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Corte di Cassazione 09/03/2005

Giurisprudenza di legittimità - Responsabilità civile della pubblica amministrazione ed art. 2051 c.c.

Cassazione , sez. III civile, sentenza 23.02.2005 n° 3745
da "Altalex"
Responsabilità civile della pubblica amministrazione ed art. 2051 c.c.
Cassazione , sez. III civile, sentenza 23.02.2005 n° 3745

(Giuseppe Buffone) : Con la pronuncia in esame, la Suprema Corte ritorna sul tema della responsabilità civile della Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 2051 c.c. , ovvero per danno cagionato da cose in custodia, vexata quaestio oggetto di aperto contrasto giurisprudenziale.

L’applicazione dell’art. 2051 c.c. , sul piano pratico processuale, ha il vantaggio per il danneggiato di far operare ex lege una presunzione di colpa a carico del custode, esonerando l’attore dal dover provare l’elemento soggettivo, (richiesto dall’art. 2043 c.c.), ed ammettendo, quale prova liberatoria, solo la dimostrazione in giudizio del fortuito, (art. 2051 c.c. , ipotesi di responsabilità indiretta oggettiva per alcuni autori, di colpa presunta, per altro indirizzo).

In tema di responsabilità civile derivante da lamentata cattiva manutenzione delle strade, l’inapplicabilità della presunzione ex art. 2051 c.c. , comporta l’applicazione dell’art. 2043 c.c. cui consegue l’onere di dover provare la presenza della cd. "insidia", figura giurisprudenziale sintomatica della colpa dell’ente pubblico, ed onere, spesso, eccessivo e sproporzionato sul piano processuale oltre che non ispirato al cd. principio della "vicinanza della prova".

Nell’occasione, il Collegio aderisce all’indirizzo maggioritario, statuendo che " la presunzione di responsabilità ex art. 2051 non è applicabile nei confronti della P.A. per quelle categorie di beni che sono oggetto di utilizzo generale e diretto da parte di terzi perché in questi casi non è possibile un efficace controllo ed una continua vigilanza da parte della P.A. tale da impedire l’insorgere di cause di pericolo per i cittadini… deve essere (dunque) applicato l’art. 2043 c.c., che impone l’osservanza della norma primaria del neminem laedere.

Si tratta dell’indirizzo intermedio, (cd. ponderato), che non esclude ab origine l’applicabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c. ma suggerisce una valutazione delle condiciones rebus sic stantibus, (Trib. Bologna, 06/10/2003 in Gius, 2004, 3, 421; Cass. civ., sez. III, 23/07/2003, n.11446 in Mass. Giur. It., 2003).

E’, peraltro, l’interpretazione data all’art. 2051 c.c. dalla Consulta, (Corte cost., 10/05/1999, n.156 in Giust. Civ., 1999, I, 1927): "l’art. 2051 c.c., a norma del quale il proprietario di cose che abbiano cagionato danni a terzi è responsabile solo in quanto ne sia custode, non si applica alla p.a. nel caso in cui sul bene di sua proprietà, indipendentemente dal carattere demaniale, non sia possibile - per la notevole estensione e per le modalità di uso, diretto e generale, da parte di terzi, sulla scorta di indagini concrete del giudice - un continuo ed efficace controllo idoneo ad impedire l’insorgere di cause di pericolo per gli utenti.

Su posizioni diverse, tuttavia, si è posto quell’orientamento che ha optato per una applicazione incondizionata dell’art. 2051 c.c. , anche nei confronti della P.A. , specificamente in tema di circolazione stradale, essendo, per espressa disposizione di legge, l’ente pubblico proprietario delle strade e delle autostrade.

Consegue in diritto che "la regola posta dall’art. 2051 c.c., in base alla quale il custode è responsabile del danno provocato dalla cosa a meno che non provi il fortuito, trova applicazione nei confronti della P.A. proprietaria dell’autostrada ovvero del concessionario". La stessa pronuncia, tuttavia, sembra introdurre un correttivo in logica precisando che "per le autostrade, contemplate dall’articolo 2 del vecchio e del nuovo codice della strada e per loro natura destinate alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, l’apprezzamento relativo all’effettiva «possibilità» del controllo alla stregua degli indicati parametri non può che indurre a conclusioni in via generale affermative, e dunque a ravvisare la configurabilità di un rapporto di custodia per gli effetti di cui all’articolo 2051 del codice civile", (Cass. civ., sez. III, 15/01/2003, n.488 in Guida al Diritto, 2003, 9, 43; si veda, anche Cass. civ., sez. III, 04/11/2003, n.16527).

Superato, infine, può dirsi quell’indirizzo che riteneva inapplicabile la presunzione di cui all’art. 2051 c.c. in termini molto più rigorosi, lasciando poco respiro ad interpretazioni diverse, ritenendo che non potesse configurarsi tra la Pubblica Amministrazione ed il bene demaniale un rapporto di custodia, proprietà o signoria nei termini di cui all’art. 2051 c.c., (cfr. Cass. Civ. 58/1982 e Cass. Civ. 5990/98).

Allo stato, in mancanza di una statuizioni delle Sezioni Unite, l’interprete ha libertà di applicare l’art. 2051 c.c. nei confronti della P.A. utilizzando il criterio giurisprudenziale della "possibilità" del controllo alla stregua dei parametri di estensione e dimensione del bene demaniale oggetto della controversia.


(Altalex, 9 marzo 2005. Nota di Giuseppe Buffone)


Mercoledì, 09 Marzo 2005
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