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Corte di Cassazione 12/01/2005

All’apertura dell’Anno Giudiziario preoccupazione anche per le troppe cause Reati impuniti, l’allarme della Cassazione

Relazione Pg Suprema Corte di Cassazione 11.1.2005
All’apertura dell’Anno Giudiziario preoccupazione anche per le troppe cause
Reati impuniti, l’allarme della Cassazione
(Relazione Pg Suprema Corte di Cassazione 11.1.2005)

Aumenta in Italia il numero dei reati, e la maggior parte di essi rimane impunita. L’allarme è stato lanciato dal Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, Francesco Favara, in occasione dell’apertura dell’Anno Giudiziario.
Nella sua lunga relazione l’Alto Magistrato ha spiegato che tra il primo luglio 2003 ed il 30 giugno 2004 nel nostro paese sono aumentate le truffe - aumento attribuibile, secondo Favara, soprattutto all’incremento delle truffe informatiche mediante l’uso della telefonia mobile e di Internet - le violenze sessuali, i maltrattamenti in famiglia e verso i bambini, i sequestri di persona e gli omicidi tentati e consumati. In compenso, una leggera diminuzione si registra per i reati legati agli stupefacenti, per i furti, le rapine e le estorsioni. Il Procuratore Generale della Cassazione ha manifestato particolare preoccupazione per il fatto che, a fronte dell’aumento dei crimini, gli autori dell’81% dei delitti denunciati restano sconosciuti, ed un grosso numero di reati resta senza un responsabile. Favara ha infine denunciato, come problema principale, l’eccessiva durata dei processi, "strettamente dipendenti dalla loro qualità", in quanto, se si pensa che per ogni causa civile vi sono almeno due parti interessate, e che ogni processo penale coinvolge un numero di persone, come imputati o come parti lese, certamente superiore al numero dei processi penali pendenti, "si ha subito la sensazione concreta dell’entità dell’interesse e del malcontento che per la giustizia hanno i cittadini". (11 gennaio 2005).

FRANCESCO FAVARA Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte Suprema di Cassazione RELAZIONE SULL’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA NELL’ANNO 2004 ROMA, 11 GENNAIO 2005

SALUTO *

LA GIUSTIZIA ITALIANA E L’EUROPA *

I problemi della giustizia. *

Il processo di integrazione europea *

Rapporto tra giurisdizione italiana e giurisdizione della Corte di Strasburgo *

LA GIUSTIZIA CIVILE *

A) ASPETTI GENERALI *

I tempi e i numeri della giustizia civile. *

Considerazioni sull’andamento dei processi *

L’attuazione del regolamento sul c.d. processo telematico *

Il processo societario *

B) ASPETTI PARTICOLARI *

I procedimenti in materia di diritto di famiglia *

La giustizia minorile *

Controversie in materia di lavoro e previdenza sociale *

LA GIUSTIZIA PENALE *

Flussi quantitativi e dati statistici *

L’attività del giudice di pace *

A) ASPETTI GENERALI. GIUSTIZIA PENALE ED EFFICACIA *

Le finalità del processo penale. La mediazione costituzionale *

La ipercriminalizzazione *

Efficacia del processo: *

a) I "costi" delle indagini preliminari e delle attività difensive. *

b) Il rapporto delle indagini preliminari con i riti speciali ed il dibattimento *

c) I mezzi di impugnazione *

d) I procedimenti cautelari *

e) Le patologie processuali *

B) I VARI TIPI DI CRIMINALITA’. L’AZIONE DI CONTRASTO *

L’andamento della criminalità. Considerazioni generali *

La criminalità organizzata *

a) La criminalità organizzata di origine nazionale *

b) La criminalità di origine straniera *

c) Immigrazione clandestina *

Terrorismo e reati contro lo Stato *

a) Terrorismo interno *

b) Terrorismo internazionale *

Le altre principali manifestazioni criminose *

a) Reati contro la pubblica amministrazione *

b) Criminalità economica *

c) Omicidi, sequestri di persona a scopo di estorsione, rapine, estorsioni, furti, ecc. *

d) Reati in tema di stupefacenti *

e) Reati inerenti alla sfera sessuale *

f) Reati in materia di tutela dell’ambiente e del territori; violazioni edilizie ed urbanistiche *

g) Sicurezza sul lavoro e tutela della salute *

h) Reati in materia di criminalità informatica *

i) Criminalità minorile *

La Direzione nazionale antimafia *

Polizia giudiziaria e strutture investigative *

C) L’ESECUZIONE DELLA PENA *

LA CORTE DI CASSAZIONE E LA PROCURA GENERALE *

I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI *

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEGLI UFFICI. STRUTTURE *

L’AVVOCATURA *

CONSIDERAZIONI FINALI *

SALUTO

INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO

2005

LA GIUSTIZIA ITALIANA E L’EUROPA

I problemi della giustizia.

Anche nel 2004 i problemi e le vicende della giustizia sono stati al centro dell’attenzione generale. La contrastata riforma dell’ordinamento giudiziario, taluni processi importanti, alcune sentenze della Corte di cassazione e anche di giudici di merito che hanno toccato temi sensibili, come quelli della famiglia e della vita sociale, hanno avuto sempre vasta eco nelle cronache dei giornali e hanno animato dibattiti e polemiche. Basta leggere le rassegne stampa o seguire le trasmissioni della radio e della televisione ñ che talvolta hanno dato vita quasi a processi paralleli rispetto a quelli che si celebrano nelle aule giudiziarie - per averne conferma.

Ma il vero problema che è al centro delle discussioni è ancora quello della eccessiva durata dei processi, strettamente dipendente dalla loro quantità. C’è un preciso interesse ad ottenere una giustizia in tempi rapidi: si tratta di un interesse concreto che riguarda tutti coloro che soffrono l’attuale disservizio della giustizia.

Al 30 giugno 2004 sono risultati pendenti ben 8.942.932 processi ñ quasi 9 milioni! ñ di cui 3.365.000 civili e 5.580.000 penali. Se si pensa che per ogni causa civile vi sono almeno due parti interessate (ma spesso ve ne sono tante altre), e che ogni processo penale coinvolge un numero di persone, come imputati o come parti lese, certamente superiore a quella grande cifra che ho sopra indicato, si ha subito la sensazione concreta della entità dell’interesse - e del malcontento - che per la giustizia





hanno i cittadini. Non senza poi considerare le spese e i costi materiali e le ansie che i processi comportano per ciascuno di essi.

Si comprende allora perché è indispensabile dare vita a un sistema di giustizia efficace, che permetta di avere fiducia in un esito giusto, e possibilmente rapido, della propria vicenda giudiziaria.

Il tema dell’efficacia sarà il motivo centrale di questa relazione e il parametro per valutare l’amministrazione della giustizia in Italia, oggi.

Si tenga presente che l’Europa ci chiama sempre più ad un confronto che, se sul piano della qualità della giurisdizione ci vede sicuramente ai primi posti, su quello dell’organizzazione e dell’efficienza ci vede invece fermi su posizioni non adeguate rispetto ai problemi da risolvere.

Il processo di integrazione europea

Due eventi storici hanno contrassegnato il 2004, aprendo una nuova fase del processo di integrazione europea: l’allargamento dell’Europa a dieci nuovi Paesi e l’adozione del trattato costituzionale, firmato a Roma il 29 ottobre 2004.

Nel richiamare i successi ottenuti nella progressiva creazione di un quadro giuridico comune nel settore della giustizia e degli affari interni, il recente Consiglio europeo di Bruxelles del 4-5 novembre 2004 ha adottato il Programma pluriennale dell’Aja sulle politiche connesse allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, delineando in particolare le linee di sviluppo di uno spazio europeo di giustizia, da perseguire attraverso il rafforzamento della cooperazione giudiziaria, la facilitazione dell’accesso alla giustizia e la piena attuazione del principio di reciproco riconoscimento.

Tale obiettivo comporta da una parte un’attività di supporto, di scambio e di formazione comune dei giudici, dall’altra un sistema di valutazione dell’attuazione delle politiche della Unione Europea nel settore della giustizia, perché il principio del reciproco riconoscimento presuppone un sistema giudiziario nei singoli Paesi che sia rispondente a determinati livelli di qualità.

Sotto il primo profilo è prevista la istituzione di una rete dei Consigli della magistratura, di una rete europea delle Corti supreme e di una rete europea di formazione giudiziaria sia nel settore penale che civile, nonché la predisposizione di programmi di scambio per le autorità giudiziarie, in modo da facilitare la cooperazione; ulteriori misure riguardano l’attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni civili e penali, da perseguire anche mediante la standardizzazione delle procedure e l’armonizzazione delle legislazioni nazionali anche di carattere sostanziale.

Un programma dunque ambizioso che coinvolge ordinamenti giuridici diversi e di diversa tradizione, nel quale un ruolo fondamentale è attribuito ai giudici e al sistema giudiziario dei singoli Paesi, chiamati a partecipare in modo attivo al processo di integrazione europea che proprio sul diritto ha giocato le sue opzioni di fondo.

Nel campo della cooperazione giudiziaria in materia civile va segnalato, il regolamento CE n. 805/2004 del 21 aprile 2004 che ha istituito il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati. Il regolamento, che troverà applicazione a far data dal 21 ottobre 2005, costituisce un esempio del programma di cooperazione rafforzata, perché introduce norme minime per i procedimenti relativi ai crediti non contestati, realizzando in tal modo il ravvicinamento delle legislazioni nazionali, e nel contempo consente la circolazione delle decisioni giudiziarie, delle transazioni giudiziarie e degli atti pubblici in tutti gli Stati membri, senza la necessità di procedimenti intermedi per il riconoscimento e l’esecuzione.

La Procura generale presso la Corte di cassazione, tramite il Punto di contatto della Rete giudiziaria civile europea, che opera all’interno dell’Ufficio relazioni internazionali, partecipa all’attività di cooperazione tra le autorità giudiziarie degli Stati membri, al fine di fornire assistenza e facilitare l’applicazione degli strumenti comunitari. Le richieste di assistenza, oltre ad informazioni sul nostro diritto, hanno riguardato in particolare l’applicazione del regolamento CE n. 1348/2000 in materia di notificazioni e comunicazioni, per difficoltà insorte nella notificazione di atti in Italia.

Anche nel settore penale si sono fatti significativi passi in avanti, segnatamente in materia di forme di contrasto al terrorismo, di accelerazione del processo di riconoscimento reciproco delle decisioni, di nuove possibilità di ravvicinamento delle disposizioni in materia penale e penalprocessuale, di nuove potenzialità dell’unità di cooperazione giudiziaria Eurojust, in specie per quanto riguarda l’orientamento in chiave sempre più operativa dell’attività della stessa.

In particolare, il Programma dell’Aja, pur presentando un minore grado di ambizione rispetto a quello del 1999, pone opportunamente l’accento sull’effettiva attuazione delle misure già adottate prima che sulle nuove iniziative da mettere in cantiere.

L’obiettivo è infatti quello di rafforzare la fiducia reciproca, il che significa in primo luogo completare il programma di misure per il pieno riconoscimento di tutte le decisioni giudiziarie, ma anche ridurre gli ostacoli e rafforzare il coordinamento delle indagini, se del caso prevedendo la concentrazione in un solo Stato membro dell’azione penale nelle cause transfrontaliere multilaterali.

Coordinamento delle indagini nella lotta al terrorismo e valorizzazione a tal fine di Eurojust, in collaborazione con Europol; norme minime comuni; adozione di una legge europea per rafforzare Eurojust e procedere alla eventuale creazione del pubblico ministero europeo, sono gli obiettivi immediati da raggiungere. In particolare, quest’ultimo avrà una competenza che sarà limitata all’origine alla sola protezione degli interessi finanziari comunitari, ma che in futuro potrà essere estesa a tutte le forme di criminalità grave a dimensione transnazionale.

Comunque i risultati già ottenuti sono importanti. Il mandato di arresto europeo, primo strumento ad essere adottato sul terreno del mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie, è stato anche il primo a divenire effettivamente operativo (nel gennaio dello scorso anno ed è oggi in vigore in 24 Stati membri dell’Unione). Il nostro Paese non ha ancora provveduto alla relativa ratifica, preoccupato di contemperare le esigenze della cooperazione internazionale con il nostro tradizionale sistema di garanzie.

Rilevanti anche gli altri risultati conseguiti tanto sul versante dell’armonizzazione del diritto sostanziale (come la decisione quadro sulla incriminazione delle condotte di traffico di droga), che del mutuo riconoscimento, come gli accordi raggiunti in tema di sequestro e confisca dei proventi illeciti. Si tratta ora di recepire, a livello nazionale, la legislazione europea.

Pur con notevole ritardo rispetto alle altre iniziative, sembra oggi avanzare in seno all’Unione la consapevolezza di dover occuparsi non soltanto del versante repressivo ma anche di quello delle garanzie minime che devono essere assicurate su tutto il territorio dell’Unione.

In prospettiva comincia inoltre a profilarsi un ruolo rilevante per la Corte di giustizia delle comunità europee, anche in una materia come quella penale sinora rimasta sostanzialmente estranea alle sue competenze. Tale ruolo, come sembra indicare la recente decisione resa in materia di "ne bis in idem", manifesta potenzialità analoghe a quello già svolto dalla Corte in relazione alla costruzione del diritto comunitario.

Rapporto tra giurisdizione italiana e giurisdizione della Corte di Strasburgo

Un altro importante capitolo riguarda la giurisdizione della Corte dei diritti dell’uomo di Strasburgo. Si tratta di un campo nel quale l’assoggettamento della legge nazionale agli obblighi internazionali, previsto dal nuovo testo dell’art. 117 della Costituzione, apre un ulteriore fronte di relazioni tra i giudici nazionali e la Corte europea, con riferimento agli obblighi derivanti dalla Convenzione dei diritti dell’uomo.

La durata eccessiva dei procedimenti ha costituito, anche nel periodo 1° luglio 2003 ñ 30 giugno 2004, causa di condanne dell’Italia dinanzi alla Corte di Strasburgo, per violazione del diritto fondamentale, costituzionalmente garantito, ad una ragionevole durata del processo.

Come è noto, a seguito di tali condanne, è stata introdottala legge 24 marzo 2001 n. 89 (c.d. legge Pinto), che prevede l’accertamento, da parte della corte d’appello competente, della durata esorbitante di un procedimento giudiziario, con il conseguente riconoscimento di un’equa riparazione del danno, materiale e morale, a carico dello Stato.

I procedimenti promossi negli ultimi anni per ottenere tali indennizzi ammontano già a diverse migliaia. E numerosi sono stati i ricorsi alla Corte di cassazione contro le decisioni delle corti di appello. Alla Corte suprema infatti nel periodo qui in considerazione sono pervenuti 1.052 ricorsi proposti contro decreti emessi dalle corti di appello, e ne risultano definiti 357. La pendenza attuale davanti alla stessa Corte di ricorsi in questa materia, tenuto anche conto delle sopravvenienze ulteriori, risulta essere di oltre 2.000 procedimenti.

Ciò per non parlare del numero imprecisato di processi, già definiti od ancora pendenti, sulla cui eccessiva durata potrebbero essere proposte nuove istanze risarcitorie ai sensi della legge predetta.

In ogni caso va detto che il rimedio apprestato dal nostro Legislatore non sembra da solo idoneo a risolvere i problemi italiani dinanzi alla Corte di Strasburgo in quanto la reazione complessiva dell’ordinamento interno appare inidonea ad eliminare le conseguenze delle già constatate violazioni ed a prevenirne altre, nel senso che la legge Pinto non sembra possedere l’attitudine a determinare la auspicata accelerazione dei processi. Eppure, un sistema giudiziario più veloce ed efficiente potrebbe essere un buon volano per l’economia nazionale ed un importante biglietto da visita nello scenario internazionale.

La Corte europea ha ritenuto che la liquidazione degli indennizzi ex legge Pinto, da parte dei giudici italiani, in misura irragionevolmente inferiore a quella stabilita, in casi analoghi, dalla medesima Corte, costituisce motivo di ricorso sindacabile in sede europea, ed ha inoltre ritenuto (caso Scordino, già citato nella precedente relazione) ammissibile il ricorso diretto ad essa contro le decisioni della corte di appello pur se non gravate da ricorso per Cassazione. Ciò significa che, malgrado l’esistenza di questo rimedio interno, è possibile ricorrere a Strasburgo in caso di liquidazione di indennizzi troppo bassi.

Orbene, non vi è dubbio che sul piano astratto il riconoscimento della sussistenza di un danno patrimoniale o non patrimoniale e la sua determinazione, anche attraverso il criterio dell’equità, rientra nell’alveo della valutazione delle prove; e quest’ultima, effettuata dal giudice nazionale, è di regola insindacabile in sede sopranazionale.

Ma è del pari evidente l’esigenza che i giudici italiani si adeguino, per quanto possibile, alla giurisprudenza della C.E.D.U. Tanto più che quest’ultima, di fronte a vari rilievi critici relativi alla vaghezza e imprecisione dei suoi criteri di liquidazione dell’equo indennizzo per i tempi lunghi del processo, appare aver corretto le lacune evidenziate: infatti in 11 sentenze, tutte emesse il 10 novembre 2004, diversi paragrafi sono dedicati alla descrizione dei criteri, generali ed applicati al caso specifico, inerenti la liquidazione dei danni materiali e morali da essi derivati.

Puntualmente le Sezioni unite della Corte di cassazione, con le sentenze n. 1338, 1339, 1340 del 26 gennaio 2004 hanno affermato, in tema di equa riparazione, importanti principi, in particolare in materia di onere della prova del danno non patrimoniale (il danno è presunto, salva prova contraria) e di rilevanza, ai fini della quantificazione del danno, delle decisioni della Corte europea dei diritti dell’uomo. E ancora la prima sezione civile della Corte di cassazione con la sentenza n. 8529 del 2004 ha affermato che il giudice italiano deve tener conto dei criteri ermeneutici elaborati dalla giurisprudenza della C.E.D.U. con riguardo alla ragionevole durata del processo; e con la sentenza n. 11350 del 2004 (cui è seguita quella n. 17139 del 2004) ha ritenuto che l’eccessiva durata del processo tributario relativo a questioni involgenti la potestà impositiva dello Stato, non è indennizzabile ai sensi della legge n. 89 del 2001: ciò proprio in conformità alle indicazioni emergenti dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, che si muovono nel senso della non estensibilità del campo di applicazione dell’art. 6 della Convenzione alle predette controversie tra il cittadino ed il fisco.

In ogni caso il risultato di tutto ciò è una massa di procedimenti, per violazione del diritto ad un processo nel termine ragionevole, pendenti sia in Italia che a Strasburgo, con il rischio di causare una fortissima spesa pubblica, rischio al quale occorre ovviare al più presto con riforme strutturali incidenti sul funzionamento della macchina giudiziaria.

Del resto il peso per l’Erario, determinato dalle cause per violazione dei principi della Convenzione dei diritti dell’uomo, è tutto nelle cifre: l’Italia è, fra i 46 paesi del Consiglio d’Europa, al quinto posto per numero di ricorsi pendenti (dai dati del 2003 emergono n. 4.952 ricorsi contro l’Italia su di un totale di 75.730) ed al primo posto come numero di condanne (n. 103 su di un totale di 521). Il numero delle condanne registra comunque un miglioramento rispetto agli anni precedenti, in particolare il 2000 (con 233 condanne), il 2001 (con 359 condanne), il 2002 (con 325 condanne).

L’Italia non presenta casi di violazioni particolarmente gravi (del tipo di torture o trattamenti inumani o limitazioni della libertà d’espressione aut similia), ma comunque si caratterizza per "violazioni seriali", in particolare, oltre che nella tematica della durata esorbitante dei procedimenti giudiziari, anche nel campo dell’esecuzione coattiva degli sfratti, della disciplina dei fallimenti, delle espropriazioni per pubblica utilità, del procedimento penale in contumacia. Altre violazioni, più o meno, "sistemiche" dovrebbero invece, a breve, risultare, in tutto od in gran parte, non più attuali, per avvenuta modifica della legislazione in materia (ci si riferisce in particolare al regime carcerario speciale od alle condanne disciplinari prive di sufficiente "base legale").

L’attenzione della Corte di Strasburgo si è fra l’altro appuntata anche su rilevanti norme del processo penale italiano, in particolare sulla struttura italiana del processo in contumacia. Infatti, in data 10 novembre 2004 la Corte europea ha condannato l’Italia, nella causa Sejdovic c. Italia, per violazione dei principi del giusto processo, relativamente ad un caso di condanna in contumacia di un imputato che si era reso irreperibile subito dopo la commissione del reato. Ebbene, la Corte non si è limitata ad accertare la violazione, ma ha indicato anche le misure individuali e generali da adottare, in particolare la modifica della legislazione italiana in tema di contumacia. Tale sentenza meriterebbe una riflessione, che già si è aperta in altri paesi, circa la delicata problematica del rapporto gerarchico tra diritto interno e Convenzione europea e sui limiti accettabili di erosione della sovranità statale dipendenti dall’esistenza di un ordinamento sovranazionale.

Peraltro, le problematiche legate alla esecuzione delle sentenze della C.E.D.U., quantomeno nel settore penale, non sono state ignorate dal Legislatore; è in discussione, infatti, davanti al Senato il d.d.l. n. 2441/S, già approvato dalla Camera dei Deputati, recante "Modifiche in materia di revisione a seguito di sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo", che prevede l’introduzione di una nuova ipotesi di revisione nel caso di accertate violazioni dell’art. 6 della Convenzione europea.

E’ comunque necessario impegnarsi in un’operazione di articolata diffusione delle tematiche di tale Convenzione tra i giudici italiani chiamati ad applicare quegli aspetti del diritto interno che abbiano collegamenti, ratione materiae, con la tematica dei diritti umani. In questo modo il giudice nazionale potrebbe diventare il primo tutore dei diritti dell’uomo nel suo Paese, determinando nel contempo un effetto deflattivo delle condanne dell’Italia a Strasburgo.

LA GIUSTIZIA CIVILE

A) ASPETTI GENERALI



I tempi e i numeri della giustizia civile.

Il quadro che risulta dalle statistiche del Ministero della giustizia può essere così riassunto: nell’arco di tempo che va dal 1° luglio 2003 al 30 giugno 2004 sono stati definiti complessivamente 1.793.139 processi civili di primo grado (dei quali 843.424 dai giudici di pace e 949.715 dai tribunali) a fronte dei 1.885.284 processi che erano stati complessivamente definiti nei dodici mesi precedenti (827.820 dai giudici di pace e 1.057.464 dai tribunali). Vi è stata quindi una diminuzione del numero dei procedimenti definiti da parte dei tribunali (pari al 10,2%), a fronte di un lieve aumento della produttività da parte dei giudici di pace (pari all’1,9%). Per completezza occorre aggiungere a questi dati quelli relativi ai processi decisi in un unico grado di merito dalle corti di appello. In questo settore vi sono stati nel periodo di riferimento 7.761 processi esauriti rispetto agli 8.061 dei dodici mesi precedenti.

Vi è stata perciò una diminuzione della "resa" del sistema di giustizia civile, ma essa è stata in qualche modo compensata ñ per quanto riguarda il primo grado - dalla contemporanea riduzione del numero delle sopravvenienze: nel medesimo arco di tempo, infatti, i processi civili di nuova iscrizione sono scesi da 1.822.237 (di cui 888.242 presso i giudici di pace e 933.995 presso i tribunali) a 1.737.341 (di cui 840.970 presso i giudici di pace e 896.371 presso i tribunali). La riduzione è di 84.896 unità pari al 4,6%.

I processi civili iscritti presso le corti di appello in unico grado sono stati 10.508.

Questa riduzione delle sopravvenienze ha fatto sì che il "saldo" fosse complessivamente positivo, nel senso che, nel periodo di riferimento, si è ridotto ñ peraltro in misura minore rispetto alla diminuzione che si era registrata negli ultimi anni - il numero dei processi civili pendenti in primo grado. Questi ultimi ammontavano infatti, al 30 giugno 2004, a 2.962.826 (di cui 748.034 davanti al giudice di pace e 2.214.792 davanti ai tribunali) e a 11.965 davanti alle corti di appello a paragone dei 3.042.521 che erano pendenti al 1° luglio 2003 (dei quali 763.700 davanti ai giudici di pace e 2.278.821 davanti ai tribunali) e a 9.319 davanti alle corti di appello.

I giudizi di secondo grado pendenti davanti alle corti d’appello sono passati invece da 215.041 a 253.571, con un aumento del 17,9%. Il numero dei processi esauriti nel periodo di riferimento è stato pari a 76.659, con un aumento del 6,2% rispetto ai 72.209 processi dell’anno precedente. Questo dato è da collegare a quello delle sopravvenienze, aumentate da 112.321 (nel periodo 2003-2004) a 114. 625 (nel periodo 2003-2004). Il numero dei processi esauriti, pur aumentato, resta di gran lunga inferiore a quello delle sopravvenienze, il che non potrà che determinare il progressivo accumularsi dell’arretrato.

Di contro, vi è la riduzione del 14,4% della pendenza dei giudizi di secondo grado davanti ai tribunali, passati da 50.300 a 43.081. Si tratta, con tutta evidenza, degli effetti dell’avvenuto trasferimento dal tribunale alla corte d’appello della competenza per le cause d’appello in materia di lavoro e previdenza sociale. I tribunali, attualmente, sono competenti soltanto per gli appelli contro le sentenze del giudice di pace di valore non superiore a circa 1000 euro, anche se ancora si registra in alcune sedi la sopravvivenza di cause di lavoro e previdenza in grado di appello contro le sentenze dell’ormai scomparso pretore.

Sempre per i giudizi di secondo grado in tribunale quelli sopravvenuti sono aumentati da 9.356 a 16.292 e gli esauriti sono diminuiti da 32.493 a 24.445.

In Cassazione vi è stata una diminuzione dell’11,1% dei ricorsi iscritti a ruolo. I processi esauriti hanno avuto un incremento dell’11,5%. Il carico complessivo è aumentato del 6,4% (93.533 procedimenti).

In totale sono sopravvenuti 1.907.874 processi civili (-2,1% rispetto all’anno precedente), ne sono stati definiti 1.925.484 (-3%); a fine periodo la pendenza era di 3.364.976 processi (-0,7%).

La durata media dei giudizi in primo grado è passata, rispetto all’anno precedente, per i giudici di pace da 313 a 328 giorni, per il tribunali da 860 a 888 giorni e per le corti di appello da 501 a 425 giorni; la durata media dei giudizi in secondo grado è passata per i tribunali da 1.061 a 837 giorni e per le corti di appello da 774 a 894 giorni; in Cassazione è passata da 1.120 a 1.259 giorni. Ipotizzando un giudizio che si articoli in due gradi di merito (tribunale e appello) ed in quello di legittimità si ha oggi una durata media di 3.041 giorni (oltre otto anni); circa nove mesi in più rispetto al periodo precedente. E’ appena il caso di rilevare che si tratta di un dato medio che nasconde al suo interno una durata ben maggiore di taluni processi.

Volendo tracciare un consuntivo dell’andamento della giustizia civile nel periodo 1° luglio 2003 - 30 giugno 2004, si può dire che, nel complesso, la produttività è rimasta pressoché invariata. E’ peraltro da tenere presente che, di recente, sono stati numericamente rafforzati gli organici dei magistrati delle corti di appello, con conseguente impoverimento di quelli dei tribunali. E sono proprio le corti di appello, le quali avrebbero dovuto incrementare la produttività, in relazione alla aumentata consistenza degli organici, che hanno mancato il proprio obiettivo e non hanno così evitato un deleterio ulteriore aumento dell’arretrato.

D’altra parte l’aumento della pendenza per le corti di appello, costante negli ultimi anni, trova causa anche nelle ripetute applicazioni di magistrati delle sezioni civili alle sezioni penali, ed è dovuto anche all’entrata a regime del giudice unico, e all’ulteriore contributo fornito dalle sezioni stralcio.

Un’analisi approfondita dei dati non giustifica certo alcun ottimismo, in quanto l’andamento sconta anche il fatto che nel totale sono compresi i procedimenti definiti dalle sezioni stralcio che non hanno sopravvenienze, mentre non va trascurato che il dato relativo ai procedimenti civili ingloba anche i procedimenti di volontaria giurisdizione, laddove il banco di prova è quello del procedimento contenzioso.

Resta da dire del giudice di pace, il quale ha trattato oltre il 48% delle cause sopravvenute in primo grado ed il cui contributo all’amministrazione della giustizia è ormai irrinunciabile.

Con riferimento a tale giudice, vi è da segnalare che rimane sempre molto alto il rischio dei c.d. giudizi seriali per importi modestissimi nelle più diverse materie (inadempimenti contrattuali, azione di responsabilità, pagamenti di canoni per servizi pubblici), la cui incidenza negativa è assai elevata, in termini di complessiva efficienza e resa di giustizia, al di là dei connessi aspetti relativi agli sproporzionati compensi ed ai possibili eventuali rilievi disciplinari.

L’irreversibilità della scelta legislativa di attribuzione di competenze giudiziarie alla magistratura onoraria impone un potenziamento delle risorse umane e materiali, una rigorosa selezione ed una indispensabile attività di preparazione e formazione professionale, come unica vera garanzia per il miglioramento della qualità del servizio.

I giudizi definiti secondo equità, pur in assenza di dati complessivi, sono pari ad una media di circa il 20% del totale delle sentenze pronunciate.

Si mantengono percentualmente basse le impugnazioni.

Va infine ricordato che con la sentenza n. 206 del 2004 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 113 comma 2 c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice di pace, nei casi in cui decide secondo equità, debba osservare i principi informatori della materia. La portata della norma viene quindi esattamente ricondotta a quella del testo previgente, che prevedeva che il conciliatore decidesse secondo equità le cause di sua competenza osservando, appunto, "i principi regolatori della materia".

La magistratura più tipicamente onoraria (GOT) svolge anch’essa un lavoro che contribuisce a migliorare in modo significativo l’amministrazione della giustizia nei singoli uffici. Il suo impiego non è omogeneo nei vari distretti, pur se nel rispetto della disciplina legislativa e delle circolari del Consiglio Superiore della Magistratura in tema di determinazione delle materie da attribuire a tali giudici, data la tendenza di alcuni uffici a utilizzarli in numero considerevole.

Diversificato appare il risultato del lavoro dei GOA. Solo nei tribunali di Milano e Trieste il prossimo anno è indicato come possibile traguardo finale per lo smaltimento delle cause assegnate alle sezioni stralcio. Negli altri distretti permane un giudizio tendenzialmente positivo, pur con alcune eccezioni di segno negativo soprattutto in termini di elevata impugnazione delle sentenze emesse, e una indicazione di progressiva riduzione delle pendenze.

Considerazioni sull’andamento dei processi

Il processo civile, come riformato con la legge 26 novembre 1990 n. 353 e con le successive modifiche e integrazioni, si caratterizza per le non poche difficoltà di trattazione; ancorchè per effetto delle decadenze comminate e delle preclusioni processuali previste nella disciplina innovata, presenta caratteri di maggiore speditezza rispetto al passato.

Tuttavia l’inadeguatezza e le parziali scoperture degli organici a fronte delle consistenti sopravvenienze di processi comportano la formazione di ruoli istruttori piuttosto ponderosi e non consentono una definizione rapida dei processi, che restano pendenti anche alcuni anni prima di essere decisi, con elusione degli auspicati tempi rapidi di definizione.

Raramente le parti compaiono di persona alla prima udienza di trattazione, di guisa è che privo di concreti risultati l’istituto del tentativo di conciliazione, anche perché non si apprezzano ancora sostanziali modificazioni del comportamento dei difensori nell’approccio al nuovo sistema processuale.

I provvedimenti interinali e anticipatori, previsti dagli artt. 186-bis, ter e quater c.p.c., non hanno ad oggi sortito l’effetto sperato.

In particolare, l’ordinanza ex art. 186-bis ha trovato rare applicazioni per la marginalità delle ipotesi processuali nelle quali il credito non viene contestato in parte.

Rare applicazioni ha trovato anche l’ordinanza ingiuntiva ex art. 186-ter, soprattutto per l’inutilità dello strumento non supportato dalla immediata esecutività, subordinata alla ricorrenza dei presupposti sanciti dall’art. 642 c.p.c. o, in caso di resistente costituito, a quelli di cui all’art. 648 c.p.c..

Più frequente, anche se non soddisfacente in relazione alle previsioni, è stata la concreta applicazione dell’ordinanza anticipatoria di cui all’art. 186-quater, talora adottata nei giudizi di natura esclusivamente risarcitoria, caratterizzati da questioni in fatto o in diritto non particolarmente complesse.

Fondati dubbi sussistono poi, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, sulla possibilità di utilizzare l’ordinanza anticipatoria di condanna nei giudizi nei quali le statuizioni del giudice appaiono consequenziali ad un’azione di mero accertamento o costitutiva.

La sfida che ci viene dall’Europa riporta in primo piano l’esigenza di rendere competitivo il nostro ordinamento ed in particolare il nostro sistema giudiziario, perché investimenti ed allocazione di risorse finanziarie e quindi sviluppo economico dipenderanno anche dalla funzionalità del sistema giudiziario e dalla sua capacità di dare risposte rapide e di certa esecuzione.

La riduzione dei tempi complessivi dei procedimenti costituisce dunque l’obiettivo strategico da perseguire in via prioritaria, in modo da ritrovare un armonico bilanciamento tra garanzie ed efficienza, tenendo conto però della specificità della nostra cultura e tradizione giuridica.

Recupero dell’efficienza significa rapidità delle decisioni e capacità del sistema di smaltimento dei flussi quantitativi.

Il che comporta la necessità non solo di una appropriata riorganizzazione del servizio giustizia, ma anche di una semplificazione delle procedure e di una razionalizzazione dell’impianto processuale.

Va ribadito che per rendere competitivo il nostro sistema, oltre ad un recupero dell’efficienza strutturale, è necessario assicurare la efficacia delle decisioni, le quali devono essere non solo tempestive, ma anche di certa esecuzione in modo da garantire la effettività della giustizia.

Il modello di organizzazione della giustizia è comunque la questione centrale da affrontare, perché la maggiore o minore capacità di assicurare una risposta rapida ed efficace costituisce l’indice rivelatore della qualità e quindi della competitività del sistema giudiziario.

Deve darsi atto che sono in corso talune sperimentazioni presso vari uffici giudiziari. Tra l’altro, va segnalato che a Bologna è stato da tempo sperimentato il processo telematico, con la creazione di due programmi "Polis" e "Polisweb", poi adottati anche da altri tribunali, i quali consentono la formazione diretta e la trasmissione di atti per via telematica, con una riduzione del carico di lavoro per le cancellerie e una considerevole riduzione dei tempi di durata dei processi; presso il Tribunale di Parma è stato installato sperimentalmente un nuovo sistema di gestione informatizzata delle tradizionali procedure concorsuali e se ne sta curando l’estensione alle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese a seguito della dichiarazione dello stato di insolvenza del "Gruppo Parmalat", che ha comportato l’iscrizione di 64 procedure di amministrazione straordinaria concernenti società del gruppo.

Sono segnali positivi di un processo di innovazione e di ammodernamento del sistema giudiziario che va portato avanti per un effettivo miglioramento della qualità della giustizia.

In questa linea di cambiamento si collocano gli interventi normativi sul processo civile che in particolare hanno riguardato la monocraticità del giudice, sia pure con riserve di collegialità; il principio di concentrazione attraverso le preclusioni; l’istituzione dei giudici di pace; la creazione di sezioni stralcio per la eliminazione dell’arretrato.

Pur con gli opportuni temperamenti necessari per la corretta valutazione della situazione reale, resta il dato di fondo che è in corso un processo di ammodernamento che impegna tutti, e in primo luogo il Ministro della giustizia, a proseguire in modo più incisivo sulla strada delle riforme.

Quello delle riforme è però un percorso faticoso ed accidentato, lungo il quale l’esigenza primaria di assicurare un processo rapido ed equo si scontra con interessi talvolta di segno contrastante, con dannose battute di arresto che non possiamo consentirci, poiché è viva l’esigenza di non aggravare i nostri già significativi ritardi in materia di giustizia.

Un segnale positivo viene tuttavia, proprio dall’operato di magistrati, avvocati e addetti ai servizi di cancelleria, i quali, con un sano pragmatismo, hanno dato vita a protocolli che contengono le cosiddette "prassi virtuose" nell’applicazione del codice di procedura civile.

E’ questo il dato di indubbia novità che viene segnalato da molti distretti di corte di appello con valutazioni largamente positive.

Anche questo è sintomo di un profondo cambiamento che è in atto nel modo di guardare al bene "giustizia", non solo per il diverso approccio di carattere pragmatico ai problemi della giustizia e per la capacità di persuasione che sempre si accompagna alle buone prassi, ma anche perché si è in tal modo superata una visione particolaristica per assumere, come valore da perseguire, quello di una giustizia efficiente ed efficace.

Nel decorso anno è intervenuta l’importante pronuncia della Corte costituzionale n. 204, che assume un rilievo primario in tema di riparto delle giurisdizioni ordinaria e amministrativa in quanto ha dichiarato l’incostituzionalità, per violazione di diversi parametri costituzionali, delle norme, novellate dalla legge n. 205 del 2000, che avevano previsto la devoluzione al giudice amministrativo delle controversie in interi settori di materie, tra le quali quelle relative ai pubblici servizi, ivi comprese le controversie tra le amministrazioni e i gestori comunque denominati di pubblici servizi, nonché quelle riguardanti le attività e le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell’espletamento dei servizi pubblici, comprendendovi esplicitamente quelle rese nell’ambito del servizio sanitario nazionale.

L’attuazione del regolamento sul c.d. processo telematico



In data 14 ottobre 2004 è stato finalmente approvato il decreto del Ministro della giustizia (previsto dall’art. 3 comma 3 del decreto del Presidente Repubblica 13 febbraio 2001 n. 123, recante le norme sul c.d. "processo telematico") avente per oggetto le regole tecnico-operative per il funzionamento e la gestione del sistema informatico civile.

Sia pure con un certo ritardo rispetto ai termini prefissati ñ l’art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 123 del 2001 prevedeva infatti tale adempimento entro il 30 ottobre 2001 - si è quindi completato il quadro normativo e tecnico per consentire l’uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile.

Come già sottolineato lo scorso anno, le ricadute in termini di efficienza dei servizi resi dall’amministrazione della giustizia civile, ovvero anche in termini di risparmio di energie materiali e personali da parte dell’amministrazione stessa e degli utenti, dovrebbero essere notevoli. Tale sistema - va ricordato - attiene alla formazione e alla trasmissione di documenti con modello informatico (ivi compresi atti quali la notificazione, l’iscrizione a ruolo, il processo verbale, la sentenza ecc.), in luogo della tradizionale redazione o produzione di documenti su "supporti cartacei", nonché alla consultazione del fascicolo di causa (quello informatico) dal proprio computer.

La funzionalità del nuovo sistema dipende, come è ovvio, dalla concreta predisposizione degli strumenti tecnici necessari per la sua utilizzazione, sia da parte della classe forense sia da parte degli uffici giudiziari. A tale ultimo riguardo tuttavia si deve registrare che la informatizzazione degli uffici (quanto a diffusione e qualità degli strumenti in dotazione) non appare del tutto omogenea sul territorio nazionale e, in una certa misura, anche all’interno del singolo ufficio giudiziario. Su tale punto mi riservo di tornare oltre.

In ogni caso, in attesa del completamento delle regole sul processo telematico, la sperimentazione effettuata presso sette tribunali (Bari, Bergamo, Bologna, Catania, Genova, Lamezia Terme e Padova) risulta aver dato esiti ampiamente positivi per i vari soggetti interessati (funzionari, avvocati e magistrati).

Mercoledì, 12 Gennaio 2005
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