Autotrasporto
– Materiali pericolosi – Verbale privo di riferimenti e di indicazioni
a qualcuno dei precetti contenuti nell’art. 168 c.s.
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L’art.
168 c.s., riguardante la disciplina del trasporto su strada dei materiali
pericolosi, nel testo applicabile ratione temporis prima delle modifiche
introdotte dall’art. 20 D.L.vo n.50’7 del 1999, consta di tre
gruppi di precetti e conseguenti previsioni sanzionatorio, stabilite,
rispettivamente, ai commi 7, 8 e 9, nonché quanto a quest’ultimo,
anche attraverso il rinvio ai precetti contenuti nei commi 2, 3 e 4. Pertanto,
il ricorso per cassazione del comune, proposto avverso la sentenza del
tribunale che ha annullato il verbale della polizia municipale, contenente
l’accertamento di una violazione dell’art. 168, in riferimento
all’inosservanza del "marginale" n. 10321 dell’Allegato
B alla direttiva comunitaria n. 94/55/CE del 21 novembre 1994, per la
sosta di un semirimorchio vuoto, ma non "bonificato" dai residui
di carburante trasportato, in quanto privo dei necessari riferimenti ad
alcuno dei diversi precetti contenuti nell’art. 168, ed alle fonti
normative nazionali ivi richiamate per la loro integrazione, è
inammissibile perché non consente di identificare quale sia la
regola normativa che si assume violata dall’utente della strada.
(Cass. Civ., Sez. I, 1 agosto 2003, n. 11733) [RIV070804]
Art. 168 |
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