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Corte di Cassazione 11/02/2005

Giurisprudenza di legittimità - Depenalizzazione – Accertamento delle violazioni amministrative – Contestazione – Notificazione – Cartella esattoriale per la riscossione – Opposizione – Condizioni

Depenalizzazione – Accertamento delle violazioni amministrative – Contestazione – Notificazione – Cartella esattoriale per la riscossione – Opposizione – Condizioni

La cartella esattoriale notificata ai fini della riscossione di sanzioni amministrative irrogate per violazioni al codice della strada è impugnabile per ragioni che variano a seconda che il trasgressore sia già stato posto in condizioni di difendersi – mediante contestazione o notifica del verbale di accertamento ovvero notifica dell’ordinazione-ingiunzione – o, invece, la cartella rappresenti il primo atto che lo pone in condizione di contraddire, potendosi, in tal caso, proporre opposizione nel termine, previsto dall’art.22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, di trenta giorni dalla notifica (non, ovviamente della ordinanza-ingiunzione ma) della cartella stessa. (Corte Cass., Sez. I, 2 marzo 2004, n. 4194) [RIV070804].

 

















Venerdì, 11 Febbraio 2005
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