, sussiste la colpa del predetto titolare nelle seguenti ipotesi:1) se il veicolo ha iniziato la circolazione già con il tachigrafo non funzionante, perché il titolare dell’autorizzazione deve vigilare che il veicolo sia messo in circolazione nelle condizioni prescritte dalla legge; 2) se il fatto che ha reso non funzionante il cronotachigrafo si è verificato nel corso della circolazione, qualora tale fatto successivo sia in qualche modo rimproverabile a esso titolare. (Cass. Civ., Sez. I, 20 agosto 2003, n. 12244) [RIV070804]
Art. 179.


Giovedì, 31 Marzo 2005
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