Il danneggiato
che ha agito direttamente nei confronti dell’assicuratore per il risarcimento
del danno da incidente stradale ha diritto ad essere risarcito anche
del danno da ritardo nel ricevere il risarcimento, pur in mancanza di
una specifica domanda in questo senso.
Suprema
Corte di Cassazione
Sezione
III Civile
Sentenza
n. 22379 del 29 novembre 2004
(Presidente
G. Nicastro, Relatore M.M. Chiarini)
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
Con citazione
del 6 dicembre 1990 P. Renzo e i L. Marianna, P. Vania e P. Paola, convenivano
dinanzi al Tribunale di Pisa la s.p.a. La Fondiaria, quale impresa designata
per la Toscana, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subìti
per la morte di P. Monica rispettivamente figlia e sorella investita
in data 31 dicembre 1989 da un’ auto rimasta sconosciuta.
La convenuta chiedeva il rigetto delle domande.
Con sentenza del primo aprile 1996 il Tribunale di Pisa le accoglieva
e liquidava agli attori, a titolo di risarcimento, la complessiva somma
di £. 250.000.000 (£.100.000.000 per ciascun genitore e £. 25.000.000
per ciascuna sorella), riducendo la condanna dell’assicurazione, ai
sensi dell’art. 19, primo comma, lett. A legge 990/1969, in proporzione
del massimale minimo di legge £.200.000.000 a persona, così aggiornato
per effetto della sentenza della Corte Costituzionale 560/1987 a £.
80.000.000 per ciascun genitore e a
£. 20.000.000 per ciascuna sorella, oltre interessi dal sinistro al
saldo.
La Fondiaria interponeva appello anche per la condanna al pagamento
degli interessi.
Proponevano appello incidentale gli appellati per l’inadeguatezza dell’ammontare
del danno riconosciuto, rilevando come ".. i limiti di cui all’ art.
21 legge 990/1969 non si applicano agli interessi moratori dovuti per
il ritardato adempimento da parte del Fondo, salva la prova della non
colpevolezza del ritardo".
Con sentenza del 13 novembre 2000 la Corte di Appello di Firenze, in
accoglimento parziale dell’impugnazione della Fondiaria, dichiarava
non dovuti gli interessi moratori oltre il massimale in mancanza di
apposita, specifica domanda da parte dei danneggiati, a tal fine non
potendo esser ritenuta idonea la domanda di condanna dell’assicuratore
"alla svalutazione e interessi", o a "tutti i danni", né l’eventuale,
relativa domanda, se proposta in appello, perché nuova.
Avverso questa sentenza ricorrono per Cassazione P. Renzo, L. Marianna,
P. Vania e P. Paola per un motivo, cui resiste la s.p.a. La Fondiaria
Assicurazioni.
MOTIVI
DELLA DECISIONE
Deducono
i ricorrenti: "Violazione o falsa applicazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c.
in merito alla mancata condanna alla corresponsione degli interessi
moratori nei confronti della società Fondiaria Assicurazioni s.p.a.".
La domanda avanzata in primo grado dinanzi al Tribunale di Pisa era
comprensiva anche della richiesta degli interessi dipendenti dal mancato
tempestivo adempimento da parte dell’assicurazione.
Infatti le conclusioni di primo grado erano del seguente tenore: "...
condannare la società La Fondiaria s.p.a., nella qualità, a pagare agli
attori ... il risarcimento dei danni tutti, personali, morali e materiali
patiti, nonché a rimborsare agli stessi le somme erogate in dipendenza
del decesso della loro congiunta ... con rivalutazione monetaria secondo
gli indici ISTAT dalla data della richiesta al saldo e con gli interessi
di legge sulla somma rivalutata sempre per lo stesso periodo, con ogni
conseguenziale pronuncia di ragione e di legge.." Pertanto la domanda
non era generica e ricomprendeva invece la condanna al pagamento degli
interessi moratori dipendenti dal comportamento defatigatorio dell’assicurazione,
mantenuto anche in appello. Il ritardo nell’adempimento dell’obbligazione
da parte dell’assicuratore determina a favore dei danneggiati il diritto
alla percezione degli interessi moratori ai sensi dell’art. 1224 cod.
civ., calcolati sul massimale di polizza, con decorrenza dal sessantesimo
giorno dalla richiesta di cui all’art. 22 legge 990/1969, essendo nella
specie accertabile la fondatezza della richiesta risarcitoria e quindi
della responsabilità dell’assicuratore per non averla soddisfatta in
base alle modalità del sinistro, desumibili dal rapporto dei CC..
Conseguentemente i danneggiati, nel lamentare in appello la mancata
corresponsione degli interessi oltre il massimale non hanno proposto
una domanda nuova.
La censura è fondata alla luce della recente giurisprudenza di questa
Sezione che ha superato il precedente, maggioritario, orientamento secondo
il quale per riconoscere al danneggiato, che ha agito direttamente nei
confronti dell’assicuratore per il risarcimento del danno provocatogli
dal danneggiante, il pregiudizio economico derivatogli dal ritardo nel
ricevere l’indennizzo, era necessaria una specifica, apposita domanda
nei confronti dell’assicuratore. L’ultimo orientamento, infatti, valorizzando
la considerazione che il fatto costitutivo del diritto ad ottenere il
risarcimento del predetto pregiudizio è il ritardo colpevole dell’assicuratore
nell’adempiere il suo obbligo (Cass. 10725/2003), e richiamando qualche
precedente decisione di questa stessa Sezione secondo la quale "nell’azione
diretta proposta dal danneggiato in un incidente stradale nei confronti
dell’impresa assicuratrice del responsabile, ai sensi dell’art. 18 legge
n.990 del 1969, la domanda di integrale risarcimento del i danno deve
ritenersi comprensiva sia della somma rappresentata dal massimale di
polizza, sia. delle altre somme che al massimale possono essere aggiunte
per interessi moratori, rivalutazione monetaria e spese" (Cass. 5/1994
e 5270/2000) ha concluso che l’allegazione, da parte del danneggiato,
della costituzione in mora dell’assicuratore, ai sensi dell’ art. 22
legge 990/1969, accompagnata dalla domanda di condanna di questo al
pagamento degli interessi moratori e di maggior danno da svalutazione
monetaria sulla somma capitale a titolo di risarcimento ovvero anche
soltanto dalla domanda di integrale risarcimento del danno non può non
significare, anche in assenza di formale domanda in tal senso, domanda
di condanna dell’assicuratore a risarcirgli anche il danno da ritardo
nel ricevere il risarcimento, e benché l’ammontare complessivo possa
superare il massimale di polizza.
Diversamente opinando, infatti, si
attribuirebbe al danneggiato una volontà abdicativa del corrispondente
suo diritto ad una parte dei danni subiti in conseguenza del sinistro
stradale, certamente in contrasto con la sua volontà di esser risarcito
invece di essi nella loro totalità, e quindi compresi quelli conseguenti
al fatto illecito dell’assicuratore e perciò autonomo da quello del
danneggiante per aver colpevolmente tardato nel corrispondergli l’indennizzo
il cui danno, in quanto il debito indennitario è di valuta, è disciplinato
dall’art. 1224 cod. civ. (primo e secondo comma, cod. civ).
Questo criterio interpretativo della domanda del danneggiato deve esser
ribadito e perciò la sentenza di appello va cassata in relazione alla
responsabilità inframassimale della s.p.a. La Fondiaria, dichiarata
dai
giudici di appello sul presupposto che la relativa domanda è stata formulata
dai P. espressamente soltanto in comparsa conclusionale in primo grado,
e la causa va rinviata per un nuova interpretazione della stessa, contenuta
nell’atto di citazione e precisata nel corso del giudizio e fino all’udienza
di conclusioni, secondo la disciplina dettata dall’art. 184 cod. proc.
civ. nella formulazione previgente alla novella introdotta con legge
353/1990 applicabile ratione temporis alla luce del criterio innanzi
richiamato al fine di accertare poi l’eventuale colpevolezza della mora
del Fondo di Garanzia nel corrispondere l’indennizzo ai P..
Concludendo il ricorso va accolto.
I giudici del rinvio provvederanno altresì a liquidare le spese, anche
del giudizio di Cassazione.
PER
QUESTI MOTIVI
La
Corte accoglie il ricorso: cassa e rinvia ad altra Sezione della Corte
di Appello di Firenze, anche per le spese del giudizio di Cassazione
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22379 del 29 novembre 2004, superando il precedente orientamento giurisprudenziale secondo il quale per riconoscere al danneggiato, che ha agito direttamente nei confronti dell’assicuratore per il risarcimento del danno provocatogli dal danneggiante, il pregiudizio economico derivatogli dal ritardo nel ricevere l’indennizzo, era necessaria una specifica, apposita domanda nei confronti dell’assicuratore.
(Altalex, 10 marzo 2005. Nota a cura di C.D.Fabio Mastrorosa)